• Non ci sono risultati.

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

Nel documento SENATO DELLA REPUBBLICA GIUNTE E COMMISSIONI (pagine 105-109)

MARTEDIÁ 13 GIUGNO 2000 71ã Seduta

Presidenza del Presidente MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e del-l'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assem-blea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli arti-coli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre (1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e Antonino CARUSO. ± Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di etaÁ tra adot-tanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilitaÁ dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. ± Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri. ± Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. ± Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in mate-ria di adozione

e petizione n. 564 ad essi attinente (Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 8 giugno 2000.

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che nella prece-dente seduta il relatore, senatore CALLEGARO, aveva illustrato, tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione, una nuova formulazione dell'articolo 13 (emendamento 13.5 nuovo testo). Pone quindi ai voti il suddetto emendamento che risulta approvato. Conseguen-temente la votazione preclude tutti gli altri emendamenti all'articolo 13, fatta eccezione per gli emendamenti aggiuntivi 13.0.1 e 13.0.2 che il se-natore PIANETTA, su invito del relatore, dichiara di ritirare.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi una nuova formu-lazione dell'articolo 14 (emendamento 14.15 nuovo testo) che si pone quale tentativo di mediazione tra i numerosi emendamenti presentati a tale articolo. In particolare, si prevede che avverso la sentenza, il pubblico ministero e la altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello e che la Corte pronuncia sentenza in Camera di consiglio e provvede al suo deposito in Cancelleria, entro quindici giorni dalla pro-nuncia. Il comma 2 prevede il ricorso in Cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. Il comma 3 infine fissa l'udienza di discussione del-l'appello del ricorso entro sessanta giorni dal deposito dei ripettivi atti in-troduttivi.

La Commissione conviene quindi all'unanimitaÁ di dare per illustrati gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19 e 14.20.

Posto in votazione, l'emendamento 14.15 (nuovo testo) del relatore CALLEGARO risulta approvato. Conseguentemente risultano preclusi tutti gli emendamenti all'articolo 14, fatta eccezione per l'emendamento ag-giuntivo 14.20 che il senatore PIANETTA, accogliendo l'invito del rela-tore, acconsente a ritirare.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi una nuova formu-lazione dell'articolo 15 (emendamento 15.8) che prevede che la sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilitaÁ sia trascritta entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adotta-bilitaÁ eÁ divenuta definitiva.

La Commissione conviene quindi all'unanimitaÁ di dare per illustrati gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 e 15.7.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 15.8 del relatore CALLEGARO. Conseguentemente risulta preclusa la votazione di tutti gli emendamenti all'articolo 15.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi una nuova formu-lazione dell'articolo 16 (emendamento 16.5) che prevede che lo stato di adottabilitaÁ possa cessare per revoca nell'interesse del minore in quanto siano venute meno le condizioni di abbandono morale e materiale di cui all'articolo 8, comma 1. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadot-tivo, lo stato di adottabilitaÁ non puoÁ essere revocato.

Sulla nuova formulazione proposta dal relatore si apre una discus-sione in cui intervengono i senatori CAMERINI, PINGGERA, ANTO-NINO CARUSO, STIFFONI e il relatore CALLEGARO, relativamente alla possibilitaÁ o meno di prevedere ulteriori ipotesi per la possibilitaÁ di revoca dello stato di adottabilitaÁ del minore. Al termine della discussione si conviene tuttavia sul mantenimento dell'impostazione proposta dal rela-tore.

La Commissione concorda quindi di dare per illustrati gli emenda-menti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4.

Posto ai voti, eÁ approvato l'emendamento 16.5 del senatore Calle-garo. Conseguentemente restano preclusi gli altri emendamenti all'arti-colo 16.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi una nuova formu-lazione dell'articolo 17 (emendamento 17.16 nuovo testo) che prevede che i coniugi che intendono adottare presentino domanda al tribunale per i mi-norenni. EÁ consentita la presentazione di piuÁ domande a piuÁ tribunali, pur-cheÁ in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedente-mente aditi. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e puoÁ essere rinnovata.

In ogni momento agli adottanti devono essere fornite notizie, se ri-chieste, sullo stato del procedimento. L'articolo stabilisce altresõÁ che le in-dagini del tribunale per i minorenni debbano concludersi al massimo entro novanta giorni e riguardino in particolare la capacitaÁ di educare il minore, la situazione personale ed economica degli adottanti, la loro idoneitaÁ affet-tiva. A conclusione delle indagini, il tribunale per i minorenni dispone l'affidamento preadottivo, determinandone le modalitaÁ con decreto moti-vato, vigila poi sul buon andamento dell'affidamento, avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltaÁ, convoca gli affidatari e il minore alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltaÁ.

Sull'emendamento proposto dal relatore, si apre una discussione in cui intervengono le senatrici BRUNO GANERI, BERNASCONI, la Presi-dente MAZZUCA POGGIOLINI e i senatori CAMERINI, STIFFONI, ANTONINO CARUSO, PINGGERA, FASSONE, RESCAGLIO, BOSI e il relatore CALLEGARO, relativamente all'opportunitaÁ di sostituire la

pa-rola «coniugi» con la papa-rola «coppia», all'utilitaÁ o meno di mantenere gli ascendenti degli adottanti tra i soggetti uditi dal tribunale dei minorenni, nonche alla previsione di affiancare allo psicologo anche un assistente so-ciale nell'audizione del minore da parte del tribunale per i minorenni, in caso di accertate difficoltaÁ nell'andamento dell'affidamento preadottivo.

Accogliendo talune delle osservazioni proposte, il relatore, senatore CALLEGARO, propone una nuova formulazione dell'articolo 17 (emen-damento 17.16 nuovissimo testo).

La Commissione conviene quindi di dare per illustrati gli emenda-menti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48 e l'emendamento aggiun-tivo 17.49.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 17.16 (nuovissimo testo) del senatore Callegaro che risulta approvato. Conseguentemente eÁ preclusa la votazione di tutti gli altri emendamenti all'articolo 17, fatta ec-cezione per l'emendamento aggiuntivo 17.49 della Presidente Mazzuca Poggiolini che viene ritirato dalla proponente, con l'intenzione di ripresen-tarlo con riferimento a diverso articolo.

Il seguito dell'esame congiunto eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,25.

Nel documento SENATO DELLA REPUBBLICA GIUNTE E COMMISSIONI (pagine 105-109)