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PROGRAMMA INPS Valore P.A.

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Academic year: 2022

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(1)

EDIZIONE 2019

Corsi di formazione per dipendenti Pubblici

PROGRAMMA INPS Valore P.A.

CORSO 9

LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO

MODULO 4

Tra prestazioni pensionistiche e non pensionistiche

(2)
(3)

TRA PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E

NON PENSIONISTICHE

(4)

Finito di stampare nel mese di maggio 2019 da Formel Editoria

Rif.: C09M04VEN - Rev. 0 - 13/05/19 - Qualsiasi riproduzione vietata -

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(5)

INDICE

LE PENSIONI

• Introduzione... Pag. 1

• Il sistema retributivo per le anzianità fino al 31 dicembre 2011... » 3

• Il sistema misto... » 11

• Il sistema contributivo... » 15

• Il sistema delle quote per le pensioni di anzianità fino al 31 dicembre 2011... » 23

• Le pensioni di vecchiaia fino al 31 dicembre 2011... » 25

COMMENTI • Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 ... » 31

• Le novità del DL 201/2011 – Manovra Monti... » 33

• A – Calcolo post riforma DL 201/2011 ... » 47

• B – Calcolo post riforma DL 201/2011 ... » 51

• C – Calcolo post riforma DL 201/2011 ... » 55

• Tabelle requisiti ... » 59

• D.L. 29-12-2011 n. 216 ... » 63

• Le novità della legge di stabilità 2015 - Legge 23 dicembre 2014 n. 190... » 65

• Legge 24-12-2012 n. 228… in materia di pensioni ... » 67

• Il Decreto Legge 101/2013 ... » 73

• Collocamento a riposo del personale dipendente ... » 75

• La totalizzazione nazionale ... » 77

• Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Stabilità 2016... » 85

• Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – Legge di Bilancio 2017 ... » 87

• Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ... » 107

• Legge 27 dicembre 2017 n. 205... » 111

• Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ... » 117

• Termini di pagamento del TFS/TFR ... » 131

• La previdenza complementare Perseo Sirio... » 133

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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

La normativa pensionistica del pubblico impiego non risulta ancora completamente armonizzata a quella dell’assicurazione generale obbligatoria presso l’Inps; di fatto, l’eterogeneità della normativa non consente regole comuni per la determinazione dei trattamenti pensionistici, ancorché il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, abbia proseguito l’opera di accomunamento dei criteri di calcolo esistenti tra le diverse gestioni alfine di rendere più equo e sostenibile il sistema pensionistico.

Da diversi anni, il Legislatore tenta di armonizzare quantomeno i requisiti di accesso al trattamento pensionistico; tale cammino iniziato nel corso degli Anni Novanta doveva giungere a completamento nel 2026 con l’equiparazione dei requisiti per le donne del settore pubblico e di quelle del settore privato (65 anni di età); in realtà tale equiparazione avverrà nel 2018 ad opera del Decreto Salva Italia.

Per i dipendenti degli enti locali, la normativa cardine di riferimento risulta essere il Regio Decreto Legge 03 marzo 1938 n.680 e la Legge 26 luglio 1965 n.965; per i dipendenti iscritti alla Cassa Stato la normativa di riferimento è il DPR 29 dicembre 1973 n. 1092.

Successivamente, sono intervenute nuove norme che hanno riordinato il sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati (una tra tutte il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.503 Riforma Amato) fino a giungere alla Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare divenuta Legge dello Stato n. 335 del giorno 8 agosto 1995 (meglio conosciuta come Riforma Dini). Da ultimo occorre ricordare le novità introdotte dalla Legge 23 agosto 2004 n.243, così come successivamente modificata ed integrata dalla Legge 24 dicembre 2007 n.247, e dai DD.LL. 1° luglio 2009 n.78 e 31 maggio 2010 n.78 nonché dal Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 e dal Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138.

Gli ultimi due interventi normativi di fine 2011 risultano essere la Legge di Stabilità (Legge 183/2011) nonché il Decreto Legge Monti (DL 201/2011); quest’ultimo ha rivisto il quadro unitario dei trattamenti pensionistici non solo del comparto pubblico.

La Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un altro istituto giuridico: il cumulo dei periodi contributivi, modificato da ultimo con la Legge 232/2016. Inoltre è stata reintrodotta la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi dalle gestioni alternative all’Inps in forza della Legge 322/1958 a condizione che l’interessato risulti cessato senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010.

Attualmente il calcolo delle pensioni, previsto dalla riforma Dini, si basa su tre sistemi:

 Retributivo (per chi aveva almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; il coefficiente risulta cristallizzato per effetto del Decreto Salva Italia al 31 dicembre 2011);

 Misto

 Contributivo

Giova precisare come i sistemi di calcolo delle pensioni sono basati su un groviglio di norme frutto e retaggio di tradizioni legislative diverse tra le varie gestioni (ex Istituti di Previdenza – Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Insegnanti, Cassa Pensioni Sanitari, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari) confluite dal 1994 presso l’Inpdap – Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. La materia risulta pertanto particolarmente complessa e non sempre è possibile rendere esemplificabile il tecnicismo delle disposizioni normative. Le norme degli ultimi anni non hanno di certo reso più semplice il districarsi tra di esse.

Preme segnalare come, per effetto dell’articolo 21 del DL 201/2011, l’Inpdap risulta soppresso (unitamente all’Enpals) dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono state attribuite all’Inps, che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

(8)

Inoltre, l’articolo 24, comma 2, ha stabilito che dal 2012, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità verrà computato secondo il metodo contributivo.

La Legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 707, Legge 23 dicembre 2014 n. 190) ha precisato che in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

(9)

IL SISTEMA RETRIBUTIVO PER LE ANZIANITA’ FINO AL 31 DICEMBRE 2011

Capitolo Primo IL SISTEMA RETRIBUTIVO

PER LE ANZIANITA’ FINO AL 31 DICEMBRE 2011

Il sistema retributivo determina l’importo del trattamento pensionistico alle retribuzioni percepite dall’iscritto negli ultimi dieci anni di servizio, rapportate a rendimenti (percentuali) rispetto all’anzianità contributiva maturata.

È applicabile a quei lavoratori che possono far valere un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 non inferiore a 18 anni senza operare alcuna sorta di arrotondamento.

Tale sistema si fonda su sei pilastri fondamentali:

 Età dell’interessato (sistema delle quote; ininfluente se sono presenti 40 anni di contributi al 31 dicembre 2011; per il 2014 occorreranno 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne);

 Anzianità contributiva;

 Retribuzione lorda pensionabile (distinta tra retribuzione annua dell’ultimo giorno di servizio per le anzianità fino al 1992 compreso e media retributiva degli ultimi dieci anni per le retribuzioni post 1992);

 Rivalutazione delle retribuzioni sulla base di coefficienti aggiornati annualmente;

 Aliquota di rendimento calcolata in base alla Legge 965/1965 (DPR 1092/1973 per lo Stato), Legge 724/1994, Legge 335/1995 e L. 449/1997.

 Per le anzianità maturate successivamente al 2011, il calcolo della quota di pensione corrispondente alle anzianità dal 2012 in poi avverrà secondo il criterio di calcolo contributivo salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Il trattamento pensionistico – avente decorrenza fino al 1° gennaio 2012 – è formato da due quote di pensione per i trattamenti pensionistici.

