3.3 Gli effetti della materia antiriciclaggio sull'operatività delle strutture
3.3.2 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
3.3.2.2 Concetto di “Titolare effettivo”
Per titolare effettivo s'intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al decreto 231/07 e successive modificazioni.
Pertanto, il titolare effettivo è: nel caso di società:
• la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. Nel caso in cui la suddetta quota di partecipazione sia nelle mani di più persone fisiche si dovrà provvedere ad indicare, quali titolari effettivi, tutti i soggetti detentori, salvo che negli approfondimenti di rafforzata verifica non emergano altri elementi (di natura contrattuale, di fatto, ecc) che individuano un ulteriore soggetto in grado di esercitare un
69 Cfr. Banca d'Italia, “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231”, Roma, 3 aprile 2013.
reale controllo sulla società;
• la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
• se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;
• se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
• la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;
nei consorzi o altra organizzazione connotata da una struttura proprietaria analoga o altra organizzazione o associazione di qualsiasi natura, il titolare effettivo va individuato:
• nei soggetti che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell’organizzazione;
• e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell’organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all’interno dell’organo decisionale dell’organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all’amministrazione;
in caso di persone fisiche:
• la persona per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività o nel cui interesse viene richiesta l'instaurazione del rapporto continuativo; Considerando il quadro normativo prospettato dal Decreto, è possibile effettuare le seguenti osservazioni:
• nel caso in cui il cliente dichiari che non esiste un titolare effettivo, perché nessuno dei partecipanti raggiunge e supera la prevista soglia del 25%, oppure il socio che detiene tale percentuale non è persona fisica (si pensi al caso che si tratti di un ente pubblico), l’operatore deve acquisire in tal senso una formale ed esplicita dichiarazione da inserire nel questionario ex art.21, instaurando così il rapporto (o mantenendo quello esistente o eseguendo l'operazione occasionale). Per le società possiamo affermare in generale che l’inesistenza del titolare effettivo sia un caso veramente eccezionale. Tra i pochissimi casi possibili, rientra quello di società quotata su mercati regolamentati (le società quotate sono già sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti). E’ palese che in questo frangente l’operatore dovrà allegare agli atti tutta la documentazione in base alla quale è stata ricostruita la catena di partecipazioni e con la quale sono state riscontrate le dichiarazioni del cliente, così da escludere, in ultima analisi, l’esistenza effettiva di una persona fisica che abbia il controllo societario.
• Qualora non sia possibile conoscere l’esistenza o l’identità del titolare effettivo, perché non è stato dichiarato dal cliente, oppure il dato non è evincibile in altro modo, come ad esempio tramite l’accesso e la consultazione di banche dati pubbliche (Cerved o equivalenti), oppure il cliente, pur conoscendolo, non vuole rivelarlo, allora l’operatore non instaura il rapporto (oppure interrompe quello esistente o non esegue l’operazione occasionale d’importo rilevante). In ogni caso, sempre per avere una piena tracciabilità del corretto operato, deve essere acquista una dichiarazione in tal senso sottoscritta da parte del cliente, in cui egli attesti la non esistenza o la non identificabilità del titolare effettivo, o la volontà di non volerlo dichiarare.
effettivo e sia possibile procedere alla sua corretta identificazione, l’operatore dovrà sempre acquisire idonea documentazione a riscontro, tanto più approfondita quanto è più rischiosa la tipologia di operatività messa in atto dal cliente.
E' palese che tali attività di individuazione del titolare effettivo possono a volte rappresentare difficoltà elevate per gli operatori dell'unità a contatto diretto con il pubblico, per cui in questi casi sembrerebbe inevitabile il ricorso alle funzioni specialistiche di antiriciclaggio dell'organizzazione aziendale.
Come stabilito nel decreto antiriciclaggio, anche le nuove disposizioni richiamano la percentuale di partecipazione al 25% come elemento rilevante per l’individuazione del titolare effettivo; tuttavia, l’Autorità di vigilanza specifica che il controllo può sussistere anche senza una partecipazione del 25% e, a tal fine, i destinatari sono chiamati a interpretare la nozione di controllo in modo sistematico considerando tanto l’art. 2359 del codice civile quanto l’art. 93 del Testo Unico della Finanza.
In particolare, nelle situazioni in cui manchi un socio di riferimento, carattere di novità assume la possibilità di considerare titolare effettivo uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori70.
Inoltre, è possibile astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, venga individuato come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (ad. es. uffici Pubblica Amministrazione, banche).
70 Cfr. Banca d'Italia, “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231”, Roma, 3 aprile 2013.
ESEMPIO DI TITOLARE EFFETTIVO: Cliente X – persona giuridica (PG)
I suoi azionisti sono:
• A(PF- persona fisica) 40%
• B (PF) 5%
• C (PF) 5%
• D (PG) 50%; D è una srl con i seguenti soci: K (PF) 70% - Z (PF)30% I titolari effettivi sono le PF che hanno una quota pari al 25% più uno e cioè: A (PF) 40% (controllo diretto)
K (PF) 35% (controllo indiretto tramite la controllata D che detiene il 50% di X (70%*50%)=35%