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I colloqui dei condannati e degli internati sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. I colloqui dei condannati e degli internati sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I

colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi.

2. Per i colloqui con gli imputati, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria indicata nel comma

secondo dell’art. 11 della legge.

La modifica ai commi 1 e 2 armonizza la disciplina con riferimento alla distribuzione della competenza prevista dalla proposta di intervento sull’art. 11, comma 2, della legge di ordinamento penitenziario.

48 3. Le persone ammesse al colloquio sono

identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.

5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di elementi divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.

8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese.

Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i

3. Identico 4. Identico 5. Identico 6. Identico 7. Identico 8. Identico

49 quali si applichi il divieto di benefici ivi

previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.

9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8. 10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi.

12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.

13. Nei confronti dei detenuti che svolgono

9. Identico

10. Identico

11. Identico

12. Identico

50 attività lavorativa articolata su tutti i giorni

feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.

Art. 38

Corrispondenza epistolare e telegrafica

1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.

2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.

3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.

5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.

6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che

Art. 38

Corrispondenza epistolare e telegrafica

1. Identico

2. Identico

3. Identico

4. Identico

5. Identico

6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che

La modifica ai commi 6 e 7 armonizza la disciplina con riferimento alla distribuzione della competenza prevista dalla proposta di intervento sull’art. 11, comma 2, della legge di ordinamento penitenziario.

51 costituiscono elementi di reato o che possono

determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di

primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.

7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che

procede.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai telegrammi e ai fax in arrivo. 9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato, per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.

10. Il detenuto o l'internato viene

immediatamente informato che la

corrispondenza è stata trattenuta.

11. Non può essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.

costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato, all'autorità giudiziaria indicata nel

comma secondo dell’art.11 della legge.

7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria

indicata nel comma secondo dell’art. 11 della legge.

8. Identico 9. Identico

10. Identico

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Art. 39

Corrispondenza telefonica

1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.

2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settima. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti

dal primo periodo del primo comma

dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.

3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.

4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di

Art. 39

Corrispondenza telefonica

1. Identico 2. Identico

3. Identico

4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3 dall'autorità giudiziaria indicata nel comma secondo

Il comma 4 è modificato nel senso di coordinare la disciplina dell’autorizzazione ai colloqui telefonici con riferimento alla distribuzione delle competenze previste dall’intervento sull’art. 11, comma 2, della legge di ordinamento penitenziario.

La proposta del comma 6 punta a concedere ai detenuti l’autonoma fruizione del diritto ad effettuare telefonate preventivamente autorizzate, così da eliminare, ove possibile, inutili interventi del personale di polizia penitenziaria. Potranno essere utilizzate le modalità tecnologiche più opportune - quali schede prepagate abilitate ai soli numeri telefonici autorizzati – che salvaguardino le specifiche esigenze di sicurezza tutelate dall'amministrazione penitenziaria.

Si è inteso, altresì, prevedere la possibilità di autorizzare un tempo massimo di colloquio telefonico superiore agli attuali dieci minuti, laddove le esigenze organizzative dell’istituto lo consentano.

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primo grado, dal magistrato di sorveglianza.

5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.

6. Il contatto telefonico viene stabilito dal

personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di

ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.

7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18-ter della legge, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o

dell’art. 11 della legge.

5. Identico