La prima quota (detta A) è formata dalla retribuzione annua fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio moltiplicata per il coefficiente maturato in corrispondenza dell’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1992 (cfr. tabella A L. 965/1965).

Fanno parte della retribuzione annua lo stipendio tabellare comprensivo dell’indennità integrativa speciale conglobata (o indennità di contingenza), l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, la tredicesima mensilità, l’indennità di comparto (per gli enti locali), la retribuzione di posizione nonché tutte le indennità o assegni fissi corrisposti per l’attività svolta e previsti dal contratto collettivo di comparto.

Gli altri componenti della retribuzione che non hanno le suddette caratteristiche sono considerati accessori e ricomprendono straordinari, turnazioni, reperibilità, retribuzione di risultato, produttività, ecc. sono esclusi dal suddetto calcolo.

La seconda quota (detta B) è formata dalla media delle retribuzioni annue degli ultimi dieci anni di servizio precedenti la decorrenza della pensione. Dette retribuzioni sono debitamente rivalutate per il tramite dei coefficienti diramati annualmente dall’Inpdap.

Dal 1° gennaio 1996, con la Riforma Dini, la retribuzione utile ai fini pensionistici è costituita da tutto ciò che il lavoratore percepisce in costanza di rapporto di lavoro; pertanto saranno considerati gli emolumenti fissi e continuativi (di cui alla quota A) sia gli emolumenti variabili, già definiti accessori.

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Preme precisare che tutte le retribuzioni percepite dal 1993 al decennio precedente la cessazione sono del tutto ininfluenti nella determinazione del trattamento pensionistico.

Volendo esemplificare, supponiamo di avere un dipendente che ha maturato il diritto a pensione con i seguenti requisiti:

 Anzianità al 31 dicembre 1992: 17 anni e 2 mesi – coefficiente tab. A L. 965/1965 = 0,40443

 Cessazione dal servizio: 31 ottobre 2011.

La quota A sarà pari al 40,443% della retribuzione annua fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio.

La quota B sarà determinata dalla retribuzioni percepite dal 1° novembre 2001 fino al 31 ottobre 2011 (decennio precedente la cessazione). Pertanto ne deriverà che tutte le retribuzioni percepite dal 1° gennaio 1993 al 31 ottobre 2001 saranno influenti ai fini della determinazione del quantum del trattamento pensionistico.

Le retribuzioni, oggetto di media, saranno attualizzate alla data di decorrenza della pensione cioè incrementate in misura pari all’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall’Istat; sarà applicato altresì l’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione con esclusione dell’anno della cessazione e di quello precedente (nell’esempio di sopra, non saranno attualizzate le retribuzioni relative al 2010 e 2011).

A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli anni di servizio sono comunque considerati al 2% anche nel caso in cui i coefficienti previsti dalla L. 965/1965 siano superiori a detta percentuale.

Tuttavia, la medesima norma, ha previsto che l’applicazione dell’aliquota del 2% per anno non può determinare un trattamento di pensione superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote previste in precedenza.

Tale limite fu inserito al fine di evitare trattamenti pensionistici al pari, se non maggiori, della retribuzione in godimento.

Anzianità alla data del

Anzianità maturata

Coefficiente L.965/1965

Coefficiente effettivo

Differenza Coefficienti

31.12.1992 17 anni e 2 mesi 0,40443 0,40443 0

31.12.1994 19 anni e 2 mesi 0,43576 0,43576 0

31.12.1997 22 anni e 2 mesi 0,49026 0,49576 + 0,0055%

31.10.2011 36 anni 0,83589 0,77243 - 6,346%

Dal 1° gennaio 1995 al 30 settembre 2011 trascorrono 16 anni e 10 mesi a cui corrisponde un coefficiente complessivo pari a:

2% x (16 + 10/12) = 33,667% esattamente pari alla differenza tra 0,77243 e 0,43576 (0,33667).

La differenza tra il coefficiente effettivo alla cessazione e quello al 31 dicembre 1992 determinerà la quota B di pensione; infatti le retribuzioni medie rivalutate (di cui sopra) avranno un rendimento pari al 36,80% (0,77243-0,40443).

A seguire i coefficienti di rendimento di cui alla tabella A della Legge 965/1965.

(11)

IL SISTEMA RETRIBUTIVO PER LE ANZIANITA’ FINO AL 31 DICEMBRE 2011

A questo punto, sommando le due quote di pensione (A e B), il risultato sarà la pensione annua complessiva. L’importo così calcolato è comprensivo della tredicesima mensilità per gli iscritti agli ex Istituti di Previdenza.

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Tuttavia, sempre per garantire il contenimento della spesa previdenziale e per armonizzare la previdenza del pubblico impiego a quella del settore privato, dal 1° gennaio 1993 – con il D.Lgs. 503/1992 – è iniziata la progressiva estensione alle forme di previdenza “esclusive”

(tra cui anche l’Inpdap) della riduzione dell’aliquota di rendimento prevedendo l’introduzione di un tetto di rendimento, superato il quale avveniva l’abbattimento al 50%. Successivamente con la Legge 449/1997 i tetti di abbattimento sono diventati quattro (come vigenti nell’Inps).

Per l’anno 2012, la circolare Inps n. 21 del 09 febbraio 2012 ha stabilito la somma del tetto per l’applicazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1%; ne deriva quanto segue:

Fasce di retribuzione Abbattimento Aliquota di rendimento

Fino a € 44.204,00 Nessuno 2,00%

Oltre 44.204,00 fino a 58.791,32 Del 20,00% 1,60%

Oltre 58.791,32 fino a 73.378,64 Del 32,50% 1,35%

Oltre 73.378,64 fino a 83.987,60 Del 45,00% 1,10%

Oltre 83.987,60 Del 55,00% 0,90%

Per l’anno 2013, la circolare Inps n. 149 del 28 dicembre 2012 ha stabilito la somma del tetto per l’applicazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1%; ne deriva quanto segue:

Fasce di retribuzione Abbattimento Aliquota di rendimento

Fino a € 45.530,00 Nessuno 2,00%

Oltre 45.530,00 fino a 60.554,90 Del 20,00% 1,60%

Oltre 60.554,90 fino a 75.579,80 Del 32,50% 1,35%

Oltre 75.579,80 fino a 86.507,00 Del 45,00% 1,10%

Oltre 86.507,00 Del 55,00% 0,90%

Per l’anno 2014, la circolare Inps n. 7 del 17 gennaio 2014, rettificata dalla circolare Inps n.

20 del 06 febbraio 2014, ha stabilito la somma del tetto per l’applicazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1%; ne deriva quanto segue:

Fasce di retribuzione Abbattimento Aliquota di rendimento

Fino a € 46.031,00 Nessuno 2,00%

Oltre 46.031,00 fino a 61.221,23 Del 20,00% 1,60%

Oltre 61.221,23 fino a 76.411,46 Del 32,50% 1,35%

Oltre 76.411,46 fino a 87.458,90 Del 45,00% 1,10%

Oltre 87.458,90 Del 55,00% 0,90%

Per l’anno 2015, la circolare Inps n. 11 del 23 gennaio 2015, per l’anno 2016, la circolare n.

