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COMPLIANCE: DEFINIZIONE, STRUMENTI E

1. Definizione

Compliance o tax compliance, che possiamo tradurre con adesione spontanea agli obblighi tributari da parte del contribuente, rappresenta la mission principale del Fisco negli ultimi anni di lotta all’evasione. Più in generale rappresenta una vera e propria presa di coscienza da parte del Fisco: è necessario affiancare ad una efficace strategia di prevenzione e contrasto all’evasione una profonda innovazione del rapporto tra Amministrazione e contribuenti. Sviluppare la lealtà fiscale, incentivare l’adesione spontanea, richiede, anzitutto, che venga modificata la percezione che i contribuenti hanno del Fisco e delle pretese fiscali. Per troppo tempo L’Amministrazione finanziaria è stata vissuta come controparte del cittadino, come se gli obiettivi che perseguiva fossero in contrasto con quelli del contribuente. Modificare tale percezione e far sì che il

96 contribuente avverta la fondatezza della pretesa tributaria sono diventate le sfide principali per l’Amministrazione fiscale. Per tale ragione sono serviti grandi cambiamenti: sempre maggior qualità dei servizi d’informazione e assistenza, certezza e semplicità nelle modalità e nei contenuti degli adempimenti e soprattutto un differente modo di porsi nei confronti del contribuente. Il dialogo, la trasparenza e un approccio collaborativo, semplice, chiaro e privo di preconcetti diventano essenziali per far sì che vengano percepite la correttezza e la proporzionalità dell’azione di contrasto147.

2. Gli strumenti della Compliance

Sono numerosi gli strumenti di cui si è servito il Fisco nel perseguimento dei suoi obiettivi principali, ovvero, incentivare l’adesione spontanea e instaurare un rapporto con i contribuenti fondato sulla trasparenza, la collaborazione e la fiducia reciproca. Qui di seguito analizzeremo alcuni degli strumenti più rilevanti che hanno caratterizzato gli ultimi anni di lotta all’evasione.

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2.1. La tecnologia al servizio del Fisco

Nella sua politica di prevenzione e contrasto all’evasione, ma più in generale nell’ottica di facilitare il dialogo con i contribuenti, l’Amministrazione fiscale punta sulla tecnologia. Negli ultimi anni si è assistito ad un forte potenziamento delle strutture informatiche e dei servizi telematici; in generale, il sistema IT148 è una risorsa fondamentale per l’Amministrazione, non solo per le attività di controllo ma anche per facilitare la compliance, per questa ragione i continui aggiornamenti di tale sistema sono diventati una componente essenziale della strategia del Fisco.

Le Agenzie fiscali si servono del web per informare, aggiornare e interagire con i contribuenti fornendo notizie, informazioni e aggiornamenti fiscali. Basti pensare alla rivista telematica “FiscoOggi” che offre aggiornamenti e commenti sulle attività delle Agenzie, sulla legislazione fiscale e sulla casistica; si può ricordare, inoltre, il canale Youtube “Entrate in video” che offre informazione diretta ai cittadini attraverso video tutorial. Questi video coinvolgono funzionari delle Agenzie che spiegano gli obblighi fiscali e dispensano consigli su questioni, norme e procedure fiscali149.

148 Sistema di Information Technology. 149 Rapporto OCSE. op. cit., p. 40.

98 Si punta sulla tecnologia anche nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali: ad esempio, attualmente i contribuenti possono presentare la dichiarazione fiscale, inviare comunicazioni, registrare atti e contratti, pagare le tasse richiedere i rimborsi, ottenere visure e altri documenti catastali, tutto online150.

Che il linguaggio del Fisco sia sempre più digitale lo dimostrano le recenti novità in tema di dichiarazione precompilata e fatturazione elettronica.

La dichiarazione precompilata rappresenta una vera e propria rivoluzione che cambia radicalmente il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. Introdotta in via sperimentale nel 2015151, vede per la prima volta l’utilizzo del

patrimonio informativo dell’Agenzia delle Entrate, non per mere finalità di controllo, ma per fornire un reale servizio ai cittadini. L’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti. Per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate l’Agenzia utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio le dichiarazioni dell'anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi

150 Ibidem.

151 Decreto Legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e

99 (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta (con riferimento, ad esempio, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione direttamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, può delegare il proprio sostituto d'imposta, se presta assistenza fiscale, oppure un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato. Fermo restando la possibilità per il contribuente di continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche, può decidere di avvalersi della dichiarazione precompilata, accettandola così come proposta dall’Agenzia o, se riscontra errori o dati incompleti, può rettificare dati o inserire nuove voci.

