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È all'esame delle Commissioni riunite Finanze e Tesoro e Ricostruzio- Ricostruzio-ne \ lavori pubblici e comunicazioni lo schema di provvedimento

legislati-34. Cfr. « Atti parlamentari », Consulta nazionale, Commissioni riunite Finanze e Tesoro, Ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, resoconto sommario della

se-duta di sabato 30 marzo, Roma, Tip. della Camera dei deputati, s. d. [1946], pp. 394-402 (cfr. L. FIRPO, Bibliografia cit., p. 654, n. 3332); interventi di Siglienti, Gazzoni, Della Giusta, Finocchiaro Aprile (pp. 394-395), L. Einaudi (p. 395), Gazzoni (p. 395), L. Einaudi (p. 395), Antonio Manes, Gazzoni, Finocchiaro Aprile, Siglienti (pp. 395-396), L. Einaudi (p. 396), Siglienti (p. 396), L. Einaudi (p. 396), Antonio Manes e Gazzoni (p. 396), L. Einaudi (p. 396), Cattani, Mariotti, Bottoni, Della Giusta, Ricci, Colasanto, Gazzoni, Siglienti e Antonio Manes (pp. 396-402).

Per il testo del provvedimento in discussione cfr. Schema di provvedimento

legislativo proposto dal ministro dei Lavori pubblici (Cattani) e trasmesso dal ministro incaricato delle relazioni con la Consulta nazionale (Cianca) il 21 marzo 1946 per il parere delle Commissioni riunite Finanze e Tesoro - Ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per favorire l'attività ricostruttiva dell'I.N.C.I.S., degli Istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria, « Atti parlamentari », Consulta nazionale, Documenti, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1946, n. 146, pp. 2.

1. La Commissione X, Ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni era com-posta da Giuseppe Micheli, presidente, Pietro Mancini, vicepresidente, Giovambattista Rizzo, segretario, Mario Abbiate, Filippo Amedeo, Giovanni Amerio, Giulio Andreotti (fino al 27 ottobre 1945), Tullio Benedetti, Clodoaldo Binotti, Mario Boneschi (fino al 27 ottobre 1945), Alessandro Brenci, Nazareno Buschi, Natale Camarra, Emilio Cane-vari (fino al 29 settembre 1945), Giuseppe Catenacci, Francesco Cerabona (fino al 29 settembre 1945), Domenico Colasanto, Gustavo Colonnetti (fino al 27 ottobre 1945), Corini Felice, Aldo Damo (fino al 27 ottobre 1945), Raffaele De Caro, Riccardo De Cataldo, Diego Del Bello, Piero Della Giusta (fino al 27 ottobre 1945), Giacomo De Palma, Antigono Donati, Armando Fedeli, Oreste Ferrari, Emanuele Finocchiaro Aprile, Fosco Frizzi, Giuseppe Fusco, Umberto Gazzoni, Vito Gerardi, Annibale Gilar-doni (fino al 27 ottobre 1945), Giovanni Guacci, Ugo Guarienti (fino al 27 ottobre 1945), Alfredo Lavatelli (fino al 27 ottobre 1945), Raffaele La Volpe, Concetto Lo Presti, Enrico Martini, Pietro Massari (deceduto il 24 dicembre 1945), Cesare Massini, Enrico Mattei, Carlo Mauro, Virgilio Nasi, Carmelo Patané, Alessandro Pertini (fino al 25 ottobre 1945), Clemente Piscitelli, Costantino Preziosi, Luigi Repossi, Francesco

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vo Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per favorire l'attività ricostruttiva dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato, degli istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria (n. 146). Il presidente Siglienti dà lettura della relazione2 del consultore Scoca, relatore della Commissione Finanze e Tesoro, che non è presente. Prendono quindi la parola i consultori Gazzoni3, relatore della Commis-sione Ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, Della Giusta e Finoc-chiaro Aprile4; quindi L. Einaudi,

poiché il relatore Scoca proporrebbe che il provvedimento fosse esteso alle cooperative che non possono alienare appartamenti, chiede

Rossi, Filippo Satta Galftè, Mario Scerni, Pier Felice Stangoni, Lorenzo Ventavoli, Angelo Zappia, Antonio Zoccoli (fino al 27 ottobre 1945).