11 del 27 gennaio 2016 e per l’anno 2017 con la circolare n. 19 del 31 gennaio 2017, hanno stabilito la somma del tetto per l’applicazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1%; ne deriva quanto segue:

Fasce di retribuzione Abbattimento Aliquota di rendimento

Fino a € 46.123,00 Nessuno 2,00%

Oltre 46.123,00 fino a 61.343,59 Del 20,00% 1,60%

Oltre 61.343,59 fino a 76.564,18 Del 32,50% 1,35%

Oltre 76.564,18 fino a 87.633,70 Del 45,00% 1,10%

Oltre 87.633,70 Del 55,00% 0,90%

Per l’anno 2018, la circolare Inps n. 13 del 26 gennaio 2018,ha stabilito la somma del tetto per l’applicazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1%; ne deriva quanto segue:

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IL SISTEMA RETRIBUTIVO PER LE ANZIANITA’ FINO AL 31 DICEMBRE 2011

Fasce di retribuzione Abbattimento Aliquota di rendimento

Fino a € 46.630,00 Nessuno 2,00%

Oltre 46.630,00 fino a 62.017,90 Del 20,00% 1,60%

Oltre 62.017,90 fino a 77.405,80 Del 32,50% 1,35%

Oltre 77.405,80 fino a 88.597,00 Del 45,00% 1,10%

Oltre 88.597,00 Del 55,00% 0,90%

Per l’anno 2019, la circolare Inps n. 122 del 27 dicembre 2018,ha stabilito la somma del tetto per l’applicazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1%; ne deriva quanto segue:

Fasce di retribuzione Abbattimento Aliquota di rendimento

Fino a € 47.143,00 Nessuno 2,00%

Oltre 47.143,00 fino a 62.700,19 Del 20,00% 1,60%

Oltre 62.700,19 fino a 78.257,38 Del 32,50% 1,35%

Oltre 78.257,38 fino a 89.571,70 Del 45,00% 1,10%

Oltre 89.571,70 Del 55,00% 0,90%

Per la Cassa Stato, i coefficienti di rendimento in luogo di quelli di cui alla Legge 965/1965, sono stabiliti dall’articolo 44 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092. Per le anzianità fino a 15 anni, matura il 2,333% per anno; per le anzianità successive matura 1,80% per anno, salva l’applicazione della Legge 724/1994. Il coefficiente non può superare l’80%.

Anzianità Coefficiente

1 2,333

2 4,667

3 7,000

4 9,333

5 11,667

6 14,000

7 16,333

8 18,667

9 21,000

10 23,333

11 25,667

12 28,000

13 30,333

14 32,667

15 35,000

16 36,800

17 38,600

18 40,400

19 42,200

20 44,000

21 45,800

22 47,600

23 49,400

24 51,200

25 53,000

26 54,800

27 56,600

28 58,400

29 60,200

30 62,000

31 63,800

(14)

32 65,600

33 67,400

34 69,200

35 71,000

36 72,800

37 74,600

38 76,400

39 78,200

40 80,000

Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell’articolo 24 – comma 2 – del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 anche ai soggetti retributivi si applicherà il sistema pro rata con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 2012. Di fatto, anche tali soggetti diventeranno “soggetti misti” con due quote retributive (quota A e B) e una quota contributiva (quota C). Vengono definiti altresì “Misto 2012”.

Tuttavia la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) ha previsto con, l’introduzione del comma 707, una limitazione dei trattamenti pensionistici nei confronti di quei lavoratori che già al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e che grazie alla quota contributiva riescono ad incrementare l’assegno pensionistico in misura superiore rispetto all’applicazione delle regole previgenti l’entrata in vigore del Decreto Salva Italia.

Pertanto, dopo la modifica, il comma 2 dell’articolo 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.

201 risulta essere il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

(15)

IL SISTEMA RETRIBUTIVO PER LE ANZIANITA’ FINO AL 31 DICEMBRE 2011

(16)
(17)

IL SISTEMA MISTO

Capitolo Secondo IL SISTEMA MISTO

Il sistema misto, sorto con l’articolo 1, comma 12, della Riforma Dini, si applica a coloro che alla data del 31 dicembre 1995 hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

La pensione è composta da tre parti:

 Quota A, determinata con il sistema della retribuzione annua fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio;

 Quota B, determinata con il sistema delle retribuzioni medie pensionabili del periodo;

 Quota C, determinata con le regole del sistema contributivo puro che vedremo nel prossimo capitolo.

Sicuramente, tra i tre sistemi di calcolo quello in esame è il più complesso, ma procediamo con ordine.

La quota A di pensione si determina esattamente con le medesime regole già viste per la quota A della pensione calcolata con il sistema retributivo.

Pertanto, una volta verificato che il soggetto in esame non possiede 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, sarà sufficiente andare a verificare l’anzianità posseduta alla data del 31 dicembre 1992 e il corrisponde coefficiente di calcolo di cui alla tabella A della Legge 965/1965. Tale coefficiente moltiplicato per la retribuzione annua fissa e continuativa dell’ultimo giorno di servizio, andrà a costituire la prima quota di pensione.

La quota B di pensione, rispetto a quella determinata con le regole del sistema retributivo, ha la particolarità che non osserva solo i dieci anni meno remoti rispetto alla decorrenza della pensione, bensì tutte le retribuzioni che il dipendente avrà percepito in costanza di attività lavorativa dal 1° gennaio 1993 fino alla cessazione; il criterio di determinazione della retribuzione media pensionabile è identico a quello applicato alla medesima quota del sistema retributivo (attualizzazione Istat e aumento di un punto percentuale per ogni anno con esclusione dell’anno di cessazione e di quello precedente).

Tale retribuzione media andrà moltiplicata per la differenza di coefficienti scaturenti tra l’anzianità di servizio al 31 dicembre 1992 e quella al 31 dicembre 1995.

Simuliamo un esempio:

 Anzianità di servizio al 31 dicembre 1992: 14 anni e 2 mesi – coefficiente L. 965/1965 = 0,36475

 Anzianità di servizio al 31 dicembre 1995: 17 anni e 2 mesi – coefficiente L. 965/1965 = 0,40443

La differenza tra i due coefficienti pari al 3,968% costituirà l’aliquota di rendimento delle retribuzioni medie pensionabili del periodo 1993 – cessazione. Di norma, nel sistema misto, la quota B di pensione è sempre quella di importo inferiore stante il limite temporale cui si riferisce (al massimo un triennio).

La quota C di pensione sarà calcolata con le stesse regole del sistema contributivo puro.

(18)

L’articolo 24, comma 3, del DL 201/2011 ha previsto che nel sistema misto, a decorrere dal 2012, le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla pensione di vecchiaia (commi 6 e 7) e dalla pensione anticipata (commi 10 e 11).

(19)

IL SISTEMA MISTO

(20)
(21)

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Capitolo Terzo

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Tale sistema è sorto anch’esso con la Riforma Dini. Il calcolo del trattamento pensionistico è legato esclusivamente ai contributi versati dal dipendente, unitamente a quelli versati dal datore di lavoro, che vanno a costituire il montante contributivo (cd sistema a capitalizzazione); la “restituzione” avverrà in rate mensili mediante l’applicazione di un

“coefficiente di trasformazione” (che è stato oggetto di revisione con la Legge 247/2007 con decorrenza 1° gennaio 2010 e successivamente con il decreto direttoriale del 15.05.2012).

