Capitolo 1. LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE
1.3 La riforma delle Camere di commercio, il d.lgs 15 feb 2010 n.23
1.3.4 Gli organi
1.3.4.1 Composizione e funzioni del Consiglio camerale
La L.580/93 stabiliva che i criteri generali per la ripartizione dei componenti del consiglio, secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale
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di competenza, fossero contenuti in un regolamento presente nella L. 400/1988, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
Adesso, secondo il nuovo decreto legislativo, spetta al Ministro dello sviluppo economico definire i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche, e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore nonché dell'ammontare del diritto annuale versato ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore.
Ulteriore novità consiste nell'aumento a tre componenti, due dei quali in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e il terzo in rappresentanza dei liberi professionisti, il quale viene nominato tale dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio.
La durata del consiglio è di cinque anni, con decorrenza dalla data dell'insediamento, i componenti operano senza vincolo di mandato.
Nel primo articolo del nuovo decreto di riforma vengono, inoltre, elencate le funzioni del consiglio camerale, apportando novità riguardo le competenze in ambito contabile: viene infatti disposto che il consiglio, “approva la relazione
previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio”.
Tra le nuove funzioni consiliari viene introdotta anche la determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
I consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano le indennità di funzione o le altre forme di compenso, spettanti ai
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presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio. I suddetti compensi sono determinati tenuto conto del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonché delle entrate riscosse per diritto annuale e per diritti di segreteria. I consiglieri hanno così diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione.
La costituzione del Consiglio
Nel 2010 viene modificato il procedimento di costituzione del consiglio, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, regoli l'attuazione delle disposizioni relative alla nomina dei componenti del consiglio e all'elezione dei membri della Giunta. Le associazioni devono presentare alle camere di commercio gli elenchi dei propri associati, e le organizzazioni che intendono associarsi, devono altresì presentare i dati sulla rappresentatività in maniera disgiunta.
Per poter avviare il procedimento per la costituzione del consiglio, si introduce l’obbligo di rispettare il termine di 180 giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio precedente.
Per ciò che concerne la procedura di nomina dei nuovi consiglieri è stato previsto un meccanismo di scorrimento, in base al quale, qualora l'organizzazione maggiormente rappresentativa non proceda alla designazione, si ricorre ad un’altra associazione dello stesso settore economico con un grado di rappresentatività minore rispetto alla prima.
Nel caso in cui anche la seconda organizzazione non proceda alla designazione, il presidente della regione dovrà individuare il o i componenti da nominare, tra le figure di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale, ed in particolare nel settore che deve essere rappresentato.
Il consiglio camerale, in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, sarà sempre validamente costituito e funzionante, purché siano ancora in carica almeno i due terzi del totale dei consiglieri.
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Le nuove disposizioni sono state apportate per semplificare la procedura di nomina dei consiglieri camerali e per rafforzarne il funzionamento, oltre che per garantire una maggiore trasparenza nella rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni dei consumatori.
La condizione necessaria per poter diventare consigliere camerale è quella per la quale il soggetto non ricopra già la carica di consigliere in un’altra camera e che non sia un assessore regionale. Stessa cosa vale per i sindaci e per gli assessori comunali, nel caso di comuni con più di 5.000 abitanti.
Scioglimento del Consiglio
Sono state introdotte delle rilevanti novità in relazione al caso di scioglimento dei consigli camerali; lo scioglimento, infatti, viene concesso dal Ministro dello sviluppo economico in caso di gravi motivi di ordine pubblico, in caso di gravi violazioni di legge e nel caso di mancata ricostituzione del Consiglio nei sei mesi di proroga prevista.
È stata attribuita, in capo ai presidenti delle regioni, e non più al Ministro, la possibilità di scioglimento del consiglio nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni:
! quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
! quando il preventivo economico o il bilancio d’esercizio non vengono approvati nei termini stabiliti;
! nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente
! nel caso di decadenza per mancata ricostituzione consiliare entro il termine stabilito per legge.
Verrà così nominato, dalla regione, un commissario con il compito di predisporre il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio per sottoporlo al consiglio, nel caso in cui lo scioglimento sia causato dalla mancata approvazione entro i termini del suddetto preventivo economico o bilancio di esercizio.
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1.3.4.2. La Giunta
Le uniche modifiche apportate dalla riforma, per ciò che concerne la Giunta, riguardano specialmente l’obbligo di predisposizione, da parte di questa, di una relazione previsionale e programmatica, di un preventivo economico e del bilancio di esercizio, con il fine dell’approvazione del consiglio.
Inoltre alla Giunta viene attribuito il potere di emanare provvedimenti di attuazione dello statuto e dei regolamenti per la realizzazione del programma di attività, mentre vengono sottratti i provvedimenti in materia di gestione delle risorse e assunzione del personale.
Infine viene affidato a questa il compito di deliberare sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali, ma soprattutto di deliberare in merito alle dismissioni societarie.