Erano stati assegnati successivamente alla Commissione, con decreto luogotenen-ziale 27 ottobre 1945 Bruno Angeletti, Fernando Baroncini, Pietro Bottoni, Luciano Fantoni, Domenico Fiorino, Francesco Leone, Attilio Mariotti e Raffaele Terranova. 2. Nella relazione letta in aula dal presidente Siglienti e redatta dal consultore Scoca si legge: « Sembra che dalle provvidenze di che trattasi possano beneficiare, oltre ail'LN.C.I.S., agli istituti per le case popolari ed all'Ente edilizio di Reggio Calabria, sempre che ne ricorrano i presupposti obiettivi, anche le cooperative edilizie a proprietà indivisa ed inalienabile, le quali, data l'impossibilità di assegnazione degli appartamenti in proprietà ai soci, vengono a trovarsi in una posizione analoga a quella degli enti suddetti. Accogliendo perciò la proposta del Ministero dei Lavori pubblici, si può inserire, dopo l'articolo 2 dello schema, una norma del seguente tenore: " articolo 2 bis: Le disposizioni dei precedenti articoli 1, comma 1° e 2° del presente decreto sono applicabili ai lavori di riparazione e costruzione degli immobili danneg-giati o distrutti da eventi bellici, appartenenti a cooperative edilizie di proprietà indivisa ed inalienabile " ». Il testo dell'art. 1 è il seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato (I.N.C.I.S.), degli istituti autonomi per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria danneggiati o distrutti da eventi bellici, nonché per l'esecuzione di lavori di completamento di fabbricati degli enti medesimi, la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra.

Sul fondo come sopra autorizzato si potrà provvedere a cura del Ministero dei Lavori pubblici alla costruzione di case anche in comuni nei quali, per effetto di contingenze di guerra, si è verificato un eccezionale aumento di popolazione stabile. La suindicata somma sarà inscritta per lire 2 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1945-46 e per lire 4 miliardi in quello dell'esercizio 1946-47 ».

3. Umberto Gazzoni (1886-1963), professore di diritto all'Istituto tecnico commer-ciale « Gioberti » di Roma, esponente del Partito Democratico del Lavoro, era stato designato a far parte della Consulta dall'Associazione Nazionale Combattenti.

4. Emanuele Finocchiaro Aprile (1880-1962), deputato (legislature XXV e XXVI), ingegnere, esponente del Partito Democratico del Lavoro, era stato designato a far parte della Consulta in rappresentanza degli ingegneri e architetti; era membro, oltre che della Commissione Ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, della Commis-sione speciale per le modifiche della composizione delle commissioni della Consulta (dal 27 settembre 1945) e della Commissione speciale per l'esame delle modifiche al D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea costituente, al giuramento e alla facoltà del governo di emanare norme giuridiche (dal 4 marzo 1946).

XXIII. RICOSTRUZIONE EDILIZIA 193 se questi istituti siano enti simili all'I.N.C.I.S. o ad altre cooperative che fabbricano case inalienabili e indivisibili.

Gazzoni « nota che le cooperative sono rette da una spedale legislazio-ne che non ha niente a vedere con quella sull'edilizia popolare. L'I.N.C.I.S. e gli istituti per le case popolari hanno speciali disposizioni che li riallacciano, più particolarmente, allo stato, in quanto compiono una funzione di carattere parastatale e, quindi, non possono alienare il loro patrimonio, che è soggetto a determinati vincoli e garanzie.

Le cooperative, invece sono enti soggetti ad una determinata legisla-zione che riguarda la cooperalegisla-zione; hanno vigilanze e controlli, ma non hanno un patrimonio a sé come l'I.N.C.I.S. e gli istituti per le case popolari ».

L. Einaudi

chiarisce la sua domanda nel senso se esistano cooperative che fabbrichino case e poi non le possano alienare.

