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(1)

Simone Penasa

LA LEGGE DELLA SCIENZA:

NUOVI PARADIGMI DI DISCIPLINA

DELL’ATTIVITÀ MEDICO-SCIENTIFICA

Uno studio comparato

in materia di procreazione medicalmente assistita

(2)
(3)

COLLANA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

4

(4)

presente volume è stato valutato e approvato da un Referee esterno alla

Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri

valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del Referee nei

confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 2015

by Università degli Studi di Trento

Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-8443-611-5

ISSN 2421-7093

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con Creative Commons

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Maggiori informazioni circa la licenza all’URL:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode

Il presente volume, realizzato nell’ambito del progetto FIRB 2006

“L’impatto delle innovazioni biotecnologiche sui diritti della persona:

uno studio interdisciplinare e comparato”, è pubblicato anche in

versio-ne cartacea per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli, con ISBN

978-88-6342-756-1.

(5)

Simone Penasa

LA LEGGE DELLA SCIENZA:

NUOVI PARADIGMI DI DISCIPLINA

DELL’ATTIVITÀ MEDICO-SCIENTIFICA

Uno studio comparato

in materia di procreazione medicalmente assistita

(6)
(7)

Ai miei genitori

e ad Elisa

(8)
(9)

INDICE

Pag.

Prefazione di Carlo Casonato ...

1

Introduzione ...

5

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

E DEGLI INDICI DELLA COMPARAZIONE

CAPITOLO I

LA COMPARAZIONE GIURIDICA

E LA REGOLAZIONE DELLA SCIENZA:

LE RAGIONI E GLI OBIETTIVI DELL’INDAGINE COMPARATA.

LA RAZIONALIZZAZIONE DI APPROCCI NORMATIVI

TRASVERSALI ALLE FAMIGLIE GIURIDICHE TRADIZIONALI

1. Il contesto della comparazione: la procreazione medicalmente

assistita quale paradigma della regolazione giuridica della

scien-za ... 15

1.1. La PMA come crocevia di una pluralità di complessità

giuri-dicamente rilevanti. Una complessità etico-sociale ... 26

1.2. Una complessità tecnologico-scientifica ... 29

1.3. Una complessità giuridico-normativa ... 31

2. Le ragioni della comparazione: la distinzione tra elementi

de-terminanti ed elementi fungibili e la (possibile) specificità della

PMA. Verso l’emersione di un tertium genus? ... 33

3. L’oggetto e le finalità della comparazione: la relazione tra

me-todi della legislazione e modelli normativi. Verso un cambio di

paradigma dell’analisi comparata in ambito biomedico ... 41

(10)

Pag.

3.1. La scelta degli ordinamenti: una relazione di diretta

funzio-nalità con gli obiettivi della comparazione ... 44

3.1.1. Il Regno Unito: la “cartina di tornasole” della

compara-zione ... 46

3.1.2. L’Italia: l’eccezione normativa a livello comparato? ... 48

3.1.3. La Spagna: un primo “sintomo” della emersione di modelli

normativi interfamiliari ... 49

3.1.4. La Francia: un caso di tipizzazione di meccanismi

procedu-rali di coinvolgimento di istanze tecnico-scientifiche ... 51

4. La trasversalità dei modelli normativi: casualità fattuale o

cau-salità normativa? ... 54

5. La convergenza degli ordinamenti verso l’attivazione della

fon-te legislativa: dall’an al quomodo della legislazione ... 59

6. La razionalizzazione di trasversalità (dei modelli) e

convergen-za (sulla fonte legislativa): l’esigenconvergen-za di nuovi indici per la

com-parazione ... 61

CAPITOLO II

LA CLASSIFICAZIONE DEI MODELLI NORMATIVI:

LE PROPOSTE ESISTENTI E LA NECESSITÀ

DI NUOVI CRITERI DI SISTEMATIZZAZIONE

1. Il punto di partenza: l’impatto delle caratteristiche del

proce-dimento legislativo sulla qualità della legge in termini di

adegua-tezza e legittimità ... 66

2. Le classificazioni esistenti: la prevalenza di criteri basati sul

contenuto e alcuni tentativi di tenere conto di aspetti

procedu-rali ... 68

2.1. La distinzione tra common law e civil law come criterio di

definizione dei modelli: approccio rigido e tentativi di

flessibiliz-zazione ... 69

2.2. La natura dell’intervento legislativo: rigidità e flessibilità dei

contenuti legislativi, tra «norme di supremazia» e «norme di

compatibilità» ... 71

(11)

Pag.

2.3. L’emersione della dimensione procedurale: dalla distinzione

tra «norme di contenuto» e «norme di procedura» alla

principles-based regulation ... 74

3. La necessità di un mutamento di paradigma: l’integrazione tra

contenuto e metodi legislativi. La proposta di indici misti di

com-parazione di natura procedurale e sostanziale ... 79

3.1. La dimensione internazionale: conferme giurisprudenziali

della necessità di integrare indici sostanziali e procedurali.

L’emersione di un metodo legislativo comune a livello

compara-to? ... 80

3.2. La funzione della legge nella regolazione della attività

medi-co-scientifica: dalla esclusività alla complementarietà della fonte

legislativa ... 86

4. La natura mista degli indici della comparazione: la proposta di

indici sostanziali e procedurali ... 89

4.1. Gli indici di natura procedurale: la partecipazione della

ex-pertise e gli strumenti della sua realizzazione ... 91

5. La diversa natura della partecipazione della expertise: ex ante

ed ex post. Meccanismi alternativi o complementari? ... 98

5.1. Le modalità della partecipazione della expertise: la fase ex

ante ... 98

5.2. La partecipazione ex post: le possibili funzioni della expertise

nella fase di attuazione dei contenuti legislativi ... 107

5.3. Quando la legge non prevede forme ad hoc di coinvolgimento

della expertise: la reazione “di sistema” nella fase attuativa ... 112

6. Gli indici sostanziali: la connessione tra caratteristiche del

procedimento legislativo e contenuti della legge ... 114

6.1. La definizione giuridica di concetti scientifici: potenzialità e

limiti dello strumento ... 115

6.2. Clausola di validità temporale e obblighi di valutazione

pe-riodica della legge: meccanismi di adattabilità dei contenuti

nor-mativi al progresso medico-scientifico ... 130

(12)

Pag.

6.3. Clausole di rinvio ai dati scientifici e alla expertise medica:

l’integrazione della fonte legislativa da parte di istanze

tecnico-scientifiche ... 135

PARTE SECONDA

APPLICAZIONE

DEGLI INDICI DELLA COMPARAZIONE

AGLI ORDINAMENTI NAZIONALI

CAPITOLO III

GLI INDICI PROCEDURALI DELLA COMPARAZIONE

1. Introduzione. Analisi quantitativa e qualitativa dell’attuazione

degli indici di classificazione. Il motivo di una scelta

metodologi-ca ... 148

2. La partecipazione alle decisioni legislative: l’opportunità di

distinguere tra coinvolgimento di expertise e società. Il caso

fran-cese ... 150

2.1. L’ordinamento francese: il graduale coinvolgimento della

società e la sua istituzionalizzazione attraverso gli états généraux

de la bioéthique ... 152

2.2. L’esistenza di una tradizione nazionale in materia di

consul-tazioni pubbliche: lo strumento degli états généraux come species

del débat public ... 153

2.2.1. Gli états généraux. La natura (in the books) innovativa

ri-spetto al metodo della legislazione in ambito biomedico ... 158

2.3. La sostanziale coincidenza tra esiti della consultazione e

ri-forma legislativa in materia di applicazione e valutazione della

legge ... 162

2.3.1. Dalla law in the books alla law in action: la sentenza del

Conseil constitutionnel francese sulla natura giuridica degli états

généraux ... 166

(13)

Pag.

