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E difatti, qualora il sequestro di prevenzione intervenga a falli- falli-mento già dichiarato, i beni che vi sono compresi non possono

rite-nersi funzionalizzati alla confisca, per le medesime ragioni per cui la

confisca deve ritenersi recessiva rispetto al pignoramento che sia ad

essa antecedente (80). Ove invece in sede fallimentare si sia già

prov-veduto alla vendita dei beni, lo Stato nulla può rivendicare dai terzi

acquirenti (81). Se la confisca è già intervenuta ed è definitiva, le

ragioni dei creditori su quei beni sono invece recessive, dal momento

che, come detto, i beni confiscati appartengono al patrimonio

indi-sponibile dello Stato (82).

cuzione avverso il provvedimento di sequestro; la dichiarazione di fallimento infatti non opera alcuna trasformazione nella natura dei diritti dei creditori, donde non si verifica la situazione di appartenenza richiesta dall’art. 2-ter, 5° comma, L. 575/1965”. (80) Contra, da ultimo, C.d.A Palermo, 14 novembre 1996, decr., Riina, in Cass.

pen, 1997, 1309 che, sul presupposto della natura afflittiva della confisca, quale

rite-nuta da Cass., Sez. Un., 17 luglio 1996. n. 18, Simonelli, ha affermato che la dichiara-zione di fallimento non è di ostacolo ai successivi sequestri e confisca antimafia dei beni compresi nel fallimento, in quanto il meccanismo dello spossessamento che si rea-lizza nel fallimento non si concreta in una forma di privazione della disponibilità giu-ridica dei beni, la cui titolarità permane ad ogni effetto in capo al debitore, ma in un semplice assoggettamento degli stessi ai fini della procedura esecutiva concorsuale. In senso analogo, Trib. Roma, 25 marzo 1985, Pazienza, in Giur. it., 1985, II, 397, aveva gia ritenuto che “Il sequestro a scopo di confisca previsto dall’art. 14, l. 13 settembre 1982, n. 646, consistendo in un provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di colui che si assume appartenga ad un’associazione di tipo mafioso, colpisce tutti i beni dell’indiziato, non potendo costituire valido ostacolo neppure la precedente dichiara-zione di fallimento”. Non pare allora inopportuno richiamare il diverso principio ela-borato da Cass., 3 luglio 1997, n. 5988, in CED Cass. n. 141001, cit., a proposito della natura derivativa dell’acquisto compiuto dallo Stato con la confisca di prevenzione, nonostante il suo carattere (anche) afflittivo.

(81) C. COSTA, Il fallimento dell’imprenditore sottoposto a misure di prevenzione,

in Dir. fall. e delle società commerciali, 1996, I, 10 ss., 15.

(82) Contra A. GAITO, Sui rapporti tra fallimento e sequestro antimafia in

funzio-ne di confisca, cit., 399 ss., ad avviso del quale, persino la confisca definitiva non

sareb-be d’ostacolo, i creditori potendo richiedere la revoca del provvedimento ablativo, ovvero proporre incidente di esecuzione.

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RAPPORTI TRA IL PROCESSO PENALE