In dettaglio, il montante contributivo appositamente rivalutato sarà moltiplicato il coefficiente corrispondente all’età dell’assicurato al momento del pensionamento.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO IN PENSIONE Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012

Mesi Anni

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 57 4,4190 4,4289 4,4388 4,4488 4,4587 4,4686 4,4785 4,4884 4,4983 4,5083 4,5182 4,5281 58 4,5380 4,5485 4,5590 4,5695 4,5800 4,5905 4,6010 4,6115 4,6220 4,6325 4,6430 4,6535 59 4,6640 4,6752 4,6863 4,6975 4,7087 4,7198 4,7310 4,7422 4,7533 4,7645 4,7757 4,7868 60 4,7980 4,8098 4,8217 4,8335 4,8453 4,8572 4,8690 4,8808 4,8927 4,9045 4,9163 4,9282 61 4,9400 4,9528 4,9655 4,9783 4,9910 5,0038 5,0165 5,0293 5,0420 5,0548 5,0675 5,0803 62 5,0930 5,1067 5,1203 5,1340 5,1477 5,1613 5,1750 5,1887 5,2023 5,2160 5,2297 5,2433 63 5,2570 5,2716 5,2862 5,3008 5,3153 5,3299 5,3445 5,3591 5,3737 5,3883 5,4028 5,4174 64 5,4320 5,4477 5,4633 5,4790 5,4947 5,5103 5,5260 5,5417 5,5573 5,5730 5,5887 5,6043

65 5,6200

Tali coefficienti subiranno l’adeguamento legato all’aumento della speranza di vita (art. 12 – DL 78/2010). La rideterminazione dei coefficienti di trasformazione è stata ribadita nuovamente anche dall’articolo 24, comma 16, del DL 201/2011.

Un soggetto che al momento del pensionamento avrà 64 anni e 3 mesi si vedrà applicare il coefficiente di trasformazione pari a 5,479%.

(22)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO IN PENSIONE DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2015

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto Direttoriale del 15 maggio 2012 in Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2012 n. 120

Anni Divisori 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

57 23,236 4,304 4,313 4,323 4,332 4,341 4,351 4,360 4,369 4,379 4,388 4,397 4,407 58 22,647 4,416 4,426 4,436 4,446 4,456 4,466 4,476 4,485 4,495 4,505 4,515 4,525 59 22,053 4,535 4,546 4,556 4,567 4,577 4,588 4,598 4,609 4,619 4,630 4,640 4,651 60 21,457 4,661 4,672 4,684 4,695 4,706 4,717 4,729 4,740 4,751 4,762 4,774 4,785 61 20,852 4,796 4,808 4,820 4,832 4,844 4,856 4,868 4,880 4,892 4,904 4,916 4,928 62 20,242 4,940 4,953 4,966 4,979 4,991 5,004 5,017 5,030 5,043 5,056 5,068 5,081 63 19,629 5,094 5,108 5,122 5,135 5,149 5,163 5,177 5,190 5,204 5,218 5,232 5,245 64 19,014 5,259 5,274 5,288 5,303 5,318 5,332 5,347 5,362 5,376 5,391 5,406 5,420 65 18,398 5,435 5,451 5,467 5,482 5,498 5,514 5,530 5,545 5,561 5,577 5,593 5,608 66 17,782 5,624 5,641 5,658 5,675 5,691 5,708 5,725 5,742 5,759 5,776 5,792 5,809 67 17,163 5,826 5,844 5,863 5,881 5,899 5,918 5,936 5,954 5,973 5,991 6,009 6,028 68 16,541 6,046 6,066 6,086 6,105 6,125 6,145 6,165 6,184 6,204 6,224 6,244 6,263 69 15,917 6,283 6,305 6,326 6,348 6,369 6,391 6,412 6,434 6,455 6,477 6,498 6,520 70 15,288 6,541 6,541 6,541 6,541 6,541 6,541 6,541 6,541 6,541 6,541 6,541 6,541

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO IN PENSIONE DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2018

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto Direttoriale del 22 giugno 2015 in Gazzetta Ufficiale 06 luglio 2015 n. 154

Divisori 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

57 23,552 4,2460 4,2550 4,2640 4,2730 4,2820 4,2910 4,3000 4,3090 4,3180 4,3270 4,3360 4,3450 58 22,967 4,3540 4,3635 4,3730 4,3825 4,3920 4,4015 4,4110 4,4205 4,4300 4,4395 4,4490 4,4585 59 22,381 4,4680 4,4781 4,4882 4,4983 4,5083 4,5184 4,5285 4,5386 4,5487 4,5588 4,5688 4,5789 60 21,791 4,5890 4,5998 4,6107 4,6215 4,6323 4,6432 4,6540 4,6648 4,6757 4,6865 4,6973 4,7082 61 21,191 4,7190 4,7304 4,7418 4,7533 4,7647 4,7761 4,7875 4,7989 4,8103 4,8218 4,8332 4,8446 62 20,593 4,8560 4,8682 4,8803 4,8925 4,9047 4,9168 4,9290 4,9412 4,9533 4,9655 4,9777 4,9898 63 19,992 5,0020 5,0151 5,0282 5,0413 5,0543 5,0674 5,0805 5,0936 5,1067 5,1198 5,1328 5,1459 64 19,384 5,1590 5,1729 5,1868 5,2008 5,2147 5,2286 5,2425 5,2564 5,2703 5,2843 5,2982 5,3121 65 18,776 5,3260 5,3410 5,3560 5,3710 5,3860 5,4010 5,4160 5,4310 5,4460 5,4610 5,4760 5,4910 66 18,162 5,5060 5,5222 5,5383 5,5545 5,5707 5,5868 5,6030 5,6192 5,6353 5,6515 5,6677 5,6838 67 17,544 5,7000 5,7175 5,7350 5,7525 5,7700 5,7875 5,8050 5,8225 5,8400 5,8575 5,8750 5,8925 68 16,920 5,9100 5,9288 5,9475 5,9663 5,9850 6,0038 6,0225 6,0413 6,0600 6,0788 6,0975 6,1163 69 16,300 6,1350 6,1553 6,1755 6,1958 6,2160 6,2363 6,2565 6,2768 6,2970 6,3173 6,3375 6,3578

70 15,679 6,3780

(23)

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO IN PENSIONE DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2020

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto Direttoriale del 15 maggio 2018 in Gazzetta Ufficiale 08 giugno 2018 n. 131