A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia è previsto un diverso iter dei controlli documentali.

In caso di accettazione senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi non saranno sottoposti al controllo documentale.

100 Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite Caf o professionisti abilitati, è previsto che questi appongano il visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata. Inoltre, i controlli documentali saranno effettuati, anche in relazione a quei dati della precompilata forniti all’Agenzia dai soggetti terzi, presso i Caf o i professionisti abilitati senza più rivolgersi al contribuente.

Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saranno inviate direttamente ai Caf o ai professionisti.

Nei confronti dei contribuenti, tuttavia, resta ferma la possibilità di controllare la sussistenza dei requisiti soggettivi che sono richiesti per poter fruire delle detrazioni o deduzioni.

Nel 2015, in via sperimentale, sono stati circa 20 milioni i contribuenti che hanno potuto usufruire della dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di una buona parte dei lavoratori titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente152.

152http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/precompilata-5-mosseal-via-

101 Nel 2016 accanto al 730 precompilato fa la sua apparizione il modello Unico precompilato e la platea dei contribuenti a cui è rivolta la dichiarazione precompilata si amplia: ai 20 milioni del 2015 si aggiungono altri 10 milioni di contribuenti che utilizzano il modello Unico persone fisiche153.

Non solo più contribuenti coinvolti ma anche molti più dati sono presenti nella precompilata 2016: 700 milioni di informazioni aggiuntive confluiscono nei server dell’Agenzia e di Sogei154. Il modello precompilato non è un semplice servizio aggiuntivo volto a semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, ma è l’inizio di una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti. L’obiettivo è il superamento graduale dell’autoliquidazione delle imposte per far posto a una dichiarazione “preconfezionata” dal Fisco, dove il contribuente avrà sempre meno elementi da aggiungere155.

Un altro strumento della tecnologia al servizio della lotta all’evasione e delle semplificazioni è la fatturazione elettronica. Si tratta di un valido strumento per i contribuenti in termini di

153 Per i contribuenti che si avvalgono del modello Unico precompilato non

sono, però, previste le esenzioni in ordine ai controlli né è data loro la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dall’Agenzia.

154 Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, La Precompilata 2016 per 30 milioni di cittadini Quest’anno anche spese sanitarie, universitarie e previdenza complementare Sul canale Youtube “Entrateinvideo” il tutorial per i non udenti realizzato con ENS, 15 aprile 2016

155 http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/ospiti-san-macuto-

102 semplificazione, velocizzazione e risparmio negli adempimenti fiscali, e, allo stesso tempo, un potente ausilio per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria che si traduce nella possibilità di effettuare riscontri ed incroci in modalità automatica e tempestiva.

La legge 244/2007156 ha previsto l’obbligo di fatturazione

elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione; tale obbligo è entrato in vigore, per il primo gruppo di amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza), il 6 giugno 2014, per le restanti amministrazioni l’obbligo è scattato il 31 marzo 2015. Le fatture in forma cartacea non possono più essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI)157.

Il SdI è un sistema informatico, gestito dall’Agenzia delle Entrate e sviluppato da Sogei, che supporta il processo di ricezione delle fatture e di inoltro alle Amministrazioni destinatarie, dopo aver effettuato le opportune verifiche e controlli formali sui dati trasmessi, inviando alla Ragioneria Generale dello Stato i flussi informativi per il monitoraggio della

156 Legge 24 dicembre 2007, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

103 spesa. Il nuovo adempimento consente un notevole risparmio di costi dovuti alla gestione della carta; velocizza i tempi di pagamento, e consente allo Stato il pieno controllo dei debiti dovuti ai rapporti di fornitura in essere.

Il Decreto Legislativo n. 127 del 2015 ha previsto disposizioni premiali volti ad incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti tra privati.

L’estensione dell’uso della fattura elettronica tra privati risponde, chiaramente, ad esigenze differenti. Assicura, infatti, ai soggetti coinvolti, un risparmio in termini di costi e tempo e anche una considerevole semplificazione degli adempimenti fiscali, garantendo un miglioramento del rapporto tra Amministrazione e contribuenti, ma, allo stesso tempo, aumentando la tracciabilità delle operazioni, costituisce un valido strumento di lotta all’evasione Iva.

