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Condizioni Aggiuntive Furto

Nel documento Protezione Impresa Azienda Protetta (pagine 61-64)

(Operanti se espressamente richiamate in polizza)

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI RAFFORZATI ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA (24 A)

L’Art. 65 - “Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia”, si intende sostituito dal seguente di-sposto:

“Le condizioni ed i premi della presente assicurazione furto sono convenuti considerando i mezzi di chiu-sura dei locali con le seguenti caratteristiche:

x ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm. senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adegua-ta robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamen-te dall'inesclusivamen-terno;

b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm. ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2. Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto se l’introduzione nei locali avviene:

1) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, e a quanto previsto dalla prima parte dell’Art. 65 - “Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia”, AXA corrisponderà all'Assicurato l'60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, re-stando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;

2) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma conformi a quanto previsto dalla prima parte dell’Art. 65 - “Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia”, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;

3) attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all’Art. 62 - “Caratteristiche dei fabbricati conte-nenti i beni assicurati” oppure attraverso breccia o sfondamento di pareti perimetrali o di parte del fabbricato aventi caratteristiche inferiori a quanto previsto dal suddetto Art. 62, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;

4) forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo li-quidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo.

Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione (es. Art. 64 - “Fran-chigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto”), l'importo di detta fran“Fran-chigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI (C828)

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera i) dell’Art. 72 - “Esclusioni”, AXA indennizza i danni subiti da:

1) distributori automatici di sigarette o tabacchi in genere per i rischi Cod. 1821 - “Bar, Tabaccheria (an-che con attività sisal-lottomatica), an(an-che con tavola calda” e Cod. 1870 - “Tabac(an-cheria (senza bar bar e tavola calda) - Articoli per fumatori (esclusi preziosi)”;

2) distributori automatici di DVD, videocassette in vendita o a noleggio per i rischi Cod. 4630 - “Negozio CD musicali, dischi in vinile, DVD, supporti video e simili - Videonoleggio”;

3) distributori automatici di presidi medico-infermieristici per i rischi Cod. 7550 - “Farmacia compresi stupefacenti” e Cod. 7551 - “Farmacia esclusi stupefacenti - Parafarmacia”;

4) distributori automatici di bevande, prodotti alimentari confezionati e simili, per i rischi 9130 - “Super-mercato alimentare e prodotti per la casa - Discount alimentari”;

5) distributori automatici di bevande, prodotti alimentari