2.3.2. La posizione del Conseil constitutionnel francese: la

fun-zione non attuativa di principi costituzionali del meccanismo

con-sultivo ... 168

2.3.2.1. Le diverse interpretazioni proposte dell’art. 46 della Loi

2011-814: approccio massimalista e approccio minimalista ... 169

2.3.3. Osservazioni intermedie: la natura meramente facoltativa

ed eventuale della attivazione dei meccanismi di coinvolgimento

della società ... 173

3. Le fasi della partecipazione della expertise: ex ante ed ex post.

Coesistenza necessaria e sufficiente? ... 177

3.1. La fase ex ante di partecipazione della expertise. Forme e

funzioni della partecipazione negli ordinamenti analizzati ... 178

3.2. Il sistema italiano: un caso paradigmatico di chiusura del

potere legislativo alla expertise ... 180

3.3. Gli ordinamenti che prevedono la partecipazione ex ante

del-la expertise: una proposta di cdel-lassificazione. Spagna e Regno

Unito: prime conferme di una trasversalità tra famiglie giuridiche . 184

3.3.1. Il caso spagnolo: la Comisión Palacios e la Comisión

Na-cional de Reproducción Humana Asistida ... 188

3.3.2. La Francia. La positivizzazione dei meccanismi di

consulta-zione pre- e infra-parlamentare ... 197

3.3.2.1. Il sistema francese come paradigma del modello

procedu-rale: il caso della disciplina della ricerca con embrioni come

car-tina di tornasole della effettività del sistema ... 200

3.3.2.2. Il Conseil constitutionnel francese: dichiarazione di

com-patibilità del modello regolativo con la Costituzione ... 207

3.3.2.3. Primi spunti di una modellistica. La partecipazione della

expertise quale elemento connotativo del modello normativo in

ambito biomedico ... 209

4. La partecipazione ex post: natura, funzioni e poteri degli

orga-ni tecorga-nici nella fase attuativa della legge ... 213

4.1. La partecipazione ex post della expertise: gli ordinamenti

spagnolo, britannico e francese ... 214

(14)

Pag.

4.1.1. La fonte istitutiva: un rapporto di diretta consequenzialità

con la natura degli organi tecnici ... 214

4.1.2. La natura degli organismi tecnici ... 220

4.1.3. Le funzioni degli organismi tecnici nei diversi ordinamenti

analizzati: la connessione con la natura e con i relativi poteri ad

essi attribuiti ... 228

4.1.3.1. La funzione consultiva e di proposta ... 228

4.1.3.1.1. L’ordinamento britannico: le funzioni consultive della

HFE Authority ... 228

4.1.3.1.2. L’ordinamento spagnolo: la Comisión Nacional ... 230

4.1.3.1.3. L’ordinamento francese: la Agence de la

bioméde-cine ... 234

4.1.3.2.

Conclusioni del paragrafo: la complessità

tecnico-scientifica come condizione di legittimità dei poteri di organismi

tecnici indipendenti ... 236

4.1.4. Funzione decisionale e regolativa (autorizzazioni) ... 242

4.1.4.1. Il Regno Unito: una funzione decisionale piena ad elevata

tendenza normativa ... 244

4.1.4.1.1. L’attività di licensing tra attuazione della legge e

adat-tamento allo sviluppo tecnico-scientifico ... 244

4.1.4.1.2. Il caso Quintavalle (Comment on Reproductive Ethics)

v. HFEA: l’Authority tra esercizio evolutivo della funzione

attua-tiva (autorizzaattua-tiva) ed eccesso di potere ... 248

4.1.4.1.3. Il Code of Practice: linee guida sostanzialmente

vinco-lanti per i soggetti autorizzati ... 250

4.1.4.2. Il sistema spagnolo: la prevalenza della funzione

consul-tiva a carattere vincolante. Un equivalente funzionale della

fun-zione decisionale? ... 254

4.1.4.3. Il sistema francese. La funzione autorizzativa della

Agence: approccio intermedio tra il “massimalismo” britannico e

il “minimalismo” spagnolo ... 259

4.1.5. Le funzioni di monitoraggio, valutazione e proposta ... 266

4.1.5.1. Il controllo del rispetto delle condizioni delle

autorizza-zioni (Francia e Regno Unito): poteri ispettivi e sanzionatori ... 266

(15)

Pag.

4.1.5.1.1. Il Regno Unito ... 268

4.1.5.1.2. La Francia ... 271

4.1.5.1.3. La Spagna ... 273

5. L’assenza di meccanismi di integrazione tra istanza politica e

istanza tecnica: la disciplina italiana. I “costi normativi”

deri-vanti dal recupero di apertura alla expertise in sede

rimediale-giudiziaria (rinvio) ... 278

5.1. L’inevitabile cammino giudiziario della legge 40: la

discipli-na della diagnosi genetica preimpianto tra ambiguità legislative e

applicazioni giurisprudenziali ... 280

5.1.1. La prima fase: la prevalenza dello spirito della legge sulla

interpretazione conforme a Costituzione. Il Tribunale di Ca-

tania ... 281

5.1.2. La seconda fase: lo strumento della interpretazione

confor-me a Costituzione. La “sponda” della Corte costituzionale ai

giu-dici ordinari (Cagliari e Firenze) ... 283

5.1.3. La terza fase: la “riperimetrazione” giurisprudenziale delle

finalità della legge ... 285

5.2. I costi normativi dell’intervento giurisdizionale-rimediale a

fronte di un dato legislativo ambiguo e scientificamente

inadegua-to ... 287

CAPITOLO IV

GLI INDICI SOSTANZIALI DELLA COMPARAZIONE

1. Gli indici sostanziali: la relazione funzionale tra processo

legi-slativo e contenuti della legge ... 296

2. La definizione legislativa di concetti scientifici: il concetto

normativo di embrione... 297

2.1. Gli ordinamenti che optano per definizioni legislative di

con-cetti extra-giuridici: i sistemi britannico e spagnolo ... 298

3. L’ordinamento britannico: dalla Warnock Commission alla

evoluzione delle definizioni connessa allo sviluppo tecnologico ... 299

(16)

Pag.

3.1. L’utilizzo di definizioni scientifiche in ambito biomedico: il

caso della definizione di embrione ... 301

3.2. La definizione di embryo e la sua evoluzione

normativo-giuri-sprudenziale nell’ordinamento britannico ... 305

3.2.1. Una questione preliminare: la scelta tra literal e purposive

interpretation. Il punto di vista della dottrina ... 307

3.2.2. Dalla literal alla purposive interpretation: l’evoluzione

giu-risprudenziale della interpretazione della definizione di embrione

(il caso del CNR) ... 319

3.2.2.1. L’approccio letterale: il caso R v. Secretary of State for

Health ex parte Quintavalle (on behalf of Pro-Life Alliance) ... 320

3.2.2.2. L’approccio purposive: R v. Secretary of State for Health

ex parte Quintavalle (on behalf of Pro-Life Alliance). Court of

Appeal e House of Lords ... 322

3.2.3. Il recepimento legislativo dell’evoluzione scientifica (e

giu-risprudenziale): la riforma dell’Act (2008) e il caso dello human

admixed embryo ... 326

3.2.3.1. La scelta legislativa alla prova della giurisprudenza: il

caso Quintavalle & Anor, R (on the application of) v. Human

Fer-tilisation & Embryology Authority... 329

4. Il sistema spagnolo: il recepimento (rinvio fisso) del dato

bio-logico e la distinzione tra pre-embrione ed embrione ... 332

4.1. La progressiva emersione della definizione legislativa di

pre-embrione: sviluppo normativo e “reazione” della dottrina ... 333

4.2. La dottrina del Tribunal Constitucional: il consolidamento di

un approccio gradualista alla protezione costituzionale delle

di-verse fasi di sviluppo embrionario ... 341

4.3. Le funzioni della definizione legislativa di concetti scientifici:

la scelta tra rinvio fisso e rinvio mobile alla scienza ... 347

4.4. Un primo elemento conclusivo: le definizioni legislative come

esempio paradigmatico della relazione diritto-scienza tra

esigen-ze di flessibilità e di certezza. L’emersione della tecnica del rinvio

alla scienza ... 351

(17)

Pag.

