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Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: b eva n d e vinose ed alcooliche, birra, acque

minerali da tavola ed acque gassose, carni, gas-luce, e n e r g i a

(1) v. B . A . anno 1926 pag. 74. (2) » » 1925 » 25. (8) » » 1926 » 98. (4) » » 1928 » 381.

elettrica, e materiali da costruzione, entro i limiti indicati nella tariffa annessa al presente decreto e con le modalità stabilite nell’allegato A al R . decreto 24 settem bre 1923, n. 2030, m o d i­ ficato coll’art. 16 del presente decreto.

La deliberazione deH’A m m in istrazion e comunale, con cui viene adottata la tariffa nei limiti predetti o v v e r o cogli aumenti previsti nell’art. 10, è im mediatam ente esecutoria anche in p e n ­ denza dell’approvazione d e ll’autorità di tutela.

In ogni caso, anche se non sia stata adottata alcuna delibe­ razione, la tariffa allegata al presente decreto entra in v ig o r e di pieno diritto in tutti i Comuni e per tutti i g eneri dalla data indicata all’art. 1, e, per la riscossione delle imposte sulle b eva n d e e sulle carni nei Comuni chiusi, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale

del Regno.

Sino a quando non sia approvata la n u o v a classificazióne dei Comuni, rimane ferma la classificazione in v i g o r e per la ri­ scossione dei dazi di consumo.

A r t. 3.

L ’addiziona,le g o v e r n a tiv o sulle b evan d e vinose ed alcooliche e sulla birra, istituito a termini dei R e g i decreti 13 febb. 1925, n. 117, 6 m aggio 1926, n. 769, e 24 settem bre 1928, n. 2112, è trasferito sulle imposte di consumo delle d e tte b evand e, e con­ tinuerà ad essere riscosso nella misura ed in contorni ità delle norme stabilite nei decreti predetti.

Il relativo provento, accertato dalla data indicata all’ art. 1, continuerà ad essere versato, al netto dell’ a g g i o di riscossione, alle sezioni di R e g i a tesoreria provinciale, le quali lo introiteranno per conto della Cassa depositi e prestiti, allo scopo di costituire un fondo comune da erogarsi nel modo stabilito n ell’art. 11.

La Cassa depositi e prestiti, su deliberazione del presidente del suo Consiglio di amministrazione, istituirà e g e stirà un a p ­ posito conto corrente con le norme del regolam en to 23 marzo

A r t . 4.

Per la riscossione delle imposte di consumo, di cui a ll’ a rti­ colo 2, nei Comuni che erano chiusi sino all’entrata in v i g o r e del presente decreto, dai comm ercianti a ll’ingrosso ed al minuto di b ev a n d e vin ose ed alcooliche, di birra, di acque minerali e gassose, di carni, saranno presentate al com petente ufficio, nel termine di otto giorni dalla data di p u bblicazion e del presente decreto, le dichiarazioni di esercizio e di rim anenze risp e ttiv a ­ mente p reviste negli articoli 193 e 216 del re go la m e n to appro­ vato con R . decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

Nei dieci giorn i successivi per i C omuni di 3“ e 4* classe e nei venti giorni successivi per quelli di i a e 2a classe, l’A m m i- nistrazione procederà alla ricognizione dei locali di esercizio ed all’accertamento delle rimanenze, sulle quali è dovuta l ’ imposta limitatamente alla differenza tra l’im posta m ed esim a ed il dazio preesistente. D a lla data indicata nel precedente c o m m a e sino al com pim ento di dette operazioni, la riscossione d e ll’ imposta sui g eneri sopraindicati sarà fatta col regim e di Comune chiuso.

Nei predetti Comuni chiusi, che riscu otevano il dazio sui materiali da costruzione all’ introduzione dei materiali stessi in cinta, per i lavori in corso alla data sopraindicata d ev e essere presentata, a cura degli interessati, nel termine indicato nel primo comma, denunzia dei lavori effettivam ente compiuti, dei materiali esistenti in cantiere e dei lavori ancora da eseguire. Su i lavori compiuti e sui materiali in cantiere non è dovuta imposta; sui lavori ancora da e segu ire la im posta è percetta a computo m e­ trico, in base a liquidazione da farsi a fabbrica ultimata.

