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comparata dei sistemi di regolazione utilizzati in una pluralità di ordi namenti può risultare funzionale a definire le caratteristiche specifiche

Nel documento Prefazione (pagine 37-40)

dell’esercizio della funzione normativa in tale ambito, individuando le

modalità e i limiti di esercizio dell’intervento del legislatore quale pos-

sibile elemento connotativo dei diversi modelli identificabili

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.

La comparazione giuridica e il diritto pubblico, in R.SACCO (a cura di), L’apporto

della comparazione alla scienza giuridica, cit., p. 72, definisce il diritto costituzionale comparato «una disciplina giuridica ed una disciplina comparatistica». G.BOGNETTI,

Introduzione al diritto costituzionale comparato (Il metodo), Torino, 1994, p. 71, defi- nisce la comparazione giuridica come «metodo particolarmente utilizzabile nello studio del diritto». Secondo G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Padova, IX

ed., 2013, p. 2, «la comparazione giuridica è (…) l’operazione intellettuale di raffronto fra ordinamenti, istituti e normative di diversi ordinamenti, che, se compiuta in modo sistematico secondo i canoni del metodo giuridico, assume le caratteristiche della disci- plina scientifica» (corsivo nel testo originale). G.LOMBARDI, Premesse al corso di dirit-

to pubblico comparato, Milano, 1986, p. 11, sottolinea che «il diritto comparato (…) si caratterizza per il metodo che gli è proprio, e che è quello della comparazione, ma non si limita al metodo, né il metodo lo esaurisce». G.MORBIDELLI,L.PEGORARO,A.REPO- SO,M.VOLPI, Diritto pubblico comparato, III ed., Torino, 2009, p. 3, individuano il

momento a partire dal quale il diritto comparato può essere qualificato come “scienza” «da quando la finalità che esso si propone non è più quella di sistemare i materiali giu- ridici di un singolo ordinamento, utilizzando allo scopo anche la conoscenza di altri ordinamenti, bensì di operare un confronto, di verificare le analogie e le differenze, di classificare istituti e sistemi, dando ordine alla conoscenza e creando modelli dotati di prescrittività». L.PEGORARO, Diritto costituzionale comparato. La scienza e il metodo,

Bologna, 2014, pp. 43 ss., propone una rassegna delle posizioni della dottrina italiana (pp. 49-50). L’Autore citato specifica che «se il fine della comparazione è la conoscen- za, o meglio la creazione di un sistema di conoscenze, e lo strumentario apprestato sino- ra è riconosciuto dal mondo scientifico, si tratta di una scienza» (Ivi, p. 54). Al contra- rio, «chi usa la comparazione come metodo, si vale del raffronto per dare giudizi valu- tativi sul proprio ordinamento (o su un altro non suo)» (Ibidem).

2 Il riferimento al biodiritto quale autonoma area giuridica può forse apparire ecces- sivo, dal momento che in dottrina non è stato ancora raggiunto un unanime riconosci- mento della medesima quale autonomo settore disciplinare. Non mancano però contri- buti dottrinari che utilizzano espressamente questo termine, attribuendovi uno specifico significato scientifico-classificatorio. C.CASONATO, Introduzione al biodiritto, II ed.,

Torino, 2012, pp. 8 ss., dedica ampio spazio alla ricostruzione storica della evoluzione che ha condotto, nei sistemi di common law e quindi di civil law, al consolidamento del biodiritto e ne propone una prima definizione di «materia che si occupa di descrivere in prospettiva critica le dimensioni giuridiche relative alle c.d. scienze della vita e della

cura della salute dell’essere umano» (Ivi, p. 7). Quindi, dopo avere dato conto della relazione tra bioetica e biodiritto, afferma che il biodiritto «più che nuovo ambito di studio da affiancare alle aree disciplinari esistenti, si caratterizza per l’esigenza di un approccio interdisciplinare verso un oggetto particolare» (Ivi, p. 14), richiamando una serie di definizioni proposte da vari Autori, ai quali si rinvia (Ivi, pp. 14-15). Partico- larmente significativa, a sancire il consolidamento del biodiritto come ambito autonomo (pur se ontologicamente interdisciplinare) di analisi giuridica, è la pubblicazione di un Trattato di biodiritto, Milano, 2010 (diretto da S. Rodotà e P. Zatti, ampiamente citato nella presente opera). In uno dei volumi del Trattato, S.RODOTÀ,M.TALLACCHINI, In-

troduzione, in ID. (a cura di), Ambito e fonti del biodiritto, Milano, 2010, p. XLIII, chia-

riscono che l’utilizzo del termine “biodiritto” viene utilizzato al fine di individuare «un campo di problemi legati alla vita e alle sue vicende» che derivano «da un fatto nuovo, da quella rivoluzione scientifica che, tra i suoi molti effetti, ha reso possibili scelte libe- re delle persone e interventi sulla vita in situazioni per le quali precedentemente esiste- va un limite “naturale”, sì che la presenza del diritto era, più che impensabile, insensa- ta». Sottolineando un aspetto che risulterà decisivo nell’economia della presente opera, i due Autori affermano quindi che «siamo di fronte ad una trasformazione dell’oggetto stesso dell’attività giuridica» (Ibidem) e ne ricavano la natura assiologica del concetto di biodiritto, il quale rappresenta uno strumento per «recuperare nella sua ampiezza l’umanità di ciascuno», richiamando una «funzione antropologica del diritto, nel senso (…) di una irriducibilità della persona a oggetto, di una sua indipendenza da poteri ester- ni (…)» (Ibidem). M.MORI, Biodiritto e pluralismo dei valori, in S.RODOTÀ,M. TAL- LACCHINI (a cura di), Ambito e fonti del biodiritto, cit., p. 444, mette in evidenza la plu-

ralità di possibili significati del termine «biodiritto», ponendosi in termini critici rispet- to alla corrente che si identifica nella «biogiuridica» (Ivi, pp. 443-444). A.D’ALOIA,

