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La composizione del Copasir

Com’è noto, i mutati equilibri parlamentari determinati dalla formazione del Governo, presieduto dal professor Mario Draghi - sostenuto da una larghissima maggioranza dei gruppi parlamentari e con l'opposizione del gruppo Fratelli d'Italia - si sono riverberati sull'assetto dello stesso Comitato, con particolare riguardo alla sua composizione ed all'individuazione del gruppo cui spetta la presidenza alla luce dell’articolo 30 della legge n. 124 del 2007.

La citata norma prevede che tale Comitato sia "composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura […] in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della

specificità dei compiti del Comitato" (comma 1). Il Presidente di tale Comitato è eletto a maggioranza assoluta dei componenti "tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione" (comma 3).

Oltre al criterio di proporzionalità dei gruppi parlamentari, la composizione di tale Comitato deve quindi corrispondere anche a quello della rappresentanza paritaria dei parlamentari di maggioranza ed opposizione, annoverandosi tra questi quanti non abbiano votato la fiducia al Governo.

La ratio sottesa a tali disposizioni è chiara: consentire al Parlamento di esercitare la sua attività di controllo e di garanzia su un settore delicato, strategico ed estremamente riservato dell’attività di Governo (il che spiega il numero ristretto dei componenti del Comitato) - come sono i cosiddetti Servizi di intelligence - attraverso un apposito organo bicamerale di garanzia, la cui presidenza viene attribuita ex lege ad un esponente di un gruppo di opposizione.

Con riferimento alla composizione del Comitato, a seguito del nuovo scenario politico, si è posto il problema della sovra-rappresentazione del gruppo parlamentare di opposizione e della conseguente sotto-rappresentazione e financo l’assenza di tutti i gruppi della ampia maggioranza parlamentare che sostiene il Governo Draghi.

Sotto tale profilo, occorre rammentare che nella XVII legislatura il gruppo Forza Italia restò senza rappresentanti nel Comitato per ben due anni per effetto del passaggio di un suo componente, designato ad inizio legislatura, ad altra formazione politica costituitasi successivamente. Per dirimere tale nodo, si rese necessario intervenire con un'apposita disposizione legislativa per ampliare di due unità la composizione del Comitato solo per la XVII legislatura (articolo 20 della legge n. 145/2016 recante

"Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali"), non soltanto per dare rappresentanza al gruppo Forza Italia rimasto escluso ma anche per ripristinare la pariteticità tra forze di maggioranza e di opposizione all’interno dell’organo.

Si deve altresì rilevare che la citata legge n. 124/2007 fu approvata mentre era in vigore la legge elettorale n. 270/2005 che, fissando il premio di maggioranza nel 54 per cento dei seggi (almeno alla Camera a livello nazionale), di contro riservava il restante 46 per cento alle minoranze e, quindi, con tutta probabilità, alle opposizioni:

in tal senso, di fronte a rapporti di forza così definiti, anche lo stesso criterio della composizione partitaria sarebbe meno complesso da osservare.

D'altro canto, il citato articolo 30, comma 1, dispone che i membri del Comitato debbano essere nominati "in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni"; ciò induce a ritenere che il criterio di pariteticità non sia alternativo a quello di proporzionalità ma piuttosto vi si innesti, attenuandone gli effetti maggioritari. Di conseguenza, una composizione del Comitato interamente basata sulla pariteticità tra maggioranza ed opposizione finirebbe per negare del tutto, anziché semplicemente mitigare, il criterio di proporzionalità.

Quanto invece alla Presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, la stessa legge prevede espressamente che questa vada riconosciuta ad un esponente dell'opposizione: ciò appare del resto coerente applicazione del principio della separazione dei poteri perché l'attribuzione all’opposizione delle presidenze degli organi di controllo è anche e soprattutto garanzia del corretto funzionamento dell’attività parlamentare.