5. Clausola temporale e obblighi di valutazione periodica della

legge: meccanismi di adattabilità dei contenuti normativi al

pro-gresso medico-scientifico ... 355

5.1. La clausola temporale come strumento di garanzia della

ade-guatezza scientifica della legge ... 355

5.2. Il sistema francese: gli effetti della previsione di una clausola

di verifica periodica della legge ... 357

5.2.1. L’impatto della clausola sul sistema: i casi della protezione

delle invenzioni biotecnologiche e delle neuroscienze ... 361

5.2.2. Meccanismi alternativi per la valutazione periodica della

legge: il caso britannico e italiano ... 366

5.3. Conclusioni del paragrafo: la presenza di clausole di verifica

periodica come elemento connotativo del modello normativo

adottato ... 373

6. Clausole di rinvio alla scienza: l’apertura della fonte

legislati-va al dato scientifico ... 374

6.1. La natura del rinvio: fisso o mobile. Il caso dei limiti

legisla-tivi all’applicazione delle tecniche di PMA ... 375

6.2. Il sistema spagnolo: un caso di progressiva espansione

dell’utilizzo del rinvio mobile alla scienza. Il caso delle tecniche

di PMA autorizzate ... 376

6.2.1. Il caso dei limiti alla applicazione delle tecniche di PMA:

l’applicazione del rinvio mobile al numero di embrioni

producibi-li e trasferibiproducibi-li ... 381

6.3. Il modello italiano: la natura del rinvio come parametro di

valutazione costituzionale della ragionevolezza dell’intervento

legislativo. Ancora sui limiti legislativi alle tecniche di PMA ... 390

6.4. I costi normativi connessi alla scelta del tipo di rinvio: la

conferma della centralità del metodo legislativo nei casi francese

e britannico ... 398

6.5. Conclusioni del paragrafo: la prevalenza del rinvio mobile

alla scienza e la funzione normativa dei dati medico-scientifici ... 405

(18)

Pag.

6.5.1. L’utilizzo della tecnica del rinvio mobile alla scienza come

effetto della prevalenza di una politica legislativa

proceduralmen-te orientata: la necessaria connessione tra indici procedurali e

indici sostanziali ... 410

PARTE TERZA

ANALISI DEI RISULTATI DELLA COMPARAZIONE

CAPITOLO V

L’APPORTO DELLA COMPARAZIONE:

L’EMERSIONE DI MODELLI NORMATIVI

INTER-FAMILIARI FONDATI SU DIVERSE TEORIE

DELLA LEGISLAZIONE IN AMBITO BIOMEDICO

1. La regolazione della scienza medica e la comparazione

giuridi-ca ... 421

2. I caratteri dei modelli derivanti dalla comparazione: la

dico-tomia tra approccio aperto (pluralista) e chiuso (monopolista) ... 425

3. Entrando nei modelli (attraverso gli indici della

comparazio-ne): modello procedurale a tendenza pluralista e modello chiuso

a tendenza monopolista ... 432

3.1. La partecipazione ex ante: il modello procedurale a tendenza

pluralista ... 432

3.1.1. Il modello chiuso a tendenza monopolista: l’ordinamento

italiano. L’emersione del principio di ragionevolezza scientifica

delle leggi in materia medico-scientifica (segue) ... 434

3.2. La partecipazione ex post: il modello procedurale a tendenza

pluralista ... 439

4. Gli indici di natura sostanziale: la loro connessione con gli

in-dici procedurali e la prevalenza del rinvio mobile alla scienza ... 445

5. Il consolidamento dei modelli. La natura e il ruolo degli indici

della comparazione ... 447

(19)

Pag.

6. Il ruolo della scienza: da oggetto a strumento di regolazione

giuridica della attività medico-scientifica ... 454

6.1. Funzione normativa diretta originaria: la scienza come fonte

del (bio)diritto ... 459

6.1.1. Funzione normativa diretta derivata o sussidiaria: norme

tecniche, concetti giuridici indeterminati a carattere scientifico e

clausole di rinvio alla scienza ... 468

6.2. La funzione normativa indiretta di tipo preventivo (ex ante):

il coinvolgimento della scienza nel processo politico-legislativo ... 470

6.2.1. La funzione normativa indiretta di tipo successivo (ex post):

il ruolo della scienza nella fase attuativa della legge ... 472

7. La legge della scienza: il ruolo del legislatore di fronte alle

sfi-de sfi-della biomedicina. La ragionevolezza scientifica come

princi-pio fondamentale del metodo legislativo ... 475

(20)
(21)

PREFAZIONE

L’idea che lo studio del diritto si riduca ad una serie di regole da

im-parare a memoria non è ancora del tutto abbandonata, da parte di

non-giuristi, come non lo è quella secondo cui la dottrina giuridica non

fa-rebbe altro che spiegare e commentare acriticamente la volontà espressa

dall’organo legislativo. Chi anche solo si accosti al fenomeno giuridico

nella sua autenticità non può invece non comprendere immediatamente

come il diritto sia, oggi come nella sua trascorsa esperienza, un ambito

disciplinare ampio e articolato, tutto da comprendere, interpretare e

va-lutare criticamente ben al di là della sua manifestazione parlamentare.

Se ciò è vero in generale, i rapporti fra il diritto e la scienza, e le

scienze della vita in particolare, rendono particolarmente visibile

l’altis-simo grado di complessità raggiunto dal fenomeno giuridico;

comples-sità che rende il lavoro del giurista tanto complicato quanto

appassio-nante. Nel momento in cui ci si dedica a quello che da tempo ormai

convenzionalmente chiamiamo biodiritto, si affronta una componente

della scienza tout court che presenta caratteristiche peculiari. Essa

con-cerne un oggetto dai confini incerti (come l’individuazione del

momen-to in cui nasce e termina l’esistenza, ad esempio) così come incerti sono

i criteri in base ai quali dare una regola coerente, adeguata ed efficace a

materie molto complesse e rapidamente mutevoli nel tempo.

Allargan-do necessariamente lo sguarAllargan-do oltre i confini statali – come ogni

scien-za invita a fare – le fonti di riferimento appaiono inoltre scomposte e

variamente articolate, sia quanto a livello di adozione e incidenza

(na-zionale, interna(na-zionale, sovranazionale e transnazionale) che sul fronte

della natura normativa o paranormativa (dalle fonti di hard law,

com-prensive della giurisprudenza, al soft law, inclusivo della componente

codicistico-professionale, fino alle linee guida e alle best practices).

Il biodiritto, ancora, impone di confrontarsi con un oggetto che

com-bina un’elevata connotazione tecnico-scientifica con un forte impatto

sulla dimensione antropologica e etimorale. Così, le scoperte che

co-stantemente si susseguono nei settori della biologia sintetica, delle

neu-roscienze o della sperimentazione clinica aprono nuovi dilemmi che,

(22)

legati ai convincimenti della coscienza, toccano la struttura e i

convin-cimenti morali più profondi di ognuno. La disciplina di tali attività, allo

stesso modo, esige capacità e competenze professionali di alta e

altissi-ma specializzazione, in grado di seguire nel tempo il mutare non solo

delle tecniche impiegate ma della identità stessa dell’oggetto di studio.

Sulla base di tale ambivalenza, pare ormai aver messo radici

pro-fonde un aperto conflitto fra quanti privilegiano le ragioni di

un’autodi-sciplina della ricerca scientifica, che sarebbe inevitabilmente ostacolata

da una legislazione di per sé incapace di tenere nella giusta

considera-zione le specificità delle biotecnologie e di favorire il progresso della

ri-cerca, e coloro che ritengono che solo il Parlamento sia legittimato a

dettare le regole normative entro le quali poter svolgere studi dal forte

impatto etico-sociale. Troppo frequentemente, ed anche in occasione

della più recente sentenza della Corte di giustizia che ha ridefinito il

concetto di embrione umano alla luce della disciplina sulla

brevettabili-tà delle invenzioni biotecnologiche (International Stem Cell

Corpora-tion v. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, caso

C-364/13 del 18 dicembre 2014), il dibattito anche giuridico si è così

arroccato su posizioni a favore dell’autoregolamentazione della scienza

e degli scienziati, da un lato, e sulle opposte considerazioni di quanti

sostengono la necessità di una etero-regolamentazione che imponga

li-miti in senso stretto giuridici all’autonomia dei ricercatori, dall’altro.

