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Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Nel disporre l’applicazione di una misura,

da sola o unitamente ad altre, il giudice tiene

conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze

Con riguardo alla previsione in oggetto la Commissione ha inteso, anzitutto, prevedere, attraverso una opportuna modifica del comma

1 la possibilità, in via generale, per il giudice di

applicare cumulativamente, nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, più misure cautelari. Come è noto, l’adozione contestuale e

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1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure

cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura

risulti inadeguata. Quando sussistono gravi

indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui

all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché

cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Soppresso

2. Identico

2-bis. Identico

2-ter. Soppresso

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure

cautelari, coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di

cumulativa di misure diverse è oggi espressamente ammessa solo in relazione a due situazioni alquanto specifiche (trasgressione da parte del soggetto sottoposto a misura cautelare delle prescrizioni a quest’ultima inerenti; scarcerazione dell’imputato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare). Occorre aggiungere che per consolidato orientamento giurisprudenziale tale elencazione va considerata tassativa, il che esclude l’estensibilità della regola ivi stabilita a casi diversi da quelli espressamente prescritti. La modifica appare funzionale ad ampliare il ventaglio delle soluzioni a disposizione del giudice nel momento della scelta del tipo di limitazione della libertà personale (o delle altre libertà, nell’ipotesi di misure interdittive), in linea con quel principio di “gradualità”, corollario a sua volta di quello del “minimo sacrificio necessario”, il quale, secondo quanto anche recentemente affermato dalla Corte costituzionale, trova fondamento negli artt. 13 e 27 Cost..

Sulla stessa linea, anche al fine di rendere più rigorosa l’attuazione del principio secondo cui la custodia cautelare debba costituire l’extrema

ratio, si prevede, al comma 3, che vi si possa

far ricorso solo quando anche l’applicazione cumulativa di misure diverse, coercitive o interdittive, non risulti adeguata a fronteggiare l’esigenza cautelare nel caso concreto.

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in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è

applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che

non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

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4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art.

416-bis del codice penale, è applicata la

custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti specifici elementi dai quali risulti che

le esigenze cautelari non sussistono ovvero che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

4. Identico

4-bis. Identico

Si propone, altresì, nell’ambito di quell’opera di indispensabile ripulitura del testo normativo da tutti quegli automatismi applicativi, che

costituiscono ostacolo ad un uso

costituzionalmente orientato della custodia preventiva (da applicarsi, ai sensi degli artt. 13 e 27 Cost. soltanto come extrema ratio), di

eliminare tanto il comma 1-bis quanto il comma 2-ter dello stesso art. 275, disposizione

quest’ultima criticabile, tra l’altro, anche sotto altro profilo, per il fatto, cioè, di prevedere, in deroga al principio generale fissato nell’art. 291, che misure cautelari personali possano essere adottate ex officio dal giudice.

Nello specifico, attraverso l’abrogazione di tali previsioni, si intende espungere dal sistema – ferma la possibilità per il giudice di valutare caso per caso, alla luce dei criteri generali indicati nel libro IV del codice di rito, la necessità di disporre una qualche forma di restrizione della libertà personale dell’accusato - ogni meccanismo volto, in qualche misura, ad introdurre una sorta di automatismo tra esito provvisorio del processo ed intervento cautelare, che apra, di fatto, le porte ad una provvisoria esecuzione della pronuncia di condanna ancorché non definitiva, prospettiva rispetto alla quale - vale la pensa ancora una volta di ribadirlo - si oppone l’affermazione, contenuta nell’art. 27 Cost., della presunzione di non colpevolezza dell’imputato sino alla sentenza definitiva.

60 4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se

sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le

4-ter. Identico

4-quater. Identico

4-quinquies. Identico

Con riguardo alla fattispecie del cosiddetto “carcere cautelare quasi obbligatorio”, disciplinata nel secondo e terzo periodo del comma 3 dell’art. 275, oggetto, come è noto, recentemente di una lunga serie di interventi censori, di carattere manipolativo, ad opera della Corte costituzionale (che hanno preso avvio con la sentenza n. 265 del 2010), la articolata discussione svoltasi in sede di Commissione, passando al vaglio le diverse possibili soluzioni in campo, è pervenuta ad un esito che, per un verso, recepisce le conclusioni espresse dal Giudice delle leggi, e, per un altro, le supera.

Nella specie, si prende atto della assoluta specificità, sotto il profilo della pericolosità cautelare, dei cosiddetti reati di mafia in senso stretto (art. 416-bis c.p.) – da ultimo ribadita dalla Consulta nella sentenza n. 57 del 2013 – tale da giustificare, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi in relazione a questa fattispecie incriminatrice, un regime cautelare speciale. Si ritiene, pero, che il modello adottabile debba essere quello della duplice presunzione relativa, sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia in ordine alla necessità della custodia carceraria.

Va detto al riguardo che sono emerse in Commissione anche posizioni differenti: in parziale dissenso rispetto all’orientamento risultato maggioritario, si è proposto di estendere l’operatività della regola della doppia

61 certificazioni del servizio sanitario penitenziario

o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

1 Come è noto, il presente comma va letto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale che, in relazione ad alcuni dei delitti ivi previsti (art. 74 D.P.R. 309 del 1990; art. 575 c.p.; artt. 600-bis, primo comma, bis e

609-quater c.p.; art. 416 c.p., realizzato allo scopo di

commettere i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p.; art. 630 c.p.; art. 609-octies; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 c.p. ovvero al fine di agevole l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) hanno dichiarato l’illegittimità della

previsione nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistano gravi indizi di colpevolezza, è applicabile la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

presunzione in relazione ai procedimenti, oltre per che per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., anche per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli artt. 270 e 270-bis c.p.

Art. 275-bis

Particolari modalità di controllo

1. Nel disporre la misura degli arresti

domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene

necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

Art. 275-bis

Particolari modalità di controllo