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La nascita, inizialmente condizionata da mutamenti di natura sociale o morale (si pensi al riconoscimento dei figli naturali o alla possibilità

Nel documento Prefazione (pagine 43-45)

di accedere legalmente alla interruzione volontaria di gravidanza), si

trova ora, a seguito dell’abbandono della via naturale come esclusivo

strumento di realizzazione del progetto riproduttivo

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, a essere caratte-

9 Sulla qualificazione giuridica dell’interesse procreativo la dottrina e la giurispru- denza (anche costituzionale) si sono diffusamente cimentate. Ex plurimis, dal punto di vista dottrinale, A.D’ALOIA,P.TORRETTA, La procreazione come diritto della persona,

in S.CANESTRARI,G.FERRANDO,C.M.MAZZONI,S.RODOTÀ,P.ZATTI (a cura di), Il

governo del corpo, Tomo II, cit., pp. 1341-1371; F.RIMOLI, Appunti per uno studio sul

diritto alla procreazione, in AA.VV., Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. II, Padova, 1995, pp. 506 ss.; C.TRIPODINA, Studio sui possibili profili di incostituzio-

nalità della legge n. 40 del 2004 recante “Norme in materia di procreazione medical- mente assistita”, in Diritto Pubblico, n. 2, 2004, p. 537, afferma che «non è dubitabile che il diritto alla procreazione goda di una tutela costituzionale», fondandola sugli artt. 2, 29, primo comma, e 31, primo comma, nonché 14 e 15 Cost., specificando che – con riferimento all’utilizzo delle tecniche di PMA – «resta da valutare il quomodo e il quantum di questa tutela»; l’Autrice citata da ultimo richiama la posizione di chi (M. OLIVETTI, Una disciplina che va nella giusta direzione, in Le prospettive della

famiglia – Guida al diritto, il Sole 24 Ore, n. 2, 2004, p. 50) esclude la natura indivi- duale di tale diritto, così come A.PACE, Problematica delle libertà fondamentali, Parte

generale, Padova, 2003, p. 96; cfr. anche F.PASTORE, Il diritto di procreare: natura,

titolarità, limiti, in V.BALDINI (a cura di), Diritti della persona e problematiche fonda-

mentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale, Torino, 2004, p. 165; P.VERONESI, Il

corpo e la Costituzione, cit., p. 154, afferma, basandosi sulla giurisprudenza costituzio- nale in materia (in particolare la sentenza n. 332 del 2000), che «il diritto a procreare e i relativi doveri sono, per la Corte (e a seconda dei casi), propri del singolo, di ciascun coniuge o di coloro che hanno intrecciato una convivenza more uxorio»; sulla dimen- sione individuale o di coppia del diritto in questione, cfr. anche A.RUGGERI, “Tutela

minima” di beni costituzionalmente protetti e referendum ammissibili (e… sananti) in tema di procreazione medicalmente assistita (nota “a prima lettura” di Corte cost. nn. 45-49 del 2005), in Forum di Quaderni costituzionali, p. 9 (reperibile anche in M.FOR- TINO (a cura di), La procreazione medicalmente assistita, Torino, 2005), il quale sotto-

linea, in riferimento alla scelta operata dalla legge n. 40 del 2004 in materia di PMA di limitare l’accesso alle tecniche alle sole coppie (anche non coniugate), che «la soluzio- ne accolta dalla legge (…) non sembra in alcun modo desumibile “a rime obbligate” dal quadro costituzionale, altro essendo il diritto in parola ed altro ancora il diritto di cia- scuno a farsi una famiglia». R.BIN, Nuovi diritti e vecchie questioni, in S. MANSERVISI

