1 - SEZ. U sent. 00018 del 17 luglio 1996 (c.c. 3 luglio 1996) r.v. 205259. Nel procedimento di prevenzione la competenza si radica – in stretta correlazione con il criterio dell’attualità della pericolosità so-ciale – nel luogo in cui, al momento della proposta o, ad essere più pre-cisi, in quello della decisione, la pericolosità si manifesti; e, nell’ipote-si in cui plurime nell’ipote-siano le manifestazioni del tipo in esame e nell’ipote-si verifi-chino, poi, in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza. 2 - SEZ. 6 sent. 01737 del 7 luglio 1992 (c.c. 18 maggio 1992) r.v. 191056. Ai fini dell’individuazione del tribunale competente all’appli-cazione delle misure di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, per dimora della perso-na deve intendersi il luogo in cui il proposto ha tenuto comportamen-ti sintomacomportamen-tici della sua pericolosità, traendo dall’ambiente vantaggi per la propria attività, e non quello della sua residenza anagrafica. Contestazione 1 - SEZ. 1 ord. 00468 del 3 aprile 1967 (c.c. 31 gennaio 1967) r.v. 103971 nel procedimento relativo a misure di prevenzione non trova applicazione il principio della contestazione dell’accusa, sancito per il processo penale, essendo prescritta dalla legge solo la comunicazione dell’avviso del giorno stabilito per la discussione sulla proposta del questore. 2 - SEZ. 1 ord. 01721 dell’11 luglio 1967 (c.c. 30 maggio 1967) r.v. 104979 il procedimento relativo alle misure di prevenzione ha natura giurisdizionale. Ne consegue che l’invito rivolto all’interessato ad in-tervenire nella camera di consiglio è parificato a tutti gli effetti al decreto di citazione a giudizio ed è quindi sottoposto alla stessa disci-plina. In particolare, esso deve contenere l’indicazione dell’oggetto della proposta formulata dal questore. 3 - SEZ. 1 ord. 00345 del 10 marzo 1979 (c.c. 7 febbraio 1979) r.v. 141348 nel procedimento di prevenzione il principio della contesta-zione dell’accusa si attua con la comunicacontesta-zione all’interessato dell’u-dienza in cui sarà discussa la proposta, con l’avviso a comparire e con l’indicazione della misura di cui si chiede l’applicazione; i diritti di difesa sono in tal modo adeguatamente tutelati, in quanto l’interessa-to può, in tempo utile, prendere visione del rapporl’interessa-to del quesl’interessa-tore e di tutti i documenti, e venire così a conoscenza degli elementi sui quali la proposta è fondata. Nessun rilievo può pertanto attribuirsi alla mancata corrispondenza tra gli articoli di legge indicati nella proposta e quelli risultanti dal decreto applicativo della misura. 4 - SEZ. 1 sent. 02773 del 31 dicembre 1985 (c.c. 11 novembre 1985) r.v. 171477 l’obbligo della contestazione nel campo delle misure di prevenzione non è soddisfatto con la comunicazione all’interessato dell’udienza in cui sarà discussa la proposta, con l’avviso a comparire e con l’indicazione della misura di cui si chiede l’applicazione. Invero l’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 sancisce, fra l’altro, al secondo comma, che il tribunale provvede in camera di consiglio con l’inter-vento del p.m. e dell’interessato “osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 del c.p.p.”, orbene, l’invito previsto nell’art. 636 c.p.p. è equiparabile all’atto di contestazione dell’accusa nel processo ordinario solo se è accompagnato dall’indicazione degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura di sicurezza. 5 - SEZ. 1 sent. 02773 del 31 dicembre 1985 (c.c. 11 novembre 1985) r.v. 171478 nel procedimento di prevenzione, l’invito a compari-re dinanzi al tribunale in camera di consiglio di cui all’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può limitarsi ad indicare la misura di pre-venzione di cui è stata posta l’applicazione, ma deve precisare gli ele-menti di fatto sui quali verterà il giudizio del tribunale, sia pure in quella forma schematica, giustificata dalla circostanza che le misure di prevenzione sono collegate non al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma ad un complesso di comportamenti che costituiscono una condotta assunta dal legislatore come indice di pericolosità socia-le e rientrante in una o più delsocia-le previsioni di cui all’art. 1 socia-legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e all’art. 1 legge 31 maggio 1965, n. 575. 172302 l’invito ai sensi dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 alla persona nei cui confronti è chiesta l’applicazione di una misura di pre-venzione è da considerare, come la citazione a giudizio, un veicolo di contestazione dell’accusa: questa nel corso del procedimento non può subire variazioni restando così definitivamente fissata, a pena di nul-lità per mancata correlazione tra accusa e decreto di applicazione della misura, gli elementi da rendere noti ai fini della contestazione dell’accusa sono l’indicazione della forma di pericolosità e la specifi-cazione della misura minacciata. 7 - SEZ. 1 sent. 02694 dell’8 ottobre 1986 (c.c. 16 giugno 1986) r.v. 173897 nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, è soddisfatto l’obbligo della contestazione quando siano stati precisa-ti i fatprecisa-ti addebitaprecisa-ti che lasciano presumere indizi di una pericolosità sociale rientrante fra le categorie tipicizzate nell’art. 1 legge n. 1423/1956 o nella legge n. 575/1965 e successive modificazioni. Ne consegue che non ricorre la violazione del principio del contradditto-rio né quella dei diritti della difesa, rispettivamente ai sensi degli artt. 412 e 477 c.p.p., quando il prevenuto abbia avuto la concreta possibi-lità di conoscenza dei fatti addebitati ed abbia effettivamente svolto il suo compito di discolpa in relazione a quei fatti riconosciuti nel prov-vedimento conclusivo. 8 - SEZ. 1 sent. 02335 del 12 novembre 1988 (c.c. 24 ottobre 1988) r.v. 179662 in tema di applicazione di una misura di prevenzione, l’in-vito al prevenuto a comparire innanzi al collegio in camera di consi-glio deve indicare il provvedimento di cui è stata chiesta l’applicazio-ne e gli elementi di fatto sui quali verterà il giudizio del tribunale. In base a tale principio è stata ritenuta non soddisfatta l’esigenza di con-testazione con il semplice richiamo all’appartenenza ad una associa-zione di tipo mafioso, privo degli elementi di fatto dai quali è desu-mibile l’appartenenza a tale consorzio. 9 - SEZ. 1 dec. 00204 del 14 marzo 1990 (c.c. 29 gennaio 1990) r.v. 183638 l’invito ai sensi dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 alla persona nei cui confronti è chiesta l’applicazione di una misura di pre-venzione è da considerare, come la citazione a giudizio, un veicolo di contestazione dell’accusa, e pertanto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione non solo della misura di cui si chiede l’applicazione, ma anche della forma di pericolosità posta a fondamento della richiesta. 10 - SEZ. 1 sent. 01701 del 18 luglio 1990 (c.c. 12 giugno 1990) r.v. 184949 in tema di procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione, stante il carattere giurisdizionale di esso, l’invito al pro-posto a comparire all’udienza camerale deve essere assimilato al Nel documento Nuove forme di prevenzione della criminalità organizzata: gli strumenti di aggressione dei profitti di reato e le misure di prevenzione (pagine 62-65)