Quanto si fatica a raggiungere, insomma, è una equilibrata

combina-zione delle ragioni scientifiche, che impongono la consideracombina-zione ed il

tendenziale favore verso componenti di progresso della ricerca

biome-dica, con quelle giuridico-costituzionali, le quali a loro volta

prescrivo-no l’applicazione dei principi liberali e democratici, di limitazione del

potere (di ogni potere) e di promozione dei diritti degli individui e degli

interessi della collettività. E a fronte di tale somma congiunturale di

difficoltà e di opposte posizioni, non vi è da sorprendersi che il diritto,

in particolare in Italia e nella sua componente legislativa, si trovi in una

situazione di costante ritardo se non di patologica latitanza.

Proprio al fine di comprendere meglio tale densità problematica e di

contribuire al suo superamento, il presente lavoro propone un’attenta

articolazione analitica delle modalità e delle procedure attraverso le

quali, in alcuni ordinamenti significativi, si è tentato di, e si è

(23)

variamen-te riusciti a, comporre le esigenze di adeguavariamen-tezza scientifica con quelle

di legittimazione democratica. Tale operazione è stata svolta

affrontan-do un confronto fra le discipline britannica, italiana, spagnola e

france-se in una materia particolarmente attuale e controversa come quella

ri-feribile alla procreazione medicalmente assistita; materia che diviene

paradigmatica rispetto al rapporto fra scienza e legge.

Anche ricostruendo i tratti più significativi della teoria della

legisla-zione adottata negli ordinamenti oggetto di analisi, i risultati presentati

nel saggio non portano a indebolire la legittimazione ed il ruolo della

componente legislativa né a negare la funzione anche normativa della

dimensione scientifica. Si propone al contrario, in termini sia descrittivi

che prescrittivi, una serie di strumenti procedurali di apertura

dell’azio-ne legislativa verso la scienza; strumenti capaci di rafforzare l’efficacia

e la legittimità sia dell’una che dell’altra. Si dimostra quindi come la

re-lazione fra legge e scienza, se correttamente impostata, non debba

de-generare in un “gioco a somma zero”, in cui la considerazione di una

dimensione vada necessariamente a sfavore dell’altra, ma possa invece

rinforzare entrambi i versanti, creando le premesse per una condizione

“win-win”.

Un forte elemento di originalità dello studio, così, consiste nell’aver

superato la mera comparazione fra le soluzioni proposte dalle discipline

nazionali – comparazione che già ha variamente impegnato la dottrina –

per richiamare l’attenzione, piuttosto, sulle modalità attraverso le quali

l’organo legislativo si apre alla dimensione tecnico-scientifica.

L’inda-gine fa emergere uno spettro differenziato di indici e modelli

procedu-rali in grado di favorire, se non di garantire, atti normativi il cui

conte-nuto risulti rispettoso delle citate particolarità dell’oggetto da regolare.

L’articolato itinerario logico-argomentativo seguito permette quindi di

presentare una serie di profili innovativi. Oltre al tendenzialmente

stret-to legame fra apertura del procedimenstret-to legislativo e adeguatezza

scientifica dei contenuti normativi adottati, l’indagine si sofferma su

una contaminazione “costituzionalmente necessaria” fra dato normativo

e dato scientifico; contaminazione la cui “necessità costituzionale” è

testimoniata dal fatto che, se non rispettata a monte all’interno del

pro-cedimento legislativo, essa è recuperata e imposta a valle attraverso le

(24)

logiche del giudizio di legittimità costituzionale o addirittura per effetto

dell’applicazione diretta dei principi costituzionali.

Fra i risultati più interessanti di questo nuovo studio, inoltre,

l’indi-cazione di una serie di caratteristiche del rapporto fra scienza e

legisla-zione, in termini di certezza/incertezza scientifica e ambiti di

discrezio-nalità – margini di apprezzamento, potremmo dire – del legislatore; in

termini di mutamento dei risultati della scienza e relativa evoluzione

dei contenuti della disciplina normativa; fino alla proposizione di un

modello di scienza da intendersi, in determinati contesti e a determinate

condizioni, quale fonte del biodiritto e parametro di costituzionalità

del-la normativa in materia. Su queste basi, ci si interroga sull’applicazione

alle discipline dedicate alle scienze della vita del principio di

ragione-volezza scientifica, di sussidiarietà o di competenza, oltre che

sul-l’emersione di un istituto che potremmo ricondurre ad una clausola di

“riserva di scienza” vincolante per il legislatore.

L’indagine qui presentata, in termini più generali, sollecita inoltre il

lettore a ridiscutere alcune delle categorie su cui si basa la modellistica

tradizionalmente utilizzata dal diritto costituzionale comparato. Come

sta accadendo in altri settori, così, le singole esperienze nazionali

nel-l’ambito biogiuridico paiono avvicinarsi o allontanarsi secondo

dinami-che indipendenti rispetto all’appartenenza alle famiglie di common law

o di civil law, come rispetto all’adesione a modelli ideologici o a

“for-mule politiche istituzionalizzate” per altri versi omogenee. Anche

l’ar-mamentario del comparatista risulta quindi arricchito da categorie

in-termedie (gli “elementi condizionanti” un sistema giuridico, fra quelli

determinanti e quelli fungibili, ad esempio) oltre a quelle classicamente

utilizzate.

Sempre in termini complessivi, infine, l’indagine conferma alcuni

profili legati al ruolo ed alle finalità che il metodo comparato permette

di raggiungere. La convinzione è che il raffronto con quanto di più

si-gnificativo è previsto oltre i confini nazionali non possa più limitarsi a

costituire un eventuale ed accessorio orpello dottrinale, ma costituisca,

in un mondo sempre più interdipendente anche dal punto di vista

giuri-dico, una base di conoscenza necessaria alla piena comprensione ed alla

più matura valutazione del proprio ordinamento.

(25)

INTRODUZIONE

L’opera che qui si introduce rappresenta il tentativo di fornire una

risposta a una delle questioni fondamentali connesse alla regolazione

giuridica della biomedicina: quale metodo e quali principi devono

esse-re rispettati e applicati dal legislatoesse-re nell’esercizio discesse-rezionale del

proprio potere normativo, tenuto conto della specificità dell’oggetto

della disciplina?

Lo spunto per queste riflessioni deriva dall’analisi della

giurispru-denza costituzionale italiana avente ad oggetto leggi che disciplinano la

materia biomedica, dalla quale sembra emergere chiaramente la

tenden-za del giudice delle leggi a riconoscere e affermare la natura vincolante

del principio – il cui significato e la cui portata verranno chiariti nel

corso dell’opera – di ragionevolezza scientifica delle leggi, che il

legi-slatore è chiamato a rispettare quando decida di intervenire attraverso

un esercizio discrezionale del proprio potere.

La Corte costituzionale italiana è venuta – anche recentemente (con

sentenza n. 274 del 2014) e in ambiti diversi da quello che sarà oggetto

dell’opera (ex plurimis, sentenza n. 282 del 2002; n. 338 del 2003; n.

116 del 2006; n. 8 del 2011) – a integrare i tradizionali parametri (in

particolare, il diritto alla salute) del controllo di costituzionalità delle

leggi, riferendosi alla necessità che il legislatore soddisfi, a partire dalle

modalità e dalla natura del procedimento legislativo, due principi, che

rappresentano la golden rule in materia e che contribuiscono a

determi-nare, in termini generali, il rapporto tra intervento eteronomo del

legi-slatore e autonomia decisionale dei soggetti coinvolti nella attività

me-dico-scientifica.