Età Divisori 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

57 23,812 4,200 4,2087 4,2173 4,2260 4,2347 4,2433 4,2520 4,2607 4,2693 4,2780 4,2867 4,2953 58 23,236 4,304 4,3132 4,3223 4,3315 4,3407 4,3498 4,3590 4,3682 4,3773 4,3865 4,3957 4,4048 59 22,654 4,414 4,4238 4,4337 4,4435 4,4533 4,4632 4,4730 4,4828 4,4927 4,5025 4,5123 4,5222 60 22,067 4,532 4,5424 4,5528 4,5633 4,5737 4,5841 4,5945 4,6049 4,6153 4,6258 4,6362 4,6466 61 21,475 4,657 4,6681 4,6792 4,6903 4,7013 4,7124 4,7235 4,7346 4,7457 4,7568 4,7678 4,7789 62 20,878 4,790 4,8018 4,8137 4,8255 4,8373 4,8492 4,8610 4,8728 4,8847 4,8965 4,9083 4,9202 63 20,276 4,932 4,9446 4,9572 4,9698 4,9823 4,9949 5,0075 5,0201 5,0327 5,0453 5,0578 5,0704 64 19,672 5,083 5,0965 5,1100 5,1235 5,1370 5,1505 5,1640 5,1775 5,1910 5,2045 5,2180 5,2315 65 19,064 5,245 5,2595 5,2740 5,2885 5,3030 5,3175 5,3320 5,3465 5,3610 5,3755 5,3900 5,4045 66 18,455 5,419 5,4344 5,4498 5,4653 5,4807 5,4961 5,5115 5,5269 5,5423 5,5578 5,5732 5,5886 67 17,844 5,604 5,6207 5,6373 5,6540 5,6707 5,6873 5,7040 5,7207 5,7373 5,7540 5,7707 5,7873 68 17,231 5,804 5,8221 5,8402 5,8583 5,8763 5,8944 5,9125 5,9306 5,9487 5,9668 5,9848 6,0029 69 16,609 6,021 6,0407 6,0603 6,0800 6,0997 6,1193 6,1390 6,1587 6,1783 6,1980 6,2177 6,2373 70 15,982 6,257 6,2783 6,2997 6,3210 6,3423 6,3637 6,3850 6,4063 6,4277 6,4490 6,4703 6,4917

71 15,353 6,513

Il montante individuale è dato dall’accantonamento annuo del 33% di tutte le retribuzioni (fisse e accessorie) percepite dal dipendente. Tale valore sarà rivalutato sulla base dei tassi di capitalizzazione costituiti dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

Annualmente i tassi di capitalizzazione vengono aggiornati dall’Istituto di previdenza.

Tasso di capitalizzazione

Montante maturato al 31.12

Decorrenza della pensione

1,055871 1996 1998

1,053597 1997 1999

1,056503 1998 2000

1,051781 1999 2001

1,047781 2000 2002

1,043698 2001 2003

1,041614 2002 2004

1,039272 2003 2005

1,040506 2004 2006

1,035386 2005 2007

1,033937 2006 2008

1,034625 2007 2009

1,033201 2008 2010

1,0179351 2009 2011

1,0161652 2010 2012

1,0113443 2011 2013

1 Nota operativa Inpdap del 04 ottobre 2010 n. 48.

2 Messaggio Inps del 29 marzo 2012 n. 5498.

(24)

1,0016434 2012 2014

1,0000005 2013 2015

1,0050586 2014 2016

1,004684 2015 2017

1,005205 2016 2018

Nel sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata pensione di vecchiaia (cfr. articolo 1 comma 19 della Legge 335/1995).

L’articolo 24, comma 3, del DL 201/2011 ha previsto che nel sistema contributivo, a decorrere dal 2012, le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla pensione di vecchiaia (commi 6 e 7) e dalla pensione anticipata (commi 10 e 11).

I soggetti cui si applica tale sistema di calcolo sono assoggettati ad un massimale annuo della base contributiva; in altre parole al superamento di determinate retribuzioni non avverrà più la trattenuta relativa ai contributi previdenziali (Cpdel e Fondo credito), né tali somme attribuiranno alcun beneficio ai fini della determinazione del montante contributivo (e quindi del trattamento pensionistico alla cessazione).

Il massimale è stato previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 08 agosto 1995 n. 335 per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo.

Massimale contributivo articolo 2, comma 18, Legge 08 agosto 1995 n.3357

Anno Importo

1993 € 59.742,70

1994 € 62.251,65

1995 € 64.679,51

1996 € 68.172,31

1997 € 70.881,03

1998 € 72.035,41

1999 € 73.332,23

2000 € 74.505,62

2001 € 76.442,85

2002 € 78.506,61

2003 € 80.390,77

2004 € 82.400,54

2005 € 84.048,55

2006 € 85.477,37

2007 € 87.186,91

2008 € 88.669,08

2009 € 91.506,49

3 Messaggio Inps del 05 marzo 2013 n. 3936.

4 Messaggio Inps del 18 febbraio 2014 n. 2626.

5 Cfr. articolo 5 Decreto Legge 21 maggio 2015 n. 65. L’Inps aveva già previsto una rivalutazione pari a 1 considerato che l’indice effettivo calcolato dall’Istat avrebbe comportato una svalutazione del montante precedentemente accumulato (- 0,1927%).

6 Nota Istat del 27 ottobre 2015 – prot. n. 566.15.

(25)

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

2010 € 92.147,03

2011 € 93.621,38

2012 € 96.149,008

2013 € 99.034,009

2014 € 100.123,0010

2015 € 100.324,0011

2016 € 100.324,0012

2017 € 100.324,0013

2018 € 101.427,0014

2019 € 102.543,0015

I requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico – secondo le regole del contributivo – per l’anno 2011 sono:

 5 anni di contributi

 61 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini.

Anche nel sistema contributivo si sta assistendo a un graduale innalzamento dell’età legato alla speranza di vita.

Fino al 2011: Per coloro che accedono ad un trattamento pensionistico con un’età anagrafica inferiore a 65 anni è necessario verificare che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale riferito all’anno di maturazione di tutti i requisiti previsti per la pensione nel sistema contributivo (€ 417,14 x 1,2 volte = € 500,60).

Fino al 2011, in alternativa era confermata la possibilità di accesso al pensionamento con quaranta anni di contribuzione, prescindendo dall’età anagrafica. Non si tiene conto dei riscatti periodi di studio o contribuzione volontaria (art.1 comma 7 L.335/1995).

A tal fine, è stata prevista una deroga ai sensi dell’art.1 – comma 77 – della Legge 247/2007;

tali periodi sono utili – attualmente – anche ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

Dal 2012, secondo la previsione del comma 7 dell’articolo 24, l’anzianità contributiva minima passa a 20 anni e – per i contributivi puri – l’importo della pensione non potrà essere inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

Inoltre, per il 2012, l’accesso al trattamento pensionistico anticipato potrà avvenire in presenza di 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne. Dal 2013 l’aumento, comprensivo della speranza di vita, sarà di 4 mesi e dal 2014 verrà incrementato di un ulteriore mese.

Per il triennio 2016/2018 i requisiti sono 41 anni 10 mesi per le donne e 42 anni 10 mesi per gli uomini, in considerazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 16 dicembre 2014 in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Si precisa che rientra nel contributivo solo coloro i quali non possono far valere nessun contributo in un’epoca antecedente il 1° gennaio 1996 presso la gestione previdenziale.

L’eventuale valorizzazione tramite gli appositi istituti giuridici (ricongiunzione, riscatto,

8 Circolare Inps del 09 febbraio 2012 n. 21 (non arrotondato € 96.149,42).

9 Circolare Inps del 28 dicembre 2012 n. 149

10 Circolare Inps del 17 gennaio 2014 n. 7 rettificato dalla circolare Inps del 06 febbraio 2014 n. 20

11 Circolare Inps del 23 gennaio 2015 n. 11.

12 Circolare Inps del 27 gennaio 2016 n. 11.

13Circolare Inps del 31 gennaio 2017 n. 19.

14Circolare Inps del 26 gennaio 2018 n. 13.

15Circolare Inps del 27 dicembre 2018 n. 122.

(26)

totalizzazione anche estera o computo a domanda o d’ufficio) farebbe mutare il regime di calcolo (se tali periodi risultassero antecedenti il 1996) in misto o ex retributivo.

