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2 Capitolo – La gestione dei rifiuti: quadro normativo e principi generali

2.5 Le competenze sui rifiuti

Fino alla metà degli anni ’80 la legislazione italiana aveva disperso le competenze amministrative nella materia ambientale tra una pluralità di centri di potere ministeriale, infatti erano coinvolti il Ministero dei Lavori Pubblici, dell’Agricoltura, della Marina Mercantile, dei Beni culturali, degli Interni, dell’Industria, della Sanità, dei Trasporti.

Tali Ministeri hanno perso le loro attribuzioni in materia ambientale dopo che la Legge 8/7/1986 n. 349 ha istituito il Ministero dell’Ambiente, rinominato dapprima Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio dal D. Lgs. 300/1999e, quindi, dal D.L. 181/2006, convertito con modifica in Legge 233/2006, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Da precisare che la legge 349/1986 è stata integrata più volte data la frammentarietà delle competenze del Ministero e dalla mancata sistemazione unitaria della materia che non ha dettato una normativa che riconducesse all’esclusiva competenza del ministero tutti i compiti essenziali per la tutela dell’Ambiente. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull’ISPRA, Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, istituito con il D.L. 112/2008 convertito con modifica nella Legge 133/2008.

Sull’ISPRA sono confluiti il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'APAT (agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici), dell'INFS (Istituo per la fauna selvatica) e dell'ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare), che sono stati soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'ISPRA e' istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali.

L'Istituto svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post- universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché' alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni già' di competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS.

Con riferimento alle attività sopradescritte l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui all'articolo 15 del presente regolamento, lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto

38 degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori.

All’interno del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare opera altresì l’Osservatorio Nazionale dei rifiuti, di cui all’art. 206-bis del D. Lgs. 152/2006.

L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;

c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;

g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il D.Lgs. 152/06 individua competenze e compiti per la gestione integrata dei rifiuti.

Le competenze di indirizzo, coordinamento e di definizione dei criteri generali e delle metodologie dello Stato per la gestione integrata dei rifiuti, sono indicate all’art.195 D.Lgs. 152/06.

Tali competenze sono:

• Indirizzare e coordinare la politica nazionale;

• Definire i criteri generali e le metodologie per la gestione dei rifiuti; • Individuare le misure per la gestione dei rifiuti pericolosi;

• Definire i Piani di settore per riduzione, riciclaggio, recupero; • Ottimizzare la raccolta, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti;

• Favorire il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti, promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti;

• Individuare gli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti.

Le competenze delle Regioni relativamente alla pianificazione e regolamentazione, nonché al coordinamento degli Enti locali, nelle attività di gestione dei rifiuti, sia sotto il profilo gestionale sia in termini di esigenze impiantistiche e di smaltimento sono indicate all’art. 196 del D.Lgs. 152/06.

Si elencano brevemente le suddette competenze:

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 Regolare le attività di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

 Elaborare, approvare e aggiornare i piani per la bonifica di aree inquinate;

 Approvare i progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e autorizzare le modifiche degli impianti esistenti;

Autorizzare l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

 Regolamentare le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

 Delimitare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

 Promuovere la gestione integrata dei rifiuti;

 Incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti e il recupero degli stessi.

Secondo l’art. 197 del D.Lgs.152/06 alle Province spettano funzioni amministrative di controllo. Nel rispetto di quanto stabilito nei Piani regionali, le Province hanno le seguenti competenze:

- Controllano periodicamente tutte le attività di gestione di intermediazione e di commercio dei rifiuti, nonché gli interventi di bonifica;

- Verificano e controllano i requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate; - Individuano le zone idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di

smaltimento e di recupero dei rifiuti.

I Comuni concorrono, nell’ambito delle attività degli ATO, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. In base all’art. 198 del D.Lgs. 152/06 definisce le competenze dei Comuni:

- Concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. In mancanza di un soggetto esterno, i Comuni gestiscono direttamente la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviandoli allo smaltimento in regime di privativa;

- Concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che rispettino i principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con i Piani d‘Ambito adottati;

Attraverso i Regolamenti comunali vengono stabilite:

- Le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

- Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

- Le modalità del conferimento (da parte degli utenti) della raccolta differenziata;

- L’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Il ruolo dei Comuni è svolto anche in forma collegiale attraverso la partecipazione all’Autorità d’Ambito, laddove presenti, e si esplica attraverso le funzioni normativamente demandate all’Autorità, ed in particolare:

La redazione del Piano d’Ambito;

a redazione dello schema di Contratto di Servizio;

a scelta del modello organizzativo di gestione del servizio (concessione a terzi/PPPI); ’espletamento della procedura di gara per la scelta del gestore;

40 ’espletamento delle funzioni di controllo sull’attività del gestore.

L’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall’art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 ha determinato la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. a partire dal 2010, ma a seguito di alcune proroghe adesso le citate Autorità risultano soppresse dal 31/12/2012 e le Regioni dovranno definire il soggetto deputato a prenderne il posto ed esercitarne le funzioni.

Alcune Regioni hanno legiferato commissariando le AATO esistenti ed accorpando alcuni ambiti, altre hanno affidato il compito alle Province, altre devono ancora legiferare.

Nella gestione integrata dei rifiuti sono coinvolti altri soggetti e, precisamente: - L’Albo Nazionale Gestori Ambientali;

- Le Agenzie Regionali per la protezione dell’ambiente; - Il Consorzio Nazionale imballaggi (Conai);

- I Consorzi di filiera del Conai (Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno); - Il Centro di Coordinamento RAEE;

-

Il Centro di Coordinamento Pile e accumulatori.

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