Da un lato, la Corte ha affermato in modo ormai consolidato, che

“salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non è, di

norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente

qua-li siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quaqua-li qua-limiti e a quaqua-li

con-dizioni. Poiché la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni

scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola

(26)

di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla

responsa-bilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le

scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a

disposizio-ne” (Corte costituzionale italiana, sentenza n. 282 del 2002).

Dall’altro lato, la Corte costituzionale italiana non esclude in modo

assoluto la legittimità – riconoscendone al contrario la opportunità e

financo la necessità – di un intervento discrezionale del legislatore, ma

ne indica al contempo i presupposti, i requisiti e i limiti. Come noto,

se-condo la Corte costituzionale, “un intervento sul merito delle scelte

te-rapeutiche in relazione alla loro appropriatezza non potrebbe nascere da

valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì

dovrebbe prevedere l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica

dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali

acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o

sovra-nazionali – a ciò deputati, dato l’“essenziale rilievo” che, a questi fini,

rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sent. n. 185 del 1998); o

comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica” (Corte

costituzionale italiana, sentenza n. 282 del 2002).

La Corte costituzionale italiana ha applicato questi principi anche

nelle decisioni aventi ad oggetto la legittimità costituzionale della legge

n. 40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA),

e in particolare nella sentenza n. 151 del 2009, relativa all’art. 14 della

legge, e n. 162 del 2014, relativa al divieto assoluto di donazione di

gameti per scopi riproduttivi (la c.d. “fecondazione eterologa”).

Tenuto conto dei principi emergenti dalla giurisprudenza

costituzio-nale italiana, che sarà oggetto di approfondita analisi nel corso

dell’ope-ra, si è ritenuto opportuno proporre un’analisi comparata delle

discipli-ne nazionali in materia di PMA, al fidiscipli-ne di verificare se la tendenza

espressa dalla Corte costituzionale italiana sia riscontrabile anche in

al-tri ordinamenti giuridici. In particolare, attraverso la comparazione

ap-pare possibile evidenziare eventuali linee di convergenza, o di

diver-genza, in relazione alle modalità attraverso le quali i diversi legislatori

nazionali esercitano il potere normativo loro attribuito; e se, e

even-tualmente in quale misura e con quali caratteristiche normative, il

prin-cipio di ragionevolezza scientifica delle leggi in ambito biomedico

(27)

tro-vi, nei diversi ordinamenti, espressione fin dal momento dell’esercizio

della funzione legislativa.

A tal fine, si è reso necessario un cambio di approccio alla

compara-zione, che tenga conto – come dimostra di fare la giurisprudenza

costi-tuzionale italiana – della specificità dell’oggetto di regolazione,

caratte-rizzato dalla costante, spesso imprevedibile e incessante, evoluzione

delle acquisizioni tecnico-scientifiche e delle loro applicazioni in

ambi-to medico-clinico (Capiambi-tolo I).

Uno dei presupposti della ricerca è rappresentato dal riconoscimento

della necessità dell’intervento legislativo, come peraltro affermato sia

dalla giurisprudenza costituzionale italiana sia dalla Corte Europea dei

Diritti dell’Uomo (in particolare, cfr. le sentenze S. H. e altri c. Austria;

Costa e Pavan c. Italia). L’obiettivo dello studio non consiste pertanto

nel mettere in dubbio l’opportunità dell’intervento legislativo. Non si

tratta quindi di fornire una risposta negativa a ciò che potrebbe apparire

un dilemma amletico, che i poteri pubblici sono chiamati ad affrontare

rispetto ad ambiti della realtà sociale caratterizzati da un’elevata

in-fluenza tecnico-scientifica: legiferare o non legiferare? Piuttosto,

l’ana-lisi degli effetti prodotti dall’entrata in vigore della legge 40 del 2004 e

della reazione – sociale, giurisdizionale e costituzionale – da ciò

provo-cata suggerisce un dilemma ulteriore, che affonda le proprie radici nei

fondamenti più profondi della teoria della legislazione: come, entro

quali limiti e nel rispetto di quali principi intervenire attraverso la fonte

legislativa in ambito biomedico?

Lo studio prende origine da questo mutamento di paradigma,

costi-tuito dalla scelta di concentrare l’analisi comparata sulle modalità

con-crete di esercizio del potere legislativo, al fine di comprendere e

ricono-scere i presupposti concettuali e normativi utilizzati dai legislatori

na-zionali. In particolare, prendendo spunto dai principi enunciati dalla

giurisprudenza costituzionale italiana, il percorso analitico che qui verrà

proposto affronta la questione dell’esercizio discrezionale della

funzio-ne legislativa da una prospettiva ifunzio-nedita: l’elemento che, secondo la

teoria qui proposta, risulta decisivo al fine della qualificazione dei

mo-delli normativi adottati nei diversi ordinamenti giuridici analizzati è

costituito dallo spazio che viene riconosciuto a istanze di natura

(28)

tecni-co-scientifica all’interno dei processi di definizione e di attuazione dei

contenuti legislativi.

Nella prospettiva qui assunta, la natura e le modalità dell’intervento

legislativo assumono un rilievo decisivo, non solo a livello

classificato-rio – al fine di proporre diversi modelli normativi (cfr. Capitolo V) –

ma anche a livello prescrittivo: essi rappresentano criteri attraverso cui

verificare e valutare gli effetti prodotti dalla legislazione, ipotizzando

un rapporto di condizionalità diretta tra essi e i risultati applicativi

assi-curati all’interno di ciascun ordinamento. All’interno di questo quadro,

la variabile costituita dalla presenza di meccanismi normativi di

coin-volgimento – diretto o indiretto – di istanze di natura tecnico-scientifica

all’interno del processo regolativo assume un duplice rilievo: a livello

descrittivo e classificatorio, viene assunta quale elemento connotativo

essenziale dei diversi approcci normativi; a livello

prescrittivo-normati-vo, essa esprime la natura di elemento strutturale necessario del

proce-dimento legislativo, in quanto condizione di adeguatezza e legittimità

dell’intervento in ambito biomedico.

La particolare rilevanza che assume in questo studio, a partire dalle

evidenze teoriche ricavabili dall’analisi delle dinamiche in materia che

caratterizzano l’ordinamento italiano e gli altri ordinamenti analizzati

(cfr. Capitolo I), lo spazio riconosciuto a istanze regolative e attuative

di natura tecnico-scientifica, le quali vanno a integrare quelle

tradizio-nali di natura politico-democratica, introduce un ulteriore elemento

connotativo della ricerca. Questa dimensione coinvolge il rapporto tra

fonte legislativa e altri strumenti – giuridici ed extra-giuridici – di

rego-lazione. Riconosciuta la natura necessaria dell’intervento legislativo,

viene affrontata la questione relativa alla natura monopolista o integrata

che la fonte legislativa esprime nei diversi ordinamenti.

L’ipotesi che si vuole verificare attraverso la comparazione si fonda

sul presupposto che la distinzione tra modelli normativi non si debba

più fondare esclusivamente su una concezione quantitativa del rapporto

tra fonte legislativa e altri strumenti di regolazione, ma che risulti

ne-cessario analizzare la qualità di tale relazione, mirando a identificare la

natura e le funzioni attribuite a ciascuno strumento normativo e il

rap-porto – lo spazio – che la fonte legislativa riconosca a formanti che

sia-no espressione di istanze tecnico-scientifiche.

(29)

La fonte giurisprudenziale è destinata ad assumere un ruolo

essen-ziale all’interno del presente studio. Oltre, come detto, a fornire la base

di partenza della ricerca, tenuto conto dei principi relativi all’esercizio

discrezionale del potere legislativo emergenti dalla giurisprudenza

co-stituzionale italiana, la valutazione dei risultati della comparazione

ver-rà effettuata anche alla luce degli effetti e della “reazione” prodotta in

ciascun ordinamento dall’approccio normativo adottato. A tal fine, le

scelte compiute dal legislatore – in riferimento tanto alla definizione

quanto alla attuazione dei contenuti legislativi – verranno analizzate

at-traverso i casi giurisprudenziali derivanti dall’applicazione delle diverse

discipline nazionali, concentrandosi in particolare sulla valutazione che

a livello giurisprudenziale viene compiuta del modello legislativo, in

termini di legittimità, adeguatezza e ragionevolezza (cfr. in particolare i

Capitoli III e IV).