L’Inps, con la circolare del 1° aprile 2016 n. 58, ha precisato che, al fine di stabilire quale sistema di calcolo risulta applicabile al lavoratore, occorre considerare esclusivamente la contribuzione accreditata presso la gestione pensionistica che liquida la pensione.

L’unica eccezione è rappresentata dalla Cassa Stato dove il servizio militare è valutabile “ex se” e quindi non necessita di alcuna istanza.

In passato l’interpretazione fornita dall’ex Inpdap era diversa. Infatti, ai fini della valorizzazione del sistema di calcolo applicabile all’iscritto, dovevano essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa, compresi il lavoro all’estero, la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro ed il servizio militare ancorché non richiesti in accredito/computo presso la Gestione dei dipendenti pubblici (lettera circolare Inpdap del 18 dicembre 2008).

Anche coloro i quali venivano iscritti ad una gestione pensionistica dal 1996 ma potevano vantare una precedente contribuzione, ancorché tale contribuzione pregressa non fosse più disponibile in quanto avesse già dato luogo ad un trattamento pensionistico non si sarebbe applicato il sistema contributivo ma, a seconda dell’anzianità contributiva maturata al 1995, sarebbero stati destinatari di un sistema ex retributivo o misto.

Tale interpretazione è stata superata con la citata circolare 58/2016.

In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, resta confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e di un’età non inferiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti (dal 1° gennaio 2013 il requisito è incrementato di tre mesi) che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (articolo 1, comma 9, Legge 243/2004). L’Inps, con le circolari 35 e 37/2012, ha precisato che il termine del 31 dicembre 2015 deve essere inteso quale decorrenza del trattamento pensionistico. Ne deriverà che la finestra mobile, che in tale fattispecie continua a trovare applicazione, dovrà risultare aperta entro il 30 dicembre 2015 per le lavoratrici iscritte alla Gestione dei dipendenti pubblici ed entro il 30 novembre 2015 per le lavoratrici dipendenti del settore privato. Il requisito richiesto alle lavoratrici autonome del settore privato è di 58 anni 3 mesi e la finestra mobile è pari a 18 mesi.

La legge di stabilità per il 2016 ha esteso la possibilità di accesso alla pensione in “opzione donna” anche a coloro che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi successivamente a tale data.

La legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 222, Legge 232/2016) ha esteso la facoltà del calcolo contributivo alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla norma in esame per effetto degli incrementi legati alla speranza di vita.

In pratica vengono salvaguardate le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1958 e le autonome nate entro il 31 dicembre 1957. Costoro dovranno comunque perfezionare i +7 mesi legati alla speranza di vita e, da tale data, dovranno attendere 12/18 mesi legati alla finestra mobile che nel caso in esame continua a trovare applicazione.

Il comma 40 dell’articolo 1 della Legge 335/1995 prevede che alla lavoratrice che abbia avuto figli, esclusivamente per coloro che si trovano nel contributivo, venga concesso un anticipo rispetto all’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Tale anticipo è pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi e non assume rilevanza che la maternità sia avvenuto o meno in costanza di rapporto di lavoro.

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IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

In alternativa a tale possibilità è prevista in caso di maternità una maggiorazione del coefficiente di rendimento relativo all’età: + 1 anno per 1 o 2 figli, + 2 anni per tre o più figli.

Tali benefici non si applicano alle lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità con il regime sperimentale (articolo 1, comma 9, Legge 243/2004).

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IL SISTEMA DELLE QUOTE PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ FINO AL 31 DICEMBRE 2011

Capitolo Quarto

IL SISTEMA DELLE QUOTE PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ FINO AL 31 DICEMBRE 2011

La Legge 24 dicembre 2007 n.247 ha recato nuove disposizioni in materia previdenziale e, nel contempo, ha modificato alcune norme contenute nella Legge 23 agosto 2004 n.243.

L’articolo 24, comma 10, del DL 201/2011, ha previsto che il requisito richiesto – dal 2012 – per l’accesso al trattamento pensionistico con requisiti diversificati rispetto a quelli per la vecchiaia, è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne. Tali requisiti sono ulteriormente incrementati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese per l’anno 2014, fatti salvi gli adeguamenti legati all’aumento della speranza di vita. In attesa di indicazioni da parte dell’Inpdap, non pare che tali requisiti potranno subire arrotondamenti e pertanto dovranno essere interamente posseduti all’atto della cessazione.

In virtù di tale disposizione viene soppressa, sempre a decorrere dal 2012, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle quote.

La finestra mobile (12 o 18 mesi) continua a trovare applicazione – anche dopo il 2011 – per i lavori usuranti, per le donne optanti (articolo 1, comma 9, della Legge 243/2004) nonché per le altre fattispecie espressamente indicate nell’articolo 24, comma 14, del DL Salva Italia.

Il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (senza operare alcun arrotondamento). Tale requisito non è tuttavia sufficiente per il conseguimento del trattamento di quiescenza; infatti il Legislatore ha introdotto un meccanismo che prevede una diversa combinazione di requisiti anagrafici con quelli di anzianità contributiva, la cui sommatoria deve determinare il raggiungimento di una quota minima prevista per l’anno considerato.

ANNO QUOTA REQUISITI

dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 --- 58a + 35 59a + 36 dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009 95

60a + 35 59a + 36

2010 95

60a + 35 60a + 36

2011 96

61a + 35 60a +36

2012 96

61a + 35 61a 3m + 36

201316 97 e 3 mesi

62a 3m + 35 61a 3m + 36

2014 e 2015 97 e 3 mesi

62a 3m + 35

2016 – 2017 – 2018 97,6

Circolare Inps 63/2015 61a 7m + 36

16 I requisiti del 2013 (e di conseguenza del 2014) sono stati modificati dalla nota operativa n.27 del 21 luglio 2011 della Direzione Centrale Previdenza – Ufficio I Pensioni. Vedi anche il Decreto MEF-MinLavoro 9 dicembre 2011 nonché il Decreto MEF-MinLavoro 16 dicembre 2014.

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62a + 36

2019 – 2020 98,0

Circolare Inps 62/2018 63a + 35

Si riporta anche i requisiti previgenti poiché il raggiungimento degli stessi nell’epoca prevista fa salvo il diritto d’accesso al trattamento pensionistico.

Inoltre concorrono alla determinazione della quota prevista anche i mesi e i giorni; la sommatoria di questi deve raggiungere la quota; ad esempio 60 anni, 10 mesi e 15 giorni di età anagrafica in presenza di 35 anni, 1 mese e 15 giorni di anzianità contributiva soddisfano il requisito per l’anno 2011.

Fino al 2011: Si deroga al requisito anagrafico, in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore ai quaranta anni. In questo caso il requisito si intende soddisfatto anche in presenza di un’anzianità contributiva pari a 39 anni, 11 mesi e 16 giorni (cfr. Circolare Inpdap n.7 del 13 maggio 2008).

I soggetti (tipologia ad esaurimento) che alla data del 31 dicembre 2007 avevano maturato il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico (57 anni di età anagrafica con 35 anni di contributi) ma sono rimasti in servizio, potranno accedere alla pensione in qualsiasi momento.

