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Compensazione volontaria 97

Nel documento La compensazione nelle procedure concorsuali (pagine 111-116)

L’art. 1252 c.c. permette alle parti di ricorrere alla compensazione anche in assenza delle condizioni legali di operatività dell’istituto.

In proposito, come noto, possono distinguersi due diverse fattispecie produttive di effetti estintivi. Il dato comune ad entrambe è che si tratta di ipotesi particolari di compensazione, e dunque, di estinzione di obbligazioni reciproche e coesistenti188.

La prima è quella di cui al primo comma della disposizione, secondo il quale la compensazione può avere luogo per volontà delle parti anche qualora non ricorrano le condizioni previste dalla legge189.

Questa fattispecie si caratterizza per la preesistenza rispetto all’accordo di obbligazioni reciproche ma non compensabili, ed in ciò si distingue da quella di cui al secondo comma. Dunque, la

186 In questo cfr. B. INZITARI, Presupposti civilistici, (nt. 75), 8.; G. GIACALONE, Compensazione ex art. 56 e tutela della par condicio creditorum, in Il Fallimento, 2, 1997,

201.

187 Cfr. R. PROVINCIALI, (nt. 59), 953.

188 La reciproca coesistenza delle obbligazioni è elemento strutturale e

caratterizzante della compensazione che ai sensi dell’art. 1241 c.c. estingue le obbligazioni di due persone obbligate l’una verso l’altra «secondo le regole che seguono», tra le quali, per l’appunto, rientra l’art. 1252 c.c. In proposito, si ritiene che sia possibile prescindere dalla attualità della reciprocità, ma che la produzione dell’effetto estintivo non possa prescindervi. Sul punto cfr. P. SHELISINGER, (nt. 3), 730; P. PERLINGERI, (nt. 1), 263; L. MEZZASOMA, (nt. 1), 1252; A. GORASSINI, (nt. 7), 214.

189 Per mezzo dell’accordo compensativo, dunque, è possibile prescindere dalla

sussistenza dei requisiti della liquidità, omogeneità ed esigibilità ai fini della produzione dell’effetto estintivo. In proposito cfr. G. RAGUSA MAGGIORE,

volontà comune delle parti supera il difetto dei requisiti legali necessari all’estinzione delle obbligazioni e produce l’effetto estintivo190.

La funzione prevalente di questa tipologia di compensazione volontaria sembra essere quella alla semplificazione ed economicità dei traffici giuridico-economici.

Questo tipo di accordo compensativo, se concluso successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace rispetto alla massa dei creditori.

Infatti, esso si configura quale un atto di disposizione del fallito e come tale è sanzionato dall’inefficacia ai sensi dell’art. 44 l. fall, a prescindere dal momento in cui i suoi effetti si producono.

Viceversa, se il patto di compensazione è concluso anteriormente alla dichiarazione di fallimento, potrebbe essere soggetto a revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 1) o quale atto a titolo oneroso ai sensi del secondo comma della disposizione, qualora ne ricorressero i presupposti applicativi.

3. (Segue). Pactum de compensando.

L’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 1252 c.c. suscita maggior interesse. La disposizione stabilisce che le parti possono definire preventivamente le condizioni della compensazione.

Il contenuto essenziale dell’accordo compensativo, anche in questo caso, attiene alla estinzione di obbligazioni reciproche tra le parti. In questa ipotesi, tuttavia, l’accordo preesiste alla coesistenza delle obbligazioni o eventualmente anche alla loro stessa esistenza, ed è diretto a regolare le condizioni alle quali consegue l’effetto estintivo.

Dunque, a differenza della prima fattispecie considerata, il pactum de compensando è un contratto normativo, che esprime un regolamento negoziale degli interessi delle parti191. Non vi è

190 Si ritiene che tale accordo abbia l’effetto diritto ed immediato di estinguere

le obbligazioni reciproche, e sia dunque dotato di efficacia costitutiva. Cfr, L. MEZZASOMA, (nt 1), 632; E. REDENTI, (nt. 3), 38.

191 L’oggetto del contratto non è direttamente l’estinzione delle obbligazioni,

quanto la modifica delle condizioni in base alle quali tale effetto si produce. Sul punto cfr. P. PERLINGERI, (nt. 1), 390.

concordia in dottrina circa il momento di produzione degli effetti estintivi, una parte degli interpreti ritiene che anche in questo caso esso retroagisca al momento della coesistenza192, tuttavia, sembra più corretto ritenere che anche tale elemento possa essere rimesso alla autonomia negoziale delle parti193. Inoltre, si ritiene che, a prescindere dalla sua collocazione temporale, l’effetto si produca in ragione dell’avveramento delle condizioni stabilite, senza che sia necessario un ulteriore dichiarazione di volersene avvalere194.

La funzione assunta dall’accordo può rinvenirsi tanto nella semplificazione dei rapporti giuridici ed economici, quanto nella garanzia e nella tutela dall’altrui inadempimento, anzi questo secondo aspetto nel pactum de compensando può risultare prevalente195.

A questo punto occorre chiedersi quali interferenze produce la dichiarazione di fallimento rispetto alla compensazione volontaria.

Nel caso della compensazione legale, come visto, il problema principale è quello di verificare la compatibilità dell’estinzione reciproca delle obbligazioni con l’apertura del concorso e l’ambito di applicazione dell’eccezione di cui all’art. 56 l. fall.