In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni e delle denunzie prescritte dal presen te articolo, l’A m m in istra zio n e p r o ­ cederà di ufficio a gli accertam enti necessari.

L a detta omissione è punibile con am m end a da lire cinquanta a lire cin quecento da applicarsi con le norme stabilite dagli a r­ ticoli 54 e 55 dell’ a llegato A al R . decreto 24 settem bre 1923, n. 2030.

A r t . 5.

P er la riscossione delle imposte di consumo, di cui all’arti­ colo 2, nei Comuni che erano aperti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, continueranno a rimanere valid e le licenze di esercizio rilasciate precedentem ente ai commercianti al minuto agli effetti del dazio consumo, e continueranno del pari a rimanere in vigore, sino alla scadenza co n v en uta, le co n ­ venzioni di abbon am ento g ià stipulate.

Queste ultime dovranno essere rivedu te in conseguenza del­ l’applicazione delle disposizioni del presente decreto, e per la definizione delle eventuali controversie tra l ’A m m in istrazion e ed i contribuenti sarà adottata la procedura stabilita nell’art. 29 del­ l’allegato A al R . decreto 24 settem bre 1923, n. 2030.

A i commercianti a ll’ingrosso si applicano le disposizioni dell’articolo precedente per quanto si riferisce alle dichiarazioni di esercizio e di rimanenze, alla ricogn izion e dei locali ed a ll’a c ­ certamento delle rim anenze, sulle quali l’ im posta è p ercetla se­ condo le norme del presente decreto.

A r t. 6.

I contratti di appalto p e r la riscossione dei dazi di consumo, in corso nei Comuni aperti alla data di entrata in v ig o re del presente decreto, rim angono validi sino alla loro scadenza per la riscossione delle imposte di cui a ll’art. 2, ma debbono essere ri­ veduti in conseguenza dell’applicazione delle disposizioni del decreto stesso.

L a definizione delle eventuali controversie tra Comuni ed appaltatori ha lu ogo secondo la procedura stabilita dagli articoli 4 e 5 dell’allegato B alla l e g g e 22 luglio 1894, n. 339.

A r t . 7

I contratti di appalto in corso nei Comuni chiusi per la ri­ scossione dei dazi di consumo, si intendono risoluti dalla data indicata nell’art. 1.

P e r la risoluzione dei contratti, non com pete agli appaltatori alcun indennizzo, non ostante ed in deroga a qualsiasi patto in contrario.

D a l l ’A m m in istrazion e finanziaria sarà, non di meno, restituita la tassa di registro per la parte del contratto non eseguito.

G li attuali appaltatori, non ostante la risoluzione dei contratti suindicati, devono rimanere in funzioni e p r o v v e d e re alla risco s­ sione delle imposte di consumo di cui all’art. 2 sino alla scadenza p revista nei contratti predetti e per il quinquennio successivo, s alv o facoltà di rinunziarvi al termine del primo biennio, con p reav viso di tre mesi.

P e r tale riscossione g li appaltatori hanno diritto a percepire un ag g ' ° SU1 prodotto lordo, da determ inarsi di comune accordo tra le parti, ed iti caso di disaccordo con la proced ura indicata n ell’articolo precedente.

Il disposto del terzo comma del presen te articolo si applica anche nel caso della rinunzia previsto nel co m m a successivo.

A r t. 8.

L a procedura indicata all’art. 6 è adottata altresì nei rapporti fra le A m m inistrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Istituti pubblici di beneficenza e di assisten za e g li assuntori di forniture di g eneri a prezzo unitario co m p ren d en te anche il dazio, per la risoluzione di eventuali c o n tro versie circa le v a r ia ­ zioni da apportarsi al prezzo unitario stesso in relazione alle m o­ dificazioni di tariffa rese obbligatorie dal p resen te decreto.

A r t . 9.

Gli im piegati ed a gen ti di nomina comunale, che, in dipen­ denza della soppressione delle cinte daziarie e d e l l ’abolizione dei dazi di consumo disposte d a ll’art. 1, risultino esuberan ti, sono collocati in disponibilità con un a ssegn o non m a g g io r e della m età nè minore del terzo dello stipendio o del salario se 1’ im­

p ie ga to od agen te conti dieci o più anni di servizio, è non m a g ­ gio re del terzo nè minore del quarto se conti meno di dieci anni di servizio.