Dalla maturazione dei requisiti il dipendente dovrà attendere l’apertura della finestra mobile che l’articolo 12 del Decreto Legge 78/2010 ha stabilito in 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con telex del 30.08.1995 n.7/61619/L724/94 ha sottolineato che le decorrenze si devono intendere non a date fisse ma come termini iniziali a partire dai quali gli interessati in possesso dei requisiti possono andare in pensione.

Per quanto riguarda la decorrenza del pensionamento di anzianità dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time si rimanda alla seguente documentazione:

 art.1 comma 185 L. 23.12.1996 n.662

 Circ. Inpdap 27.11.1997 n.61

 Decreto Ministeriale 331 del 29.07.1997.

Poiché le nuove disposizioni in merito alle decorrenze delle pensioni (finestra mobile) hanno portata generale, con la sola esclusione delle fattispecie derogatorie previste dalla legge n.

122/2010, anche nei confronti del personale che trasforma il rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico ai sensi del decreto n.

331/1997, trovano applicazione le c.d. finestre mobili.

In particolare, nei confronti dei soggetti che a partire dal gennaio 2011 – fino al dicembre 2011 – acquisiscono i requisiti minimi prescritti per i diritto a pensione e chiedono l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto n. 331/1997, la decorrenza della trasformazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tenendo presente la finestra mobile (cfr. Nota operativa Inpdap n. 56 del 22 dicembre 2010).

(31)

LE PENSIONI DI VECCHIAIA FINO AL 31 DICEMBRE 2011

Capitolo Quinto

LE PENSIONI DI VECCHIAIA FINO AL 31 DICEMBRE 2011

La pensione di vecchiaia è stata introdotta nell’ordinamento Inpdap solo a seguito del riordino del sistema pensionistico italiano con il D.Lgs. 503/1992 (riforma Amato) che tentò di ricondurre ad omogeneità non solo i requisiti per l’ottenimento del diritto a pensione ma anche la terminologia utilizzata, assimilandola a quella in uso all’Inps.

Il Regio Decreto Legge 3 marzo 1938 n. 680 prevede all’articolo 33 che dopo 20 anni di servizio utile quando l’iscritto sia cessato dal rapporto di impiego per qualunque causa in età di 60 anni o più ha diritto ad ottenere la pensione. Successivamente, anche l’articolo 7 della Legge 11 aprile 1955 n. 379 ha confermato tale requisito.

A norma del D.Lgs. 503/1992 il diritto al conseguimento della pensione è subordinato al compimento dell’età indicata nella Tabella A allegata al Decreto. È possibile effettuare il mantenimento dei limiti di età previsti alla data del 31.12.1992 dal regolamento organico per il collocamento a riposo d’ufficio se più elevati. La normativa statale prevedeva per tutti il limite a 65 anni; altri enti avevano regolamentato i predetti limiti in 60 anni (55 per le donne).

Il diritto alla pensione è riconosciuto quando risultino versati o accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione. In fase di prima applicazione i requisiti sono stabiliti dalla Tab. B allegata al Decreto.

La circolare Inpdap del 23.07.1993 n. 16/IP definisce la pensione di vecchiaia “il trattamento di quiescenza spettante a seguito di collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento dei tassativi limiti massimi di età e/o di servizio previsti per la cessazione del rapporto di impiego in base alla fonte normativa dei singoli enti datori di lavoro”.

L’art.2 comma 21 della L. 335/1995 ha stabilito, con effetto dal 01.01.1996, che le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’AGO possono conseguire il trattamento pensionistico equiparato a quello di vecchiaia al compimento del 60° anno di età, indipendentemente dagli eventuali più alti limiti di età previsti dal regolamento organico dell’Ente. Tale tipologia di pensione era definita anche vecchiaia a domanda.

Tale comma risulta, dapprima modificato dal comma 1 dell’art.22-ter del Decreto Legge 1°

luglio 2009 n.78, convertito in Legge 03 agosto 2009 n.102, e successivamente dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n.122 innalza l’età pensionabile delle donne al compimento del 65esimo anno a decorrere dal 1° gennaio 2012.

In realtà, l’articolo 24 – comma 6 lett. c) – del Decreto Legge 201/2011 aumenta di un ulteriore anno l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia nei confronti delle lavoratrici del pubblico impiego.

Le lavoratrici, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della disposizione (DL 78/2010) ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto (60 anni di età anagrafica con almeno 15/20 anni di contributi).

Con la nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011 l’Inpdap ha precisato che, l’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita individuata dall’Istat, già programmato dal 1° gennaio 2015, viene anticipato al 1° gennaio 2013 ed il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall’Istat a partire dall’anno 2011 e reso disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno. Di conseguenza, a partire dal 1°

gennaio 2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia nonché i

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requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i. (c.d. sistema delle quote) sono incrementati di 3 mesi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot.n. 10976 del 10.03.1995 ha precisato che i trattamenti pensionistici conseguiti al raggiungimento dei 40 anni di servizio sono considerati equivalenti a quelli conseguiti per raggiunti limiti di età, in quanto rappresentano un’alternativa ai diversificati limiti di età in vigore.

L’art.77 della Legge 23.12.1998 n.448 ha inoltre equiparato la pensione di vecchiaia alle pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, ai fini del cumulo pensione – attività lavorativa. Tale equiparazione in materia di cumulo è stata poi ripresa anche dall’art.72 della L.388/2000. Il divieto di cumulo è stato, infine, abolito dall’art.19 del D.L. 25 giugno 2008 n.112. Per maggiori dettagli si rinvia alla circolare Inps n. 108 del 9 dicembre 2008.

Il raggiungimento dell’età massima prevista per il collocamento a riposo d’ufficio nonché il raggiungimento dei requisiti massimi contributivi qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista come obbligatoria da fonti legislative o regolamentari applicabili all’Ente, comporta la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Per il collocamento a riposo per limiti di età si precisa che è considerato tale solamente nell’ipotesi in cui il soggetto interessato presti servizio fino al giorno del compimento dell’età massima prevista per il collocamento in quiescenza. Il giorno del genetliaco (anche 61 anni donna per il 2010 e 2011) deve risultare lavorato per dare titolo al collocamento a riposo per limiti di età. Tale regola è valsa fino all’entrata in vigore del Decreto Legge 78/2010 che ha istituito la pensione differita anche per l’Inpdap.

Infatti, con la conversione del citato Decreto in Legge, l’Inpdap ha precisato che, dopo l’abrogazione dell’Istituto della costituzione della posizione assicurativa (Legge 322/1958), l’Istituto ha la possibilità di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, indipendentemente se l’interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla Legge, sia ancora in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro (cfr. Circolare Inpdap n. 18 del 08 ottobre 2010).

Il comma 11 dell’art.72 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, modificato da ultimo dall’art.17 del D.L. 78/2009, ha previsto la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dell’anzianità massima contributiva. A tal riguardo, cfr. anche la circolare n.4 del 16.09.2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica sui criteri applicativi.

Al dipendente dovranno essere garantiti continuità tra reddito da lavoro dipendente e accesso alla pensione. Ne deriverà che dovrà essere accompagnato all’apertura della finestra; infatti fino al 31 dicembre 2010 sono state in vigore le finestre trimestrali (cfr.

circolare Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008) mentre dal 1° gennaio 2011 è attiva la finestra mobile di dodici mesi dalla data di maturazione del requisito di vecchiaia.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 9, comma 31, del Decreto Legge 78/2010 i trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.

