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3. Conclusioni provvisorie

Questa sommaria disamina di alcuni casi giurisprudenziali italiani e

americani consente di trarre alcune provvisorie conclusioni.

Come Maiwald rilevava nel 1980

268

, la riflessione della scienza giuridica

intorno al problema della causalità si è spesso tradotta in una riformulazione, in

termini giuridicamente omogenei, della causalità fisica. La scienza giuridica,

mutuando da Carnap e Popper nozioni senz’altro rilevanti per la comprensione

della mutata epistemologia di riferimento, ha finito con l’obliare il carattere

necessariamente normativo della causalità giuridica che, lungi dal trasformarsi in

totale processualizzazione del nesso, in termini di sua artificiosa ricostruzione,

nelle sue perenni oscillazioni ha dato prova di quel processo di co-produzione tra

scienza e diritto.

Le diverse ‘logiche’ che informano l’accertamento del nesso di causalità,

non solo nel discrimen tra diritto civile e penale, ma finanche nel diritto penale

stesso

269

, frantumano quell’illusione scientista di cui il diritto penale si era

alimentato, imponendo tuttavia una precisazione: se infatti ci si è resi conto

267 Il Tribunale prosegue sottolineando la presenza, nelle vittime, di «urgente necessità di decodificare, normalizzare, convenzionalizzare, spiegare e interpretare il fenomeno in corso e la riunione della Commissione Grandi Rischi venne convocata all’Aquila proprio a tali fini: per effettuare, utilizzando…le parole del Capo del Dipartimento della Protezione civile dell’epoca dott. Bertolaso, un’operazione mediatica tesa a tranquillizzare la popolazione».

268 L’edizione tedesca è M. MAIWALD, Kausalität und Strafrecht: studien zum Verhaltnis von

Naturwissenschaft und Jurisprudenz, Schwartz & co., Gottingen 1980, trad. it. a cura di F. Brunetta d’Usseaux, Causalità e diritto penale. Studio sul rapporto tra scienze naturali e scienza del diritto, Giuffrè, Milano 1999.

269 L’incipit di un lavoro di Pagliaro è istruttivo sul punto: «la dottrina penalistica tradizionale si è inoltrata da tempo in un vicolo cieco, perché della causalità penalistica viene lasciata in ombra la funzione giuridica. Per troppo tempo questa funzione è stata dimenticata, sicché il rapporto di causalità è stato trattato come un quid autonomo, avulso dagli altri problemi del diritto penale. Talvolta ci si è addirittura limitati a considerare solo l’aspetto naturalistico o quello logico della causalità, dimenticando la funzione essenziale del diritto, che è una funzione normativa, legata agli scopi delle norme». A. PAGLIARO, Causalità e diritto penale, in Cassazione penale, 2005, p. 1037.

nell’inevitabile interazione tra il piano descrittivo e quello normativo

nell’accertamento del nesso di causalità, nondimeno si dovrà trascurare la

caratura assiologica del diritto penale che, nel promuovere taluni valori anziché

altri, non autorizza a considerare totalmente manipolabile in senso artificialistico

il nesso eziologico. Quest’ultima considerazione accompagna sovente molta

letteratura penalistica particolarmente sensibile al tema del garantismo. E tuttavia

un possibile fraintendimento richiede di essere messo in chiaro.

Quell’illusione scientista

270

, che pure era stata individuata come tratto

costitutivo di un diritto penale autenticamente garantista, è qui meno presente di

quanto si direbbe prima facie. Ad una più attenta lettura, infatti, è proprio la

presa d’atto dell’impossibilità del sapere medico, nel caso specifico, di fornire

modelli nomologici dotati del coefficiente di certezza di cui il diritto penale

avrebbe bisogno a richiedere un arretramento del diritto penale

271

.

L’osservazione dell’esperienza statunitense è in questo senso istruttiva

272

,

tant’è che i celebri processi da esposizione di amianto, conclusisi con sonore

condanne, si sono celebrati fuori dal momento sanzionatorio penale, con

condanne al pagamento di ingentissime somme di denaro, liquidate nel processo

civile.

Certo, riconoscere il carattere probabilistico di un sapere, e da ciò dedurre

l’impossibilità di fondare su di esso un rimprovero penale, potrebbe implicare a

contrario che, qualora si riscontri l’esistenza di leggi scientifiche di copertura

‘certe’ – considerate evidentemente esistenti –, il diritto penale possa

legittimamente imporsi. Sarebbe il caso, come si diceva, delle leggi newtoniane,

l’utilizzo delle quali non obbligherebbe a prendere una posizione

epistemologicamente forte.

La questione, tuttavia, è ancora lungi dal trovare definitiva risoluzione, se è

vero, come si vedrà, che quello della causalità giuridica è un tema che chiama in

270 G. FIANDACA, Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche, cit., p. 8.

271 Così F. STELLA, Causalità omissiva, cit., p. 1064.

272 E ciò è messo bene in evidenza da F. STELLA, in L’allergia alle prove della causalità individuale, cit., spec. pp. 383 e ss.

causa altri luoghi classici del pensiero filosofico-giuridico, sin qui emersi solo

implicitamente.

A seconda della direzione del pendolo che si sceglierà di privilegiare,

infatti, ci si collocherà inevitabilemente in un dibattito che, seppur a tratti meno

intenso che in passato, preserva la sua attualità. Optare per una concezione

naturalistica della causalità – così come per l’imputabilità – delegando a saperi

terzi la definizione di ciò che si debba intendere per causa o per capacità di

intendere e di volere, potrebbe significare una riscrittura in chiave scientifica del

giusnaturalismo (esperienza conclusa nelle parole di Piovani

273

). Sull’altro

versante, porsi al di fuori di qualsiasi interrogazione circa il significato cui di

quei concetti rimandano altri saperi – quello scientifico, ma anche il deposito di

tradizioni e massime di esperienza – potrebbe essere letto come ritorno al

formalismo di matrice kelseniana, senz’altro allo stato inadatto a dar conto di

quell’intreccio, che si è definito co-produzione, tra scienza e diritto. La

questione, allora, si presta ad essere inserita nel mai sopito dibattito tra istanze

giusnaturaliste

274

e giuspositivismo, con tutta la consapevolezza della loro

storicità.

E non è un caso che istanze di revisione del positivismo classico siano

provenute nella seconda metà nel ‘900 da Herbert Hart, oltre che studioso di

teoria generale del diritto, autore di opere sulla causalità (con Tony Honoré:

Causation in the law) e sulla responsabilità (interesse nato con l’articolo The

Ascription of Responsibility and Rights, poi rielaborato, come si vedrà, in

Punishment and Responsibility).

273 P. PIOVANI, Giusnaturalismo ed etica moderna, cit., pp. 38 e ss.

274 A tal proposito si segnala una recente proposta di confronto tra il neuro-naturalismo e il giusnaturalismo, da parte di Francesco Viola. F. VIOLA, Neuroscienze e diritto naturale, intervento al convegno “Neuroscienze e diritto”, Bologna, 9 marzo 2012.