L a disponibilità non può a vere durata superiore ad un biennio e durante tale periodo gli impiegati ed a gen ti hanno titolo di preferenza per essere collocati, senza concorso ed in esenzione

da ogni limite di età, in altri impieghi municipali nei limiti dei posti che si rendano disponibili in confronto d eg li organici vigenti.

Trascorso il biennio senza che abbiano ottenuto la nomina ad altri impieghi presso lo stesso Comune, o anche nel corso del biennio ove trovino in qualsiasi modo stabile collocamento, s ’in­ tendono dispensati dal servizio e sono am m essi a liquidare il trattamento di quiescenza cui abbiano diritto.

A l personale daziario, assunto direttamente dagli appaltatori e che v e n g a licenziato in dipendenza dell’ applicazione del pre­ sente decreto, sarà corrisposta dagli appaltatori stessi l’ indennità di anzianità di servizio prevista n ell’art. io del R . d ecreto -leg ge 13 novembre 1924, n.° 1825: nessuna indennità è dovuta per il mancato j re av v iso di cui all’articolo stesso.

A r t. 10.

I Comuni chiusi fino alla entrata in vig o re del presente decreto possono, per riconosciute necessità, e con l’approvazione della Giunta provinciale amministrativa, aumentare le aliquote delle imposte di consumo sulle carni e sui materiali da co stru ­ zione del 50 °[0 nei Comuni di i a classe, del 30 °[0 nei Comuni delle altre classi, e, fino ai limiti indicati nelle note 6 e 7 della tariffa annessa al presente decreto, quelle sul gas-luce e sull’ e- nergia elettrica.

A l l a relativa, deliberazione si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 2.

A r t . 11.

I Comuni indicati nell’articolo precedente possono ottenere, sul fondo costituito a norma del p reced en te art. 3 e nei limiti della disponibilità di esso, una quota di concorso da determinarsi dal Ministro per le finanze su proposta della Comm issione cen ­ trale per la finanza locale.

T ale quota non può essere superiore alla differenza tra il provento netto daziario riscosso noi 1929 e quello netto delle imposte di consumo, applicate con gli aumenti di tariffa previsti nel precedente articolo.

In base agli accertam en ti compiuti dalla Comm issione cen ­ trale per la finanza locale entro il 31 dicem bre 1931, la quota di concorso sarà consolidata per la durata di un triennio.

L ’ assegnazione può essere riv e d u ta per circostanze so p rav­ ven ute e in relazione alla disponibilità del fondo; può inoltre essere revocato il consolidamento, quando consti che la riscossione dell’addizionale g o v e r n a t iv o di cui a ll’art. 3 non proced a con regolarità.

Con decreto del Ministro per le finanze, sentita la C om m is­ sione centrale per la finanza locale, sulle quote di concorso p o s­ sono essere concessi acconti che saranno prelevati dal detto fondo. P e r un periodo di tempo non superiore a sei mesi dall’ en­ trata in vig o re del presente decreto, se il fondo non presenta disponibilità, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad eseguire con Tanzidetta procedura anticipazioni s u lle quote o sugli acconti, con la garan zia dello Stato, al s a g g io di fav o re del 4 °[Q a carico del fondo stesso, e per una som m a co m p le ssiva non eccedente

100 milioni di lire.

A r t . 12.

L e garenzie costituite a fav o re di terzi dai Comuni con de­ legazioni sui proventi del dazio consumo, le quali siano in p o s ­ sesso del creditore all'atto d e ll’entrata in v i g o r e del presen te decreto, si trasferiscono di diritto sulle im poste di consum o au­

torizzate dal decreto stesso.

A i fini di tale trasferimento, il C om une è ob b lig ato a dare in carico le somme d eleg ate all’appaltatore delle im p o ste di con ­ sumo, e, nel caso di gestion e diretta da parte del Comune, al­ l ’esattore delle imposte o al tesoriere comunale, con le condizioni

stabilite dalla l e g g e sulla riscossione delle im poste dirette. In caso di inadem pienza da parte dei Comuni, p r o v v e d e r à il prefetto della P rovin cia a spese dei Comuni stessi.