L’opera è strutturata in cinque capitoli, i quali corrispondono alle

di-verse fasi della ricerca che si vuole qui presentare.

Il Capitolo I presenta e approfondisce i presupposti teorici e

metodo-logici sui quali l’opera si fonda. In particolare, sono chiariti i motivi

della scelta dell’oggetto della comparazione, costituito dal contesto

bio-medico e la sua dimensione connessa alla applicazione delle tecniche di

procreazione medicalmente assistita (PMA). Da un lato, si individua la

rilevanza, dal punto di vista del diritto comparato, della disciplina della

attività medico-scientifica come prisma attraverso cui analizzare le

di-namiche che caratterizzano quelli che sono definiti “elementi

determi-nanti” (Constantinesco) in tale ambito; dall’altro lato, la PMA è stata

selezionata in quanto tale fenomeno sociale e scientifico esprime – in

modo inedito – molteplici complessità, di carattere scientifico, sociale e

giuridico, risultando in tal senso particolarmente significativi i risultati

della comparazione, anche nella prospettiva di una loro applicazione a

contesti diversi del fenomeno biomedico.

Una volta delineate le finalità e l’oggetto della comparazione,

ven-gono esplicitati i motivi della scelta degli ordinamenti, sottolineandone

la connessione e la funzionalità con gli obiettivi che, attraverso

l’utiliz-zo del metodo comparato, il lavoro si pone. La scelta, di conseguenza,

si rivolge verso ordinamenti nazionali che, pur sussumibili al medesimo

contesto giuridico (western legal tradition), appartengono a famiglie

(30)

giuridiche diverse – civil law (Italia, Spagna, Francia) e common law

(Regno Unito).

Questa selezione risulta funzionale all’obiettivo di comprendere i

motivi normativi dell’andamento trasversale alle famiglie giuridiche

tradizionali che caratterizza gli approcci alla disciplina della PMA,

pro-ponendone una razionalizzazione basata sulla valorizzazione della

teo-ria della legislazione adottata dai diversi ordinamenti, intesa come

in-sieme dei principi che definiscono la natura e orientano le modalità di

esercizio della funzione legislativa, tenuto conto della specificità

del-l’oggetto dell’intervento.

Nel Capitolo II si individuano e descrivono gli indici sulla base dei

quali viene svolta la comparazione tra gli ordinamenti nazionali

sele-zionati. Gli indici della comparazione esprimono una natura mista, in

quanto hanno ad oggetto tanto la dimensione procedurale quanto quella

sostanziale dell’esercizio della funzione legislativa.

Da un lato, quindi, l’applicazione di indici di natura procedurale ha

l’obiettivo di valutare lo spazio riconosciuto a istanze

tecnico-scientifi-che nei processi di definizione e attuazione dei contenuti legislativi.

Dall’altro lato, gli indici di natura sostanziale hanno ad oggetto la

veri-fica della esistenza di contenuti legislativi che richiedono l’integrazione

di dati e acquisizioni tecnico-scientifiche nella fase attuativa (concetti

giuridici indeterminati; clausole di rinvio alla lex artis).

La scelta degli indici risulta essere diretta espressione delle

premes-se concettuali e metodologiche esposte nel primo capitolo:

l’integrazio-ne di aspetti procedurali e aspetti sostanziali l’integrazio-nell’analisi delle diverse

discipline nazionali risulta funzionale a una comparazione che non

pro-ponga esclusivamente risultati di natura classificatoria – individuando

diversi modelli di regolazione concorrenti – ma che possa anche

identi-ficare – in prospettiva prescrittiva – principi che possano orientare de

iure condendo l’esercizio discrezionale dell’attività legislativa e che ne

possano rafforzare l’adeguatezza, in relazione alla capacità normante

rispetto a un contesto peculiare quale quello biomedico, e quindi la

stessa legittimità.

I Capitoli III e IV sono dedicati alla applicazione degli indici

de-scritti nel Capitolo II agli ordinamenti selezionati, affrontando gli indici

(31)

di natura procedurale e quelli di natura sostanziale rispettivamente nel

Capitolo III e nel Capitolo IV.

L’ordine di analisi risponde a un ulteriore presupposto teorico dello

studio, secondo cui il livello di soddisfazione degli indici procedurali

costituisce una precondizione di un adeguato e ragionevole utilizzo

de-gli indici di carattere sostanziale. Il metodo utilizzato consiste nella

ve-rifica e valutazione del livello di soddisfazione degli indici da parte di

ciascun ordinamento giuridico, non limitando l’analisi a un livello

me-ramente quantitativo – corrispondente alla verifica della attuazione

for-male di ciascun indice – ma prevedendone una verifica qualitativa,

va-lutata alla luce della giurisprudenza prodotta dalle singole discipline

nazionali.

In particolare, la fonte giurisprudenziale verrà utilizza al fine di

comprendere la natura e la funzione normativa attribuita alla

partecipa-zione di istanze tecnico-scientifiche – sia nella fase decisionale sia in

quella attuativa – e di valutare l’ammissibilità, in termini di coerenza,

certezza e legittimità, di contenuti legislativi che rappresentano

elemen-ti di apertura del tessuto normaelemen-tivo all’apporto di istanze e soggetelemen-ti

tec-nico-scientifici.

Infine, nel Capitolo V i risultati della comparazione verranno

pre-sentati in modo organico, coerentemente alle premesse concettuali e

metodologiche anticipate nei Capitoli I e II, nonché ai risultati della

ap-plicazione degli indici della comparazione agli ordinamenti nazionali

selezionati (Capitoli III e IV).

In termini generali, è possibile anticipare che gli esiti della

razione, oltre a dimostrare la rilevanza in termini di tassonomia

compa-rata di un’analisi delle discipline normative in ambito biomedico,

con-durranno alla individuazione di due modelli normativi contrapposti, che

si distinguono – a livello descrittivo – per il livello e la qualità di

soddi-sfacimento degli indici della comparazione, e – a livello

normativo-pre-scrittivo – per la diversa concezione della natura del procedimento

legi-slativo e della funzione dell’intervento legilegi-slativo in ambito biomedico.

(32)
(33)

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

E DEGLI INDICI DELLA COMPARAZIONE

(34)
(35)

LA COMPARAZIONE GIURIDICA

E LA REGOLAZIONE DELLA SCIENZA: LE RAGIONI

E GLI OBIETTIVI DELL’INDAGINE COMPARATA.

LA RAZIONALIZZAZIONE DI APPROCCI NORMATIVI

TRASVERSALI ALLE FAMIGLIE GIURIDICHE

TRADIZIONALI

S

OMMARIO

: 1. Il contesto della comparazione: la procreazione

medical-mente assistita quale paradigma della regolazione giuridica della scienza.

1.1. La PMA come crocevia di una pluralità di complessità giuridicamente

rilevanti. Una complessità etico-sociale. 1.2. Una complessità

tecnologico-scientifica. 1.3. Una complessità giuridico-normativa. 2. Le ragioni della

comparazione: la distinzione tra elementi determinanti ed elementi fungibili e

la (possibile) specificità della PMA. Verso l’emersione di un tertium genus?