In attuazione del decreto legislativo citato, il 1 luglio 2016 è stata messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, una procedura informatica, sviluppata da Sogei, per la formazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. A partire dal 1 gennaio 2017 il Sid, già operativo per le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione, può essere utilizzato per la trasmissione e ricezione delle fatture

104 elettroniche tra privati, le cosiddette fatture B2B158. Una serie di benefici sono previsti, poi, per i soggetti passivi Iva159 che abbiano scelto, entro il 31 marzo 2017, di avvalersi dell’opzione di trasmissione telematica di fatture e corrispettivi. I contribuenti che abbiano scelto di aderire alla fatturazione elettronica, ovvero la trasmissione delle fatture emesse e ricevute e delle note di variazione, potranno avvalersi, ad esempio, di una riduzione dei termini d’accertamento fiscale, di una corsia privilegiata per i rimborsi fiscali oltre ad una considerevole riduzione degli adempimenti comunicativi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria160.

I primi dati sull’utilizzo delle fatture elettroniche sono positivi, e fanno ben sperare per una sempre maggiore digitalizzazione del rapporto tra fisco e contribuenti. La Sogei fa sapere che attualmente sono circa 900mila le imprese che utilizzano la fatturazione elettronica e che il sistema di interscambio gestisce un volume di oltre 50 milioni di fatture ricevute e trasmesse. Il Digital Economy and Society Index dell’Unione Europea aggiunge che la percentuale di imprese italiane che utilizza la

158 Business to business.

159 Per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori

automatici vige l’obbligo di trasmissione telematica dei dati Iva.

160 http://www.informazionefiscale.it/fatturazione-elettronica-31-marzo-

105 fatturazione elettronica è del 30%, superiore alla media Ue pari al 18%161.

2.2. Le comunicazioni di anomalie

Uno dei punti centrali della nuova strategia del Fisco è rappresentato dall’affinamento della qualità dei controlli e dalla conseguente riduzione della loro invasività. In tale contesto il contraddittorio con il contribuente assume una strategica centralità per la compliance. Incentrare l’attività di controllo sul contraddittorio preventivo, infatti, rende la pretesa tributaria più credibile e allo stesso tempo scongiura il pericolo di recuperi non adeguatamente motivati perché non preceduti da un confronto162. Per rendere possibile tale contraddittorio, la Legge 190/2014163 nell’art. 1, commi 634 e seguenti, ha introdotto alcune disposizioni che consentono all’Agenzia delle Entrate, anche per mezzo di tecnologie e strumenti telematici, di mettere a disposizione del contribuente, ovvero degli intermediari, gli elementi e le informazioni che lo riguardano e di cui è in possesso, al fine di incentivare l’assolvimento degli obblighi

161 http://www.repubblica.it/economia/rapporti/paesedigitale/digi-

report/2017/03/27/news/la_fatturazione_elettronica_per_l_evoluzione_di

gitale_di_imprese_e_pa-161543631/

162 Agenzia delle Entrate, Circolare 16/E, op.cit., p.9.

163 Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

106 tributari. La disponibilità di queste informazioni, oltre a garantire maggiore trasparenza, rappresenta per il contribuente un ausilio nella fase di predisposizione della dichiarazione e consente, altresì, di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni della dichiarazione già presentata, avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso.

In questo contesto l’Agenzia delle Entrate a partire dal 2015, ha provveduto all’invio ai contribuenti, per mezzo di Pec o posta ordinaria, di comunicazioni di anomalie emerse da elaborazioni dei dati dichiarativi. Il dettaglio delle anomalie e tutte le informazioni relative alla comunicazione sono consultabili nel Cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione si sostanzia in un invito, rivolto al contribuente, di fornire i dati o gli elementi essenziali per confermare i dati esposti nelle dichiarazioni oppure di regolarizzare gli errori tramite ravvedimento operoso. La mancata risposta da parte del contribuente, sia in termini di mancato ravvedimento operoso che di mancata comunicazione all’Agenzia di elementi utili a giustificare l’anomalia segnalata, costituisce elemento di valutazione per l’inserimento della posizione nei piani annuali di controllo.

Nel 2015 sono state inoltrate più di 275 mila comunicazioni di anomalia, più di 156 mila cittadini hanno avuto la possibilità di rimediare ad un errore o a una dimenticanza in tempi brevi e con

107 sanzioni ridotte, ciò ha consentito il recupero di 250 milioni di euro164.