La norma si riferisce esclusivamente all’effetto estintivo determinato dalla legge, in ragione dei presupposti di fatto cui il codice riconosce rilevanza giuridica, ossia i presupposti della compensazione legale.

Nel caso del pactum de compensado, al contrario, l’effetto estintivo è il prodotto del regolamento negoziale posto in essere tra fallito e creditore-debitore in bonis, dunque ciò che rileva non è l’effetto estintivo in sé, o il momento in cui esso si produce, quanto la compatibilità del contratto con le norme che regolano il concorso.

192 Anche in questo caso troverebbe applicazione l’art. 1241 c.c. In questo senso

cfr. Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 1969, n. 3551.

193 Sul punto cfr. P. PERLINGERI, (nt. 1), 392. 194 A. GORASSINI, (nt. 7), 216.

195 Ciò trova conferma nella prassi, in tutti quei casi, ad esempio, in cui

l’insolvenza o l’insolvibilità figura tra le condizioni che determinano l’attuazione della compensazione in sostituzione di quelle legali.

In primo luogo, è possibile sgombrare il campo dall’ipotesi in cui il pactum de compensando sia concluso successivamente al fallimento. In questo caso, infatti, esso sarà inefficace nei confronti della massa, ai sensi dell’art. 44 l. fall.

Rimangono i casi in cui il contratto sia concluso antecedentemente al fallimento. Rispetto a questa eventualità si pongono due ordini di problemi.

In primo luogo, se le condizioni contrattuali si sono già realizzate antecedentemente all’apertura del concorso, il pactum de compensando ha già prodotto i suoi effetti, che saranno caducabili solo attraverso la revoca dell’accordo, qualora ne sussistano i presupposti.

In proposito, deve escludersi la possibilità di revocare il pactum de compensando nel caso in cui esso sia stato stipulato oltre il termine del periodo sospetto196. Qualora la sua conclusione, viceversa, si collochi nel lasso temporale per il quale è possibile agire, occorre valutare in concreto se il contratto, per come stipulato, possa configurarsi quale atto estintivo o a titolo oneroso, rispettivamente revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1 n. 2 o ai sensi dell’art. 67, cpv. l. fall197.

Nell’ipotesi in cui la sua efficacia sia stabile, e l’effetto estintivo non sia ancora prodotto, occorre confrontare il pactum de compensando con la disciplina dei contratti in corso di esecuzione.

Giova ribadire che, in questo caso, l’art. 56 l. fall. non spiega alcuna influenza. La validità dell’effetto estintivo prodotto dal pactum de compensando non può valutarsi alla stregua dell’art. 56 l. fall. La norma, infatti, consente al creditore-debitore di esercitare il potere di provocare individualmente l’estinzione delle opposte pretese, che gli spetta ex lege in ragione di determinate condizioni di fatto. Diverso è il caso in cui l’estinzione delle obbligazioni reciproche discenda da un contratto valido ed efficacie ma

196 In proposito cfr. Trib. Milano, 29 luglio 2010.

197 La giurisprudenza maggioritaria è ritiene che gli effetti dell’accordo

compensativo non siano di per sé revocabili, in quanto si producono per effetto dell’accordo compensativo. Dunque, sarà questo a poter essere revocato – e non l’effetto estintivo in sé – qualora ne ricorrano i presupposti. Sul punto cfr. Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2006, n. 2973; Trib. Napoli, 12 febbraio 1994.

ineseguito, concluso dalle parti antecedentemente all’apertura del fallimento, avente funzione di garanzia.

A questo punto, viene in rilievo l’art. 72 l. fall., secondo il quale i contratti in corso di esecuzione rimangono sospesi fin tanto che il curatore, col consenso del comitato dei creditori, dichiari di subentrarvi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Dunque, la sospensione del contratto impedisce alla compensazione volontaria di operare, a meno che il curatore non decida di subentrarvi, oppure le condizioni stabilite nel regolamento negoziale si siano già prodotte al momento della dichiarazione di fallimento198.

198 Qualora per volontà delle parti l’effetto estintivo sia subordinato

all’opposizione della compensazione, sembra corretto ritenere che il creditore in

bonisal momento del fallimento non perda il potere di far valere la compensazione,

SEZ.II-MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE LEGALE IN CORSO DI PROCEDURA.

4. Premessa.

Per verificare quali siano le modalità attraverso le quali opporre la compensazione in corso di fallimento, occorre innanzi tutto fare riferimento ai modi di esercizio della facoltà di compensare secondo il codice civile.

In proposito, la dottrina prevalente ritiene che la compensazione possa essere attuata in via stragiudiziale attraverso una dichiarazione di volontà del creditore ed in via giudiziaria nel corso del processo199.

Dal momento dell’apertura della procedura si pone il problema di determinare se entrambe queste modalità rimangano attuabili, oppure se esse siano influenzate dalle norme dettate al fine di attuare il concorso.

Le norme suscettibili di interferire con la facoltà di opporre la compensazione sono due. In primo luogo, l’art. 52, comma 2, l. fall. secondo il quale ogni credito deve essere accertato secondo le norme del capo V, salvo diversa disposizione di legge. In secondo luogo, l’art. 24 l. fall. che stabilisce che il tribunale fallimentare è competente a conoscere tutte le azioni che derivano dal fallimento. Le norme citate sono rispettivamente espressione del principio di esclusività del procedimento di verifica dei crediti e della vis actractiva del tribunale fallimentare, che potrebbero contrastare con la facoltà di opporre la compensazione in via stragiudiziale o innanzi al tribunale ordinario.

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