3. L’oggetto e le finalità della comparazione: la relazione tra metodi della

legislazione e modelli normativi. Verso un cambio di paradigma dell’analisi

comparata in ambito biomedico. 3.1. La scelta degli ordinamenti: una

relazio-ne di diretta funzionalità con gli obiettivi della comparaziorelazio-ne. 3.1.1. Il Regno

Unito: la “cartina di tornasole” della comparazione. 3.1.2. L’Italia:

l’eccezio-ne normativa a livello comparato? 3.1.3. La Spagna: un primo “sintomo”

del-la emersione di modelli normativi interfamiliari. 3.1.4. La Francia: un caso di

tipizzazione di meccanismi procedurali di coinvolgimento di istanze

tecnico-scientifiche. 4. La trasversalità dei modelli normativi: casualità fattuale o

cau-salità normativa? 5. La convergenza degli ordinamenti verso l’attivazione

della fonte legislativa: dall’an al quomodo della legislazione. 6. La

razionaliz-zazione di trasversalità (dei modelli) e convergenza (sulla fonte legislativa):

l’esigenza di nuovi indici per la comparazione.

1. Il contesto della comparazione: la procreazione medicalmente

assi-stita quale paradigma della regolazione giuridica della scienza

La comparazione giuridica

1

rappresenta uno strumento essenziale di

analisi della disciplina della materia biomedica. In particolare, l’analisi

1 Nel presente studio non sarà oggetto di trattazione specifica la questione relativa alla natura della comparazione giuridica, sulla quale la dottrina non cessa di confrontare

(36)

le tesi secondo cui la comparazione costituirebbe un metodo piuttosto che una vera e propria scienza. Ex plurimis, sia consentito rinviare a L.-J. CONSTANTINESCO,

Introdu-zione al diritto comparato, Torino, 1996, pp. 188 ss., che distingue tra «metodo compa-rativo» e «scienza dei diritti comparati», descrivendo le diverse posizioni emerse a livello dottrinale nella storia del diritto comparato e sottolineando al contempo che «la lunga controversia sul diritto comparato come semplice metodo o anche quale scienza autonoma risulta alla fine sterile» (p. 188), pur se la «infecondità» della questione è attribuibile al modo con cui il dibattito è stato condotto piuttosto che alla questione in sé, la quale risulta comunque essenziale (Ivi, p. 191). Infine, l’Autore giunge a conside-rare gli elementi determinanti (su cui infra) come criteri di fondazione della scienza dei diritti comparati, che egli intende come «disciplina autonoma» (Ivi, pp. 229-232). Cfr. anche R.DAVID, I grandi sistemi giuridici contemporanei, III ed., Padova, 1980, p. 10,

secondo cui occorre distinguere tra «i giuristi che utilizzeranno, semplicemente, la comparazione», per i quali quest’ultima rappresenta quindi un metodo, e «comparatisti, il cui compito si limita alla preparazione del terreno perché altri possano utilizzare con frutto (…) il metodo comparativo». K.ZWEIGERT,H.KÖTZ, An introduction to

compar-ative law, II ed., v. I, Oxford, 1987, trad. inglese, sembrano considerare la comparazio-ne una scienza, la quale può avvalersi di una pluralità di metodi di analisi (cfr. ad esem-pio p. 15, «the primary aim of comparative law, as of all sciences, is knowledge»; cfr. anche p. 30). R.SACCO, Introduzione al diritto comparato, Torino, IV ed., 1990, ritiene

che «chi dica che la comparazione è metodo ha una visione riduttiva del metodo della comparazione (…), ovvero ha una visione riduttiva dei suoi scopi e del suo oggetto» (p. 14). Secondo l’Autore da ultimo citato, «la migliore conoscenza dei modelli può essere considerata come lo scopo essenziale e primario della comparazione intesa come scien-za» (Ivi, p. 16). Il medesimo Autore, Comparazione giuridica e conoscenza del dato giuridico positivo, in ID. (a cura di), L’apporto della comparazione alla scienza

giuridi-ca, Milano, 1980, p. 243, qualifica la comparazione come «scienza giuridica comparati-sta». Secondo U.MATTEI,P.G.MONATERI, Introduzione breve al diritto comparato,

Padova, 1997, p. 8, «il diritto comparato è (…) una disciplina scientifica che adotta vari metodi», sottolineando che ciò «non significa che il diritto comparato sia un metodo». Nella prospettiva del diritto costituzionale comparato, P.BISCARETTI DI RUFFIA,

Intro-duzione al diritto costituzionale comparato, VI ed., Milano, 1988, p. 3, qualifica il dirit-to costituzionale comparadirit-to come «scienza», la quale «mira – valendosi del c.d. medirit-todo comparato – a raffrontare fra loro le norme e gli istituti accolti nei diversi ordinamenti statali, del presente e del passato, nell’intento di metterne in evidenza, oltre alle caratte-ristiche più significative, le note similari o differenziali» (corsivo nel testo originale). A giudizio dell’Autore, l’obiettivo dell’indagine comparata consiste nel «giungere (…) al-l’ulteriore determinazione di principi e di regole che trovino negli ordinamenti stessi una effettiva applicazione», rinvenendo in questa ultima fase di elaborazione dottrinale l’elemento che trasforma «ciò che, a prima vista, potrebbe apparire un puro metodo d’indagine in una vera e propria scienza giuridica autonoma» (Ivi, p. 4). A.PIZZORUSSO,

(37)

comparata dei sistemi di regolazione utilizzati in una pluralità di

ordi-namenti può risultare funzionale a definire le caratteristiche specifiche

dell’esercizio della funzione normativa in tale ambito, individuando le

modalità e i limiti di esercizio dell’intervento del legislatore quale

pos-sibile elemento connotativo dei diversi modelli identificabili

2

.

La comparazione giuridica e il diritto pubblico, in R.SACCO (a cura di), L’apporto

della comparazione alla scienza giuridica, cit., p. 72, definisce il diritto costituzionale comparato «una disciplina giuridica ed una disciplina comparatistica». G.BOGNETTI,

Introduzione al diritto costituzionale comparato (Il metodo), Torino, 1994, p. 71, defi-nisce la comparazione giuridica come «metodo particolarmente utilizzabile nello studio del diritto». Secondo G. DE VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, Padova, IX

ed., 2013, p. 2, «la comparazione giuridica è (…) l’operazione intellettuale di raffronto fra ordinamenti, istituti e normative di diversi ordinamenti, che, se compiuta in modo sistematico secondo i canoni del metodo giuridico, assume le caratteristiche della disci-plina scientifica» (corsivo nel testo originale). G.LOMBARDI, Premesse al corso di

dirit-to pubblico comparadirit-to, Milano, 1986, p. 11, sotdirit-tolinea che «il diritdirit-to comparadirit-to (…) si caratterizza per il metodo che gli è proprio, e che è quello della comparazione, ma non si limita al metodo, né il metodo lo esaurisce». G.MORBIDELLI,L.PEGORARO,A.R EPO-SO,M.VOLPI, Diritto pubblico comparato, III ed., Torino, 2009, p. 3, individuano il

momento a partire dal quale il diritto comparato può essere qualificato come “scienza” «da quando la finalità che esso si propone non è più quella di sistemare i materiali giu-ridici di un singolo ordinamento, utilizzando allo scopo anche la conoscenza di altri ordinamenti, bensì di operare un confronto, di verificare le analogie e le differenze, di classificare istituti e sistemi, dando ordine alla conoscenza e creando modelli dotati di prescrittività». L.PEGORARO, Diritto costituzionale comparato. La scienza e il metodo,

Bologna, 2014, pp. 43 ss., propone una rassegna delle posizioni della dottrina italiana (pp. 49-50). L’Autore citato specifica che «se il fine della comparazione è la conoscen-za, o meglio la creazione di un sistema di conoscenze, e lo strumentario apprestato sino-ra è riconosciuto dal mondo scientifico, si tsino-ratta di una scienza» (Ivi, p. 54). Al contsino-ra- contra-rio, «chi usa la comparazione come metodo, si vale del raffronto per dare giudizi valu-tativi sul proprio ordinamento (o su un altro non suo)» (Ibidem).