Sotto questo versante, appare utile ricordare che l’attuale situazione politico-parlamentare non risulta completamente inedita: nella XVI legislatura, dopo la nascita del Governo presieduto dal professor Mario Monti (16 novembre 2011), ancorché il Governo non fosse composto da parlamentari, si pose infatti il problema, analogo all’attuale, se all'unica forza politica ad aver votato contro la fiducia dovesse spettare anche la presidenza del Copasir.

Ebbene, in quell’occasione l’allora suo Presidente, l’onorevole Massimo D’Alema (il quale peraltro era subentrato al senatore Francesco Rutelli che aveva ritenuto doveroso dimettersi dalla carica dopo aver abbandonato il Partito democratico, pur rimanendo egli all’opposizione) avvertì per apprezzabile senso di correttezza e responsabilità istituzionale il dovere di rimettere il proprio mandato ai Presidenti delle Camere, dopo che il gruppo parlamentare del Partito democratico cui apparteneva aveva deciso di votare la fiducia al Governo Monti.

Fu solo per decisione unanime dei gruppi parlamentari che l’onorevole D’Alema rimase in carica fino al termine della legislatura: la mancata applicazione, in quell’occasione, della disposizione che vuole il Presidente del Comitato appartenere ad un gruppo d’opposizione, con conseguente mancata decadenza del Presidente D’Alema, fu quindi dovuta al raggiungimento tra le forze politiche di quel consenso unanime che permette loro di poter, nemine contradicente, derogare alle norme di natura parlamentare.

La disponibilità della disposizione normativa da parte degli attori politici che ne sono beneficiarie, in nome dell’autonomia delle Camere, non attenua tuttavia la sua forza precettiva qualora gli stessi intendessero azionarla.

La vicenda trattata induce ad alcune considerazioni di carattere prospettico: il citato articolo 30, comma 3, legge 124 del 2007, è stato finora oggetto di un'interpretazione formale e letterale, certamente ineccepibile, secondo cui il Presidente deve appartenere ai gruppi di opposizione solo al momento dell’elezione per cui, in mancanza di una espressa clausola di decadenza, l’eventuale passaggio dall’opposizione alla maggioranza del suo gruppo sarebbero irrilevanti ai fini della sua permanenza in carica. A questa specifica traduzione della norma i Presidenti delle Camere si sono attenuti tanto nel precedente della XVI legislatura quanto in quello verificatosi nel 2021, anche considerato che, a differenza di quanto avviene per le commissioni parlamentari permanenti e per altri organi parlamentari, non si prevede alcuna forma di rinnovo nel corso della legislatura per quanto attiene alla Presidenza del Copasir.

Tuttavia, tale lettura rischia di essere eccessivamente rigida, ancorando questo dato soltanto al momento genetico della legislatura che, come insegna l'esperienza parlamentare, non solo di questi anni, può prevedere scenari con forti variazioni negli assetti tra maggioranza ed opposizione: di fronte a questa eventualità bisogna preservare in modo effettivo, da un lato, le rilevanti funzioni di garanzia e di controllo assegnate al Comitato e, dall'altro, evitare che l'attività di questo organo possa subire interruzioni o rallentamenti in occasione del mutamento del quadro politico-parlamentare, circostanza che di fatto si è verificata. Nei primi cinque mesi del 2021, anche a seguito della crisi di Governo, il Comitato si è potuto riunire poche volte, riprendendo pienamente e con intensità la propria attività solo dopo il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza avvenuto nel mese di giugno.

Ne deriva che anche su questo profilo così complesso si rende necessaria la modifica della legge n. 124 del 2007, chiarendo, ad esempio, che spetta ai Presidenti delle Camere, nel caso di modifica della maggioranza di Governo, l'eventuale valutazione circa una variazione della composizione del Comitato in modo che essa appaia coerente sia con il rispetto del principio della proporzionalità e di pariteticità sia con mutamenti del quadro parlamentare che siano conseguenti alla formazione di Esecutivi con una diversa alternanza nei ruoli di maggioranza ed opposizione ricoperti dalle forze politiche.

14.3 La costituzione della Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la