• Non ci sono risultati.

Le cose che hanno il massimo valore d’uso spesso hanno scarso o nessun valore di scambio; e, al contrario, quelle che hanno il massimo valore di scambio hanno frequentemente scarso o nessun valore d’uso. Nulla è più utile dell’acqua; ma con essa non si potrà acquistare quasi nulla e difficilmente si potrà ottenere qualcosa in cambio di essa. Un diamante, al contrario, non ha quasi nessun valore d’uso; ma con esso si può ottenere in cambio una grandissima quantità di altri beni.

Adam Smith

La ricchezza delle nazioni

Come già affermato, il Codice civile del 1865, all’art. 406 prescriveva che «tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà pubblica o privata sono beni immobili o mobili»642. Il Codice civile del 1942, all’art. 812, elenca una serie di beni che definisce immobili e residualmente definisce mobili tutti gli altri beni.

La distinzione tra immobili e mobili trova il suo fondamento nel criterio naturalistico per cui è immobile il bene che non può essere trasferito fisicamente, mentre è mobile ogni altro bene. Tuttavia questa distinzione non appare così rigorosa643 se è vero come è vero che si considerano immobili anche le costruzioni unite al suolo solo transitoriamente (es. costruzioni precarie prefabbricate) oppure altri edifici galleggianti purché ancorati saldamente alla riva. Inoltre, la distinzione tra immobili e mobili non è l’unica classificazione possibile dei beni che, come abbiamo visto, possono essere pubblici o privati in relazione alla titolarità del soggetto proprietario, nonché fungibili o

642 L’articolo in questione fa riferimento dunque solo ai beni intesi come entità materiali; all’art. 437

si dispone che «Le produzioni dell’ingegno appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite dalle leggi speciali» dunque facendo riferimento anche ai beni immateriali, seppur tramite un rinvio alla legislazione speciale: O.T. Scozzafava, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, cit., p. 263.

643 Infatti, se è vero che la distinzione di fondo tra le due categorie di beni può essere naturalistica, la

dottrina tende a sottolineare come l’aspetto più rilevante sia quello normativo, in particolare per quello che riguarda il regime di circolazione; P. Cendon, Commentario al codice civile, Vol. 1, Utet, Torino, 2002, pp. 1276 e ss., M. Allara, Dei beni, Giuffrè, Milano, 1984, p. 57.

198

infungibili a seconda se possono essere scambiati o sostituiti facilmente, ma anche consumabili o inconsumabili in virtù del fatto se si distruggono con l’uso644.

Insomma, le classificazioni e le categorie dei beni possono essere molteplici e variabili ma inoltre possono venire ad esistere nuovi beni in ragione del progresso scientifico e tecnologico e, come abbiamo visto in precedenza, le trasformazioni della società e quindi dell’ordinamento giuridico esortano il giurista a rivedere costantemente sia la categoria di bene giuridico tradizionalmente prevista per le cose materiali, sia le forme di qualificazione dalla cosa al bene645.

Ad esempio, un tempo non si parlava di “proprietà dell’azienda” in virtù del complesso contenuto nell’azienda stessa, ma tale prospettiva, ad oggi, è sicuramente superata come conferma l’art. 2556 del Codice civile e la recente giurisprudenza646.

Ecco che la qualificazione di una cosa come bene non può essere del tutto ricondotta al semplice riscontro di una signoria su cose idonee a soddisfare bisogni umani; infatti, anche le situazioni soggettive private, dove è sicuramente presente un interesse di tipo egoistico, sono caratterizzate per essere selezionate e tipizzate dall’ordinamento giuridico nel suo complesso e non dal proprietario né dal qualsivoglia soggetto cui le cose sono materialmente in possesso:

Tutto il diritto privato, cioè l’intero ordine degli interessi cosiddetti privati e dei rapporti tra di essi, riposa su di una formula ideologico-normativa che ha sicura natura pubblicistica647.

644 G. Alpa, Manuale di diritto privato, cit., p. 323.

645 G. De Nova, I nuovi beni come categoria giuridica, in G. De Nova, B. Inziatari, G. Tremonti, G.

Visentini, Dalle res alle new properties, Franco Angeli, Milano, 1991, p. 13 e ss.

646 L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art.

2555 c.c.); l’art. 2556 c.c. prevede la prova scritta per i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà dell’azienda nel caso di imprese soggette a registrazione. In proposito una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 05.03.2014 n. 5087 ha precisato che l’azienda deve essere considerata come bene unitario, pertanto, anche usucapibile: «Il principio di diritto applicabile nella fattispecie è pertanto che, ai fini della disciplina del possesso e dell’usucapione, l’azienda, quale complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito». Il dibattito in dottrina è stato assai vivace ed è ben illustrato da O.T. Scozzafava, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, cit., pp. 330-337.