Biodiritto, voce, in U.POMARICI (a cura di), Atlante di filosofia del diritto, vol. II, Tori-

no, 2012, p. 37, definisce il biodiritto «un nome a molte dimensioni (“oggettive” e “soggettive”)», intendendolo come concetto che «rimanda a tutto quel complesso di procedure, livelli normativi, risorse organizzative e “Istituzioni” (dai Comitati etici al Comitato Nazionale per la Bioetica), in cui si sostanzia la risposta giuridica, nelle diffe- renti aree materiali (dal diritto costituzionale, al diritto privato, al diritto penale, com- merciale, e altre ancora), alle questioni bioetiche» (Ibidem). L’Autore, pur dando conto delle posizioni critiche rispetto alla configurabilità del biodiritto come autonoma di- mensione del fenomeno giuridico (l’Autore citato richiama A.SANTOSUOSSO, Reasona-

bleness in Biolaw: Is it necessary?, in G. BONGIOVANNI, G.SARTOR, C. VALENTINI

(eds.), Reasonableness and Law, Dordrecht, 2009, p. 337; V.POCAR, Sul ruolo del di-

ritto in bioetica, in Sociologia del diritto, 1999, p. 160), riconosce che «il biodiritto non è più solo una prospettiva, peraltro contestata o messa in dubbio, ma una realtà, pure estremamente frastagliata nei contenuti, nelle soluzioni, nella tipologia stessa delle risposte che il diritto prova a dare alle questioni bioetiche» (Ivi, p. 40). A.GORASSINI,

Amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole, vol. I, Mila- no, 2008, p. 228, intende il «bio-diritto» come «quel settore di ricerca che tenta di tema- tizzare il nesso esistente tra essere vivente uomo e la dimensione della giuridicità, come fenomeno che appartiene al mondo dato all’uomo in quanto orizzonte della sua esisten- za, al fine di evidenziare la sussistenza di strutture invarianti nel mondo del diritto, quale portato di essenza dei fenomeni giuridici considerati e nella loro relazione cin i diritti positivi vigenti». Cfr. anche I. DE MIGUEL BERIAIN, El embrión y la biotecnología.

Un análisis ético-jurídico, Granada, 2004, p. 65, utilizza il termine bioderecho; L. GON- ZÁLEZ MORÁN, De la Bioética al Bioderecho. Libertad, vida y muerte, Madrid, 2006, p.

112 ss., il quale utilizza questo termine, definendolo come «aquella rama del derecho que estudia los principios y normas jurídicas que regulan las relaciones de los indivi- duos entre sí, las relaciones entre individuos y grupos, y entre todos con el Estado, cuando esas relaciones afectan al nacimiento, desarrollo, tratamiento y fin de la vida humana y viene provocadas por la aplicación al ser humano de la biomedicina y las biotecnologías». Analogamente, M.PORRAS DEL CORRAL, Bioética y Bioderecho, in

J.J. FERRER, J.L.MARTINEZ (eds.), Bioética: Un diálogo plural. Homenaje a Javier

Gafo Fernández, Madrid, 2002, p. 808; e Á.APARISI MIRALLES, Bioética, bioderecho y

biojurídica (Reflexiones desde la filosofía del derecho), in Anuario de filosofía del de- recho, n. 24, 2007, pp. 63-88, infine, occorre rilevare che nell’opera C.M.ROMEO CA- SABONA (dir.), Enciclopedia de bioderecho y bioética, Granada, 2011, oltre a comparire

nel titolo, al biodiritto sono dedicate una serie di voci (cfr. ex plurimis, G.FIGUEROA

YÁÑEZ, Bioderecho, pp. 146-154; H. GROSS ESPIELL, Bioderecho internacional, pp.

177-187).

È possibile notare una tendenza consolidata che riconosce l’autonomia giuridica e concettuale di tale disciplina: cfr. ad esempio H.NYS, Comparative health law and the

harmonization of patients’ rights in Europe, in European Journal of Health Law, n. 8, 2001, p. 329, secondo cui, pur riferendosi al concetto di health law, «many domains that have not been traditionally destined for comparison are also being examined, such as family law and the law of inheritance. It is gradually becoming accepted that these branches of the law are not as culturally bound as had previously been assumed. Why would this not also be true of health law, particularly since patients’ rights are increas- ingly tied up with the laws on consumer protection? In the literature there are increas- ingly urgent calls for comparative studies in this area». C.M.ROMEO CASABONA, El

Derecho Médico: su evolución en España, in ID. (coord.), Derecho biomédico y bioéti-

ca, Granada, 1998, pp. 2 ss., utilizza il termine derecho médico, definendolo come «aquellas partes del ordenamiento jurídico que se ocupan del ejercicio de la Medicina, (…), de la profesión médica y, por asimilación, de otras profesiones sanitarias o no sanitarias vinculadas directamente con la salud», il quale comprende quindi «las impli- caciones jurídicas de la aplicación de las llamadas Ciencias Biomédicas sobre el ser humano» (Ivi, p. 2), specificando che non va confuso con il diritto sanitario, la medici-

Appare necessario preliminarmente delimitare l’oggetto di indagine,

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