Al 1° novembre 2014 tutti i trattenimenti in servizio disposti ad opera dell’articolo 16 del D.Lgs. 503/1992 sono decaduti ad opera dell’articolo 1 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.

90.

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LE PENSIONI DI VECCHIAIA FINO AL 31 DICEMBRE 2011

Inoltre l’articolo 16 del D.Lgs. 503/1992, così come modificato dal DL 98/2011 e prima dell’abrogazione disposta ad opera del DL 90/2014, aveva previsto che la facoltà di trattenimento in servizio del dipendente oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti venisse esercitata unilateralmente dall’amministrazione sulla base della semplice disponibilità del dipendente e non più su una richiesta (silenzio diniego).

La risoluzione continua a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore della Riforma Monti-Fornero. Nei confronti dei soggetti con un diritto a pensione acquisito entro il 31 dicembre 2011, l’Amministrazione risolverà il rapporto di lavoro al raggiungimento del 40esimo anno di contributi mentre, in caso contrario, ai nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione anticipata.

Nel caso in cui il dipendente fruisse di un doppio mantenimento in servizio, l’Inpdap calcolerà il trattamento pensionistico applicando la media ponderata di cui all’articolo 29 della Legge 153/1981 solo sulla quota A; a tal fine si ricorda che la media ponderata non opera per gli iscritti alla CTPS.

I lavoratori non ancora pensionati e non ancora in possesso dei requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia possono continuare a prestare la loro opera anche oltre il 65° anno di età. A tal fine cfr. anche il parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti n. 176 del 22 febbraio 2011.

La sentenza della Corte Costituzionale n.90 del 21 febbraio – 9 marzo 1992 (illegittimità costituzionale art.53 DPR 761/1979 personale dipendente SSN), la sentenza n.282/1991 (per il personale Statale) hanno sancito la possibilità di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, ultrasessantacinquenni privi dell’anzianità minima per il diritto a pensione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – con propria circolare ha stabilito che il dipendente statale che al compimento del 65° anno di età non maturi la prescritta anzianità per il diritto alla pensione di vecchiaia, compresi i periodi riscattati, computati o ricongiunti con provvedimento formale ai fini di quiescenza, hanno titolo a presentare un’apposita domanda all’amministrazione di appartenenza con la quale richiedere di permanere in servizio esclusivamente per maturare la predetta anzianità per conseguire il diritto al minimo trattamento pensionistico. Il trattenimento in servizio non può superare il limite del compimento del 70° anno di età. Per quanto concerne il termine entro cui la domanda va formalizzata, in analogia a quanto previsto dal DPR 1092/1973, il Dipartimento Funzione Pubblica ritiene che la domanda debba essere presentata 6 mesi prima del compimento del 65° anno di età.

Si deve segnalare come ultimi pareri della Funzione Pubblica (uno fra tutti quello del 4 aprile 2013 prot. n. 15888) orientino le Amministrazioni a risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento del 65esimo anno di età (limite ordinamentale) qualora il lavoratore non riuscirà a perfezionare alcun diritto a pensione entro il compimento del 70esimo anno (da adeguare alla speranza di vita).

Altra norma derogatoria è prevista dall’art.8 della L.53/2000 che sancisce che coloro che usufruiscono dei congedi per la formazione di cui all’art.5 possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro per un periodo corrispondente (max 11 mesi).

In deroga a quanto detto sopra, il requisito minimo dei 15 anni (invece degli attuali 20) di assicurazione e contribuzione resta confermato per:

 Coloro che alla data del 31.12.1992 hanno già conseguito il requisito minimo in base alla preesistente normativa;

(34)

 Coloro che sono ammessi alla contribuzione volontaria con decorrenza antecedente il 31.12.1992;

 Per i lavoratori che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore alle 52 settimane nell’anno solare.

In prima attuazione l’Inps ha ritenuto che, dal 1° gennaio 2012, non era più consentito l’accesso alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, tranne rari casi ad esaurimento.

Tuttavia, con la circolare del 1° febbraio 2013 n. 16, l’Istituto ha fornito indicazioni in merito alle deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla Riforma Monti-Fornero. Nei casi contemplati sarà possibile continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi.

Nel pubblico impiego, l’accesso alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi sarà consentito se tale anzianità risulterà accreditata entro il 31 dicembre 1992 e al raggiungimento dei nuovi requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24 del DL 201/2011 per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

In alternativa, l’accesso sarà garantito con almeno 15 anni di contributi di cui uno accreditato entro il 31 dicembre 1992 a condizione di aver maturato un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 (donne nate entro il 1950, uomini nati entro il 1946).

Prima di tale interpretazione, l’Inpdap – dopo l’orientamento del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – con nota 189698 del 22.10.1996, aveva ritenuto che la norma di salvaguardia doveva essere applicata nei confronti di tutto il personale comunque in servizio (o che abbia periodi contributivi utili) alla data del 31.12.1992 per i quali continuavano ad applicarsi i requisiti minimi richiesti pari a 14 anni 6 mesi 1 giorno oppure per le pensioni decorrenti dal 01.01.1998 14 anni 11 mesi e 16 giorni.

La norma di salvaguardia trova applicazione sia nei casi in cui il trattamento si renda necessario per raggiungere il requisito minimo stabilito dalla previgente normativa e non ancora conseguito al raggiungimento del limite di età, che quelli in cui tale trattenimento sia riconducibile all’esercizio della facoltà dei dipendenti di proseguire l’attività lavorativa, nei termini previsti dalle specifiche disposizioni vigenti in materia.

La pensione di vecchiaia (65 anni o 61 donna o 40 di contributi) sono totalmente cumulabili sia con redditi di lavoro autonomo sia con redditi di lavoro dipendente.

L’art.19 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.

Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

a. sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

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LE PENSIONI DI VECCHIAIA FINO AL 31 DICEMBRE 2011

b. sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne”.

L’articolo 22, comma 1, della Legge 183/2010 (Collegato Lavoro), nel modificare il comma 1 dell’articolo 15-nonies del D.Lgs. 502/1992, stabilisce che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del 65esimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del 40esimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il 70esimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

La nota operativa del 7 giugno 2011 n. 22 emanata dalla Direzione Centrale Previdenza – Ufficio I Pensioni dell’Inpdap ha fornito utili chiarimenti in merito alla portata della novella normativa.

In virtù della citata modifica, il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo del SSN si suddivide in due diverse fattispecie alternative:

 al compimento del 65esimo anno di età;

 al maturare del 40esimo anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età.

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DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90

Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari

Titolo I

Misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione Capo I

Misure urgenti in materia di lavoro pubblico

Art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni) In vigore dal 19 agosto 2014

1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti ordinamentali (65 anni) e di età per la pensione di vecchiaia (66 anni 3 mesi) compresi quelli disposti sulle facoltà assunzionali.

5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è

sostituito dal seguente:

“11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura

Eliminazione del riferimento temporale di applicazione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle PA al raggiungimento dell’anzianità contributiva utile per l’accesso al pensionamento anticipato.

Preavviso di sei mesi e senza applicazione delle penalità

Esclusi i professori universitari e i responsabili di struttura complessa del SSN.

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complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.”. (6)

Si applica al 65esimo anno di età ai dirigenti medici e del ruolo sanitario.

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