Nel 2016 il processo di invio di comunicazioni di anomalie è stato ulteriormente consolidato. Sono state trasmesse differenziate tipologie di comunicazioni che hanno riguardato in particolare:

• soggetti passivi Iva che nel corso del periodo d’imposta 2011 risulterebbero aver percepito, in qualità di esercenti, ma non dichiarato, somme raccolte per mezzo degli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro (slot machine);

• soggetti passivi Iva che, dal confronto con le somme certificate dai propri sostituti d’imposta, risulterebbero aver omesso in tutto o in parte, di dichiarare i compensi percepiti per il periodo d’imposta 2012;

• soggetti passivi Iva che presentano anomalie derivanti dall’incrocio tra i dati dichiarati nel 2013 e lo spesometro;

• soggetti passivi Iva per i quali siano emerse anomalie nel triennio 2012-2014, sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

164 MEF, Relazione sull’ Economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva, op.cit., p.57.

108 • soggetti passivi Iva per i quali, dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva relativo al periodo d’imposta 2015, con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini Iva riferita al medesimo periodo d’imposta, risulterebbe o la mancata presentazione della dichiarazione Iva oppure la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.

Il 2016 ha visto, inoltre, la sperimentazione dell’invio di una comunicazione unica a persone fisiche e imprese individuali, per le quali nel corso del 2012 siano emerse una o più anomalie dichiarative in merito a diversi criteri quali: redditi di lavoro dipendente e assimilati; assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge; redditi di partecipazione in società di persone; utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali: redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale; alcune tipologie di redditi diversi; redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive165.

165http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/90mila-lettere-compliance-

109 (FONTE: Sole24Ore, 12 gennaio 2017)

2.3. Voluntary disclosure

Una delle misure più rappresentative della nuova strategia del Fisco nella lotta all’evasione è indubbiamente la collaborazione volontaria o voluntary disclosure.

La voluntary disclosure è uno “strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio166. Possono avvalersi della procedura anche i

contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di

166 L’obbligo di monitoraggio è definito dall’art. 4 del Dl 167/1990 che

stabilisce: "le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia, che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi". Tale obbligo è assolto mediante la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

110 monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta”167.

Nell’ottica di innovare il rapporto con il contribuente e di instaurare un rapporto di fiducia, la voluntary disclosure si pone l’obiettivo di incentivare il rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero, invitando i contribuenti a collaborare volontariamente. I benefici per i contribuenti che aderiscono si sostanziano nel risparmio di sanzioni e interessi, nonché in una notevole copertura dei reati fiscali commessi.

La voluntary disclosure è stata introdotta dall’art. 1 della L. 186/2014 168 ; quattro successive circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate hanno dissipato i dubbi applicativi del nuovo strumento169.

167 Agenzia delle Entrate, Informazioni generali, Collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDevi Fare/Richiedere/Collaborazione+volontaria+%28voluntary+disclosure%29/

Collaborazione+volontaria+infogen/

168 Legge 15 dicembre 2014, n 186, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

169 Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015; Circolare n.27/E del 16 luglio 2015;

111 Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2015, si è disposto che il modello di richiesta di accesso alla procedura andasse presentato esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre 2015, per le violazioni compiute fino al 30 settembre 2014. Il termine ultimo di settembre 2015 per la presentazione dell’istanza è stato, poi, prorogato fino al 30 novembre 2015170.

Come chiarisce la Circolare 10/E dell’Agenzia delle Entrate si distinguono due diversi procedimenti: la voluntary disclosure internazionale e la voluntary disclosure nazionale.

La VD internazionale è destinata solo alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale. Per aderire alla procedura non è necessario che il soggetto interessato sia fiscalmente residente nel territorio dello Stato al momento della presentazione della richiesta di accesso alla procedura, ma è sufficiente che questi fosse fiscalmente residente in Italia in almeno uno dei periodi d'imposta per i quali è attivabile la procedura171.

170 Decreto Legge 153/2015, convertito con Legge del 20 novembre 2015, n.

187.

112 Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione della procedura internazionale, ricadono tutti gli investimenti e tutte le attività illecitamente detenuti all’estero, i redditi non dichiarati connessi a tali investimenti e attività (ambito oggettivo “proprio” della procedura), nonché i maggiori imponibili non connessi con i predetti investimenti e attività (ambito oggettivo derivato “nazionale). La presenza di redditi non dichiarati relativi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all’estero, regolarizzati nell’ambito della procedura internazionale, determina l’estensione della stessa all’ambito nazionale e, con essa, il coinvolgimento dell’intera posizione fiscale del contribuente che la richiede, sia pure per i soli periodi di imposta sopra richiamati172.

La platea dei destinatari della VD nazionale è più ampia. Hanno potuto, infatti, ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria nazionale sia contribuenti (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate) che non sono tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, sia contribuenti destinatari di tali obblighi che, però, vi abbiano adempiuto correttamente.

172http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/focus-sulla-

113 I contribuenti interessati, accedendo alla procedura di VD nazionale, sono chiamati a definire la propria posizione con riguardo alle violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte

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