2 Il riferimento al biodiritto quale autonoma area giuridica può forse apparire ecces-sivo, dal momento che in dottrina non è stato ancora raggiunto un unanime riconosci-mento della medesima quale autonomo settore disciplinare. Non mancano però contri-buti dottrinari che utilizzano espressamente questo termine, attribuendovi uno specifico significato scientifico-classificatorio. C.CASONATO, Introduzione al biodiritto, II ed.,

Torino, 2012, pp. 8 ss., dedica ampio spazio alla ricostruzione storica della evoluzione che ha condotto, nei sistemi di common law e quindi di civil law, al consolidamento del biodiritto e ne propone una prima definizione di «materia che si occupa di descrivere in prospettiva critica le dimensioni giuridiche relative alle c.d. scienze della vita e della

(38)

cura della salute dell’essere umano» (Ivi, p. 7). Quindi, dopo avere dato conto della relazione tra bioetica e biodiritto, afferma che il biodiritto «più che nuovo ambito di studio da affiancare alle aree disciplinari esistenti, si caratterizza per l’esigenza di un approccio interdisciplinare verso un oggetto particolare» (Ivi, p. 14), richiamando una serie di definizioni proposte da vari Autori, ai quali si rinvia (Ivi, pp. 14-15). Partico-larmente significativa, a sancire il consolidamento del biodiritto come ambito autonomo (pur se ontologicamente interdisciplinare) di analisi giuridica, è la pubblicazione di un Trattato di biodiritto, Milano, 2010 (diretto da S. Rodotà e P. Zatti, ampiamente citato nella presente opera). In uno dei volumi del Trattato, S.RODOTÀ,M.TALLACCHINI,

In-troduzione, in ID. (a cura di), Ambito e fonti del biodiritto, Milano, 2010, p. XLIII,

chia-riscono che l’utilizzo del termine “biodiritto” viene utilizzato al fine di individuare «un campo di problemi legati alla vita e alle sue vicende» che derivano «da un fatto nuovo, da quella rivoluzione scientifica che, tra i suoi molti effetti, ha reso possibili scelte libe-re delle persone e interventi sulla vita in situazioni per le quali plibe-recedentemente esiste-va un limite “naturale”, sì che la presenza del diritto era, più che impensabile, insensa-ta». Sottolineando un aspetto che risulterà decisivo nell’economia della presente opera, i due Autori affermano quindi che «siamo di fronte ad una trasformazione dell’oggetto stesso dell’attività giuridica» (Ibidem) e ne ricavano la natura assiologica del concetto di biodiritto, il quale rappresenta uno strumento per «recuperare nella sua ampiezza l’umanità di ciascuno», richiamando una «funzione antropologica del diritto, nel senso (…) di una irriducibilità della persona a oggetto, di una sua indipendenza da poteri ester-ni (…)» (Ibidem). M.MORI, Biodiritto e pluralismo dei valori, in S.RODOTÀ,M. TAL -LACCHINI (a cura di), Ambito e fonti del biodiritto, cit., p. 444, mette in evidenza la

plu-ralità di possibili significati del termine «biodiritto», ponendosi in termini critici rispet-to alla corrente che si identifica nella «biogiuridica» (Ivi, pp. 443-444). A.D’ALOIA,

Biodiritto, voce, in U.POMARICI (a cura di), Atlante di filosofia del diritto, vol. II,

Tori-no, 2012, p. 37, definisce il biodiritto «un nome a molte dimensioni (“oggettive” e “soggettive”)», intendendolo come concetto che «rimanda a tutto quel complesso di procedure, livelli normativi, risorse organizzative e “Istituzioni” (dai Comitati etici al Comitato Nazionale per la Bioetica), in cui si sostanzia la risposta giuridica, nelle diffe-renti aree materiali (dal diritto costituzionale, al diritto privato, al diritto penale, com-merciale, e altre ancora), alle questioni bioetiche» (Ibidem). L’Autore, pur dando conto delle posizioni critiche rispetto alla configurabilità del biodiritto come autonoma di-mensione del fenomeno giuridico (l’Autore citato richiama A.SANTOSUOSSO,

Reasona-bleness in Biolaw: Is it necessary?, in G. BONGIOVANNI, G.SARTOR, C. VALENTINI

(eds.), Reasonableness and Law, Dordrecht, 2009, p. 337; V.POCAR, Sul ruolo del

di-ritto in bioetica, in Sociologia del didi-ritto, 1999, p. 160), riconosce che «il biodidi-ritto non è più solo una prospettiva, peraltro contestata o messa in dubbio, ma una realtà, pure estremamente frastagliata nei contenuti, nelle soluzioni, nella tipologia stessa delle risposte che il diritto prova a dare alle questioni bioetiche» (Ivi, p. 40). A.GORASSINI,

(39)

Amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole, vol. I, Mila-no, 2008, p. 228, intende il «bio-diritto» come «quel settore di ricerca che tenta di tema-tizzare il nesso esistente tra essere vivente uomo e la dimensione della giuridicità, come fenomeno che appartiene al mondo dato all’uomo in quanto orizzonte della sua esisten-za, al fine di evidenziare la sussistenza di strutture invarianti nel mondo del diritto, quale portato di essenza dei fenomeni giuridici considerati e nella loro relazione cin i diritti positivi vigenti». Cfr. anche I. DE MIGUEL BERIAIN, El embrión y la biotecnología.

Un análisis ético-jurídico, Granada, 2004, p. 65, utilizza il termine bioderecho; L. GON -ZÁLEZ MORÁN, De la Bioética al Bioderecho. Libertad, vida y muerte, Madrid, 2006, p.

112 ss., il quale utilizza questo termine, definendolo come «aquella rama del derecho que estudia los principios y normas jurídicas que regulan las relaciones de los indivi-duos entre sí, las relaciones entre indiviindivi-duos y grupos, y entre todos con el Estado, cuando esas relaciones afectan al nacimiento, desarrollo, tratamiento y fin de la vida humana y viene provocadas por la aplicación al ser humano de la biomedicina y las biotecnologías». Analogamente, M.PORRAS DEL CORRAL, Bioética y Bioderecho, in

J.J. FERRER, J.L.MARTINEZ (eds.), Bioética: Un diálogo plural. Homenaje a Javier

Gafo Fernández, Madrid, 2002, p. 808; e Á.APARISI MIRALLES, Bioética, bioderecho y

biojurídica (Reflexiones desde la filosofía del derecho), in Anuario de filosofía del de-recho, n. 24, 2007, pp. 63-88, infine, occorre rilevare che nell’opera C.M.ROMEO C A-SABONA (dir.), Enciclopedia de bioderecho y bioética, Granada, 2011, oltre a comparire

nel titolo, al biodiritto sono dedicate una serie di voci (cfr. ex plurimis, G.FIGUEROA

YÁÑEZ, Bioderecho, pp. 146-154; H. GROSS ESPIELL, Bioderecho internacional, pp.

177-187).

È possibile notare una tendenza consolidata che riconosce l’autonomia giuridica e concettuale di tale disciplina: cfr. ad esempio H.NYS, Comparative health law and the

harmonization of patients’ rights in Europe, in European Journal of Health Law, n. 8, 2001, p. 329, secondo cui, pur riferendosi al concetto di health law, «many domains that have not been traditionally destined for comparison are also being examined, such as family law and the law of inheritance. It is gradually becoming accepted that these branches of the law are not as culturally bound as had previously been assumed. Why would this not also be true of health law, particularly since patients’ rights are ingly tied up with the laws on consumer protection? In the literature there are increas-ingly urgent calls for comparative studies in this area». C.M.ROMEO CASABONA, El

Derecho Médico: su evolución en España, in ID. (coord.), Derecho biomédico y

bioéti-ca, Granada, 1998, pp. 2 ss., utilizza il termine derecho médico, definendolo come «aquellas partes del ordenamiento jurídico que se ocupan del ejercicio de la Medicina, (…), de la profesión médica y, por asimilación, de otras profesiones sanitarias o no sanitarias vinculadas directamente con la salud», il quale comprende quindi «las impli-caciones jurídicas de la aplicación de las llamadas Ciencias Biomédicas sobre el ser humano» (Ivi, p. 2), specificando che non va confuso con il diritto sanitario, la

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