(coord.), Studi in onore di Luigi Costato, volume terzo, Napoli, 2014, pp. 75 ss., si di- mostra critico rispetto alla necessità di qualificare in termini di “diritto” (o, più preci-

samente, di «nuovi diritti»), suggerendo che la prospettiva dalla quale la questione vie- ne generalmente affrontata risulta fuorviante: infatti, «non è affatto detto che per poter vantare una determinata pretesa sia necessario ricercare nell’ordinamento qualche rico- noscimento esplicito o implicito di essa»; pertanto «non è dalla ricerca del fondamento del diritto che si deve prendere le mosse, ma dall’individuazione degli eventuali limiti che sono opponibili al completo dispiegarsi della libertà individuale», i quali «non solo devono essere riferibili a una previsione legislativa, ma devono corrispondere a quei requisiti di ragionevolezza, congruità e proporzionalità che ne condizionano la legitti- mità» (Ivi, pp. 78-79). Affrontano la questione dell’esistenza di un derecho a la pro- creación C.M.ROMEO CASABONA, Genética, Biotecnología y Ciencias Penales, Ponti-

ficia Universidad Javeriana, 2009, pp. 139 ss.; Y.GÓMEZ SÁNCHEZ, El derecho a la

reproducción humana, Madrid, 1994, la quale definisce il diritto alla procreazione, anche se riconosce che la Costituzione spagnola non lo contempli espressamente (Ivi, p. 40), «una realidad en nuestro [spagnolo] Ordenamiento constitucional» (Ivi, p. 59); dalla prospettiva del diritto costituzionale spagnolo, C. SALAS SALAZAR, El derecho

fundamental a la reproducción en la Constitución Española. Fundamentos, estructura, y consecuencias jurídicas, Berlino, 2012, in particolare pp. 235 ss.; cfr. inoltre A.RO- MERO PAREJA, El derecho a la reproducción asistida, in Revista Jurídica del Notariado,

n. 63, 2007, pp. 285 ss.; S.PAZ, Los derechos humanos en la reproducción asistida,

Madrid, 2005, pp. 167 ss.; J.R.VERDA Y BEAMONTE, Libertad de procreación y libertad

de investigación (algunas reflexiones a propósito de las recientes Leyes francesa e italiana sobre reproducción asistida), in La Ley, n. 6161, 2005, pp. 11 ss.; L.SHANNER,

The right to procreate: when rights claims have gone wrong, in McGill Law Journal, n. 40, 1995, pp. 823 ss.; E.JACKSON, Regulating Reproduction: Law, Technology and

Autonomy, Oregon, 2001; M.BRAZIER, Regulating the Reproduction Business, in Medi-

cal Law Review, n. 7, 1999, pp. 166-193; J.HARRIS, Rights and Reproductive Choice, in

J.HARRIS,S.HOLM (eds.), The Future of Reproduction, Oxford, 1998, pp. 5-38; M. EIJK- HOLT, Procreative Autonomy and the Human Fertilisation and Embryology Act 2008:

Does a Coherent Conception Underpin UK Law?, in Medical Law International, vol. 11, 2011, pp. 93-126.

Sulla esistenza di un diritto alla procreazione artificiale, S.RODOTÀ, Tecnologie e

diritto, Bologna, 1995, p. 157; A.GUSTAPANE, La procreazione con metodi artificiali

nella prospettiva costituzionale, in Diritto e società, 1996, p. 183; G.FERRANDO, Liber-

tà, responsabilità e procreazione, Padova, 1999; A.CELOTTO, La legge sulla procrea-

zione medicalmente assistita: profili di costituzionalità, in AA.VV., La fecondazione assistita. Riflessioni di otto grandi giuristi, Milano, 2005, p. 61, affronta la questione della «configurabilità di un diritto costituzionale di libertà di procreare», presentando le diverse posizioni dottrinali (Ivi, p. 61) e definendo la già citata sentenza n. 332 del 2000 un «significativo punto di riferimento» (Ivi, pp. 61-62); V.ZAMBRANO, La fecondazione

assistita e il mito dell’apprendista stregone: l’esperienza comparatistica, in P.STAN- ZIONE,G.SCIANCALEPORE (a cura di), Procreazione assistita. Commento alla legge 19

rizzata da dinamiche ulteriori, prodotte dallo sviluppo scientifico-tecno-

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