199

Insomma, per stabilire la nozione di bene giuridico non è soddisfacente ricorrere esclusivamente al valore (economico d’uso o di scambio) che alla cosa è dato dal soggetto che afferma di essersene appropriato e di volersene servire per soddisfare i propri bisogni; ciò corrisponde ad una generale utilità per il singolo e, per le ragioni espresse in precedenza, deve necessariamente aggiungersi la selezione e la tipizzazione operata dall’ordinamento in ragione del riconoscimento istituzionale di un interesse meritevole di tutela.

Ciò detto, occorre considerare che i rapidi mutamenti degli scenari economici, assieme alla rivoluzione scientifica delle contemporanee tecnologie, impongono al giurista una costante critica dei concetti giuridici:

Ed è pericolosa la pretesa di regolare tutto, e una volta per sempre, così com’è pericoloso il tentativo di far sopravvivere a ogni costo categorie giuridiche superate648.

In particolare, con la recente affermazione dell’economia finanziaria anche in ambito pubblico si è assistito ad una metamorfosi radicale delle forme di accumulo del capitale verso le forme immateriali649:

Una palese, appariscentissima, de-materializzazione della proprietà e dei beni la si deve constatare negli ultimi decennii ed ha la sua manifestazione economicamente più rilevante nell’attuale mercato finanziario650.

Oggi, i beni immateriali rappresentano tipicamente la manifestazione dell’incessante concretizzarsi delle nuove forme di ricchezza, prive di consistenza fisica ma comunque apprezzate dall’uomo per il soddisfacimento di bisogni651.

647 M. Costantino, I beni in generale, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. VII,

Proprietà, Utet, Torino, 2005, p. 9.

648 S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Il Mulino, Bologna, 1995, citato in G. Alpa, A. Fusaro, M.

Bessone, Poteri dei privati e statuto della proprietà, Seam, Roma, 2002, p. 268 e ss.

649 P. Ciocca, La nuova finanza in Italia. Una difficile metamorfosi (1980-2000), Bollati Boringhieri,

Torino, 2000; J. Tirole, The Theory of Corporate Finance, University Press, Princeton, 2006.

650 P. Grossi, I beni: itinerari fra ‘moderno’ e ‘pos-moderno’, cit., pp. 1075-1076.

651 È questa la definizione che ne dà P. Greco, Beni immateriali, in «Novissimo digesto italiano»,

200

A tale fenomenologia si deve aggiungere anche quella dei beni dematerializzati ossia beni che non sono più necessariamente materiali in seguito all’evoluzione tecnologica652; si tratta, ad esempio, degli strumenti finanziari nel mercato della borsa valori che mettono in crisi le fondamentali nozioni di proprietà e possesso653 nella misura in cui l’esercizio dei diritti su di essi può essere esercitato esclusivamente attraverso intermediari, quest’ultimi tuttavia potendo stabilire particolari regole al risparmiatore incidenti, non solo sui costi, ma anche sul potere di disposizione e godimento del bene654.

Insomma, nuove forme economiche, nuove tecnologie, nuovi mercati, hanno prodotto655 anche nuovi bisogni e nuovi beni e di conseguenza messo in crisi le tradizionali categorie giuridiche e soprattutto le ordinarie forme di tutela:

Il bene si dissocia dalla cosa per divenire un’entità simbolica, mentre si attenua fino a vanificarsi il raccordo tra teoria dei beni e teoria della proprietà; si dissocia dalla cosa per incarnare un valore in sé e rinviare a situazioni di tipo non reale. Non si parla più, infatti, di beni ma di new Properties e di informazioni come beni656.

In effetti, le tradizionali categorie giuridiche657 non sono del tutto pronte ad accogliere le nuove forme di manifestazione del capitale, ed un sintomo di ciò è rinvenibile anche in un linguaggio ancora non consolidato. Lo stesso termine “beni

652 G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 93.

653 Il risparmiatore, per operare sul mercato finanziario, deve necessariamente rivolgersi ad un

intermediario autorizzato; questi agisce per il risparmiatore gestendo gli strumenti attraverso una società di gestione accentrata (sotto vigilanza Consob) che ha aperto il conto in favore della società emittente il titolo; D. Lgs, 24 febbraio 1998, n. 58 e 24 giugno 1998, n. 213.

654 G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, cit., p. 96.

655 «La globalizzazione, a ben vedere, ha favorito la realizzazione di una vera e propria assurdità: non

è più l’economia che è soggetta al diritto, ma è quest’ultimo che segue le regole imposte dalla prima. Come è stato precisamente detto, “non più il diritto determina il luogo dell’economia; ma l’economia sceglie il luogo del diritto”» P. Maddalena, Il territorio bene comune degli italiani, Donzelli, Roma, 2014, p. 35 con citazione da N. Irti, Geo-diritto, voce in Enciclopedia del Novecento, Treccani, Roma, 2005.

656 P. Grossi, I beni: itinerari fra ‘moderno’ e ‘pos-moderno’, in «Rivista trimestrale diritto e

procedura civile», 2012, pp. 1076-1077.

Documenti correlati