Q ualora le imposte di consumo autorizzate con il p resen te decreto non siano sufficienti a garentire le anzidette d e le g azió n i sul dazio consumo, per la parte scoperta il trasferim ento a v v e r r à

sulle quote che possano spettare al Comune sul fondo di cui all’art. 3.

A r t . 13.

I Comuni, dopo l ’entrata in v ig o r e del presente decreto, p o ­ tranno, in mancanza di altri cespiti delegabili per le g g e , rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo, a garanzia di debiti assunti o da assumersi, a condizione che la riscossione sia data in carico all’ appaltatore o ad un agen te nelle forme di cui. al precedente articolo e che il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) dia il benestare con riferimento ai tre quinti del cespite netto, tenuto conto di tutti g li altri vincoli su di esso imposti.

Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, la riscossione del cespite risultasse insufficiente, il Comune debitore dovrà rilasciare delegazioni s u p p le tiv e su altri cespiti comunali, ammissibili per le g g e , da darsi in riscossione

con le forme e con le condizioni del presente articolo. A r t. 14.

L a Comm issione centrale per la finanza locale, istituita dal- l’art. 22 del R . decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, è presie­ duta dal Sottosegretario di Stato al Ministero delle finanze desi­ gnato dal Ministro, ed è modificata nella composizione come segue:

a) un vice presidente scelto dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per 1’ interno;

b) un preside e tre podestà da designarsi dal Ministro per l’interno;

c) un rappresentante della Direzione del Partito Nazionale Fascista;

d) il ragioniere generale dello Stato, i direttori generali dell'amministrazione civile, delle imposte dirette, delle dogane ed imposte indirette, del tesoro e della Cassa depositi e prestiti;

e) il direttore g en erale delle associazioni professionali al Ministero delle corporazioni;

g) i direttori capi della divisione Comuni al M inistero del- l ’ interno, e dei servizi delle imposte di consum o e dei tributi locali al Ministero delle finanze;

h) due esperti nella m ateria della finanza locale, scelti, rispettivam ente, l’ uno dal Ministro per le fin an ze e l’ altro dal Ministro dell’ interno.

L e funzioni di segretario della C om m issione sono disim pe­ g n a te da due impiegati di g ra d o non inferiore al nono, dei quali uno appartenente al ruolo deH’A m m in istrazio n e centrale delle fi­ nanze e l’altro a quello d e ll’A m m in istrazion e d e l l ’ interno.

A l l a nomina della Comm issione ed alle even tuali sostituzioni si p r o v v e d e con decreto R e a l e su prop osta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro dell’ interno.

I membri di diritto possono farsi rap p resen tare dai funzionari che legalm ente li sostituiscono o da altri da e ssi, d eleg ati: gli altri membri restano in carica per tre anni e posson o essere ri- confermati.

L e spese per il funzionamento della Com m issione saranno liquidate nel modo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze e grave ran n o sugli interessi del conto corrente di cui all’art. 3.

A r t . 15.

L a Commissione, di cui a ll’articolo precedente, oltre le attri­ buzioni che le competono per le g g e , è chiam ata a dare parere su tutte le questioni relative alla finanza locale che siano s o tto ­ poste al suo esam e dai Ministri per le finanze e per l’interno.

S on o inoltre trasferite alla Comm issione stessa tu tte le attri­ buzioni della Com m issione istituita con l ’ art. 87 d e ll’ a lle g a to A

al R . decreto 24 settem bre 1923, n. 2030, modificato col R . de­ creto 24 m ag g io 1924, num. 977. P er i Comuni d an n eggiati dal terremoto, 1’ A m m in istrazion e provinciale di Zara e i Comuni di Znra e L a g o s ta le suddette attribuzioni saranno esercitate da una sottocommissione di tre membri da nominarsi dal presidente, alla quale sono a g g r e g a t i due funzionari da designarsi rispettivam ente dai Ministri per le finanze e dei lavori pubblici ed i capi dei servizi amm inistrativi e di ragion eria del terremoto al Ministero dell’ interno: q u est’ ultimo funzionario avrà altresì l ’ ufficio di se­

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