Interviene a questo punto Antonio Manes; poi Gazzoni « nota che le cooperative costruiscono case ed hanno speciali benefici; ma i loro soci hanno un'assegnazione individuale che, in caso di morte dell'assegnatario, o per altro titolo, può essere devoluta ad altra persona. Non è quindi il caso dell'inalienabilità, che tuttavia può avverarsi per qualche cooperativa che egli però non conosce ».

Finocchiaro Aprile « rileva una differenza profonda tra l'organizzazione delle cooperative e quella degli enti di diritto pubblico contemplati nel provvedimento... Questi ultimi hanno un patrimonio sottoposto a determi-nate leggi, mentre le cooperative sorgono per interessi di carattere privato.

Non crede quindi che ad esse si possa estendere il provvedimento ». Gazzoni « aggiunge che la legge sulle cooperative edilizie non prevede l'inalienabilità, per la semplice ragione che è prevista l'assegnazione defini-tiva ad personam, sempre quando sussistano i requisiti voluti dallo statuto delle singole cooperative. Invece l'I.N.C.I.S. e gli istituti delle case popo-lari assegnano gli immobili in uso ai privati e mentre il loro patrimonio resta di proprietà di un ente di diritto pubblico, quello delle cooperative rimane di proprietà dei soci ai quali gli appartamenti vengono assegnati a costruzione ultimata ».

Il presidente « osserva che non è facile stabilire quali siano le coopera-tive edilizie a proprietà indivisa e inalienabile; poiché una cooperativa, essendo una società privata, può sempre modificare il suo statuto ».

L. Einaudi

avverte che il provvedimento, con una cifra apparentemente e-norme, provvede in realtà a scopi relativamente ristretti. Con [fondi] per circa trentamila vani, risultato non molto grande. Per ottenere

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risultati notevoli, si dovrebbe seguire un metodo inverso a quello proposto; cioè non la inalienabilità, ma la alienabilità.

Si dovrebbero cioè incoraggiare le costruzioni e consentirne la vendita, col ricavato della quale iniziarne delle nuove. Così, invece di poche diecine di migliaia di vani, se ne potrebbero costruire molti di più, e soddisfare più efficacemente alle necessità del paese.

Il presidente chiude la discussione generale e le Commissioni riunite passano all'esame degli articoli del progetto.

L. Einaudi

sufi articolo 1 5, secondo comma, osserva che non è specificato quale parte della spesa autorizzata vada a favore degli istituti auto-nomi e quale possa essere direttamente consumata dal Ministero dei Lavori pubblici. Domanda anche se le case costruite saranno ammi-nistrate direttamente dal Ministero.

Antonio Manes « osserva che soltanto la costruzione è a cura del Ministero ». Gazzoni « concorda: segnala inoltre che nel primo comma vengono considerate le ipotesi della ripartizione e della ricostruzione, non-ché quella del completamento di fabbricati la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra. Non si prevedono invece costruzioni ex novo. Quindi il secondo comma non è che un completamento del primo ». L. Einaudi

sempre in merito al secondo comma dell'articolo 1, fa notare che non è precisata la proprietà delle case fatte costruire direttamente dal Ministero. Non risulta che, come si dovrebbe ritenere in base alle osservazioni dei consultori Manes Antonio e Gazzoni, tali case diven-tino di proprietà dellT.N.C.I.S. o degli istituti autonomi per le case popolari, perché questi enti possono non esistere nei comuni ove avvengono le costruzioni. Infatti, la causa delle costruzioni è determi-nata dall'eccezionale aumento di popolazione stabile. A suo avviso dovrebbe essere chiarito quali enti divengano proprietari; né dovreb-be esserlo l'amministrazione centrale, non potendo essa avere le cure che invece possono avere gli enti proprietari sul posto.

La discussione prosegue, senza altri interventi di L. Einaudi, quindi le Commissioni esprimono parere favorevole al provvedimento 6.

5. Il testo dell'articolo è riprodotto alla nota 2.

6. Lo schema di provvedimento n. 146 divenne il decreto legislativo luogotenen-ziale 12 aprile 1946, n. 229, Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per favorire

l'attività ricostruttiva dell'I.N.C.I.S., degli istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria (v. « Gazzetta Ufficiale » del 6 maggio, n. 104).

XXVIII.

CONCESSIONE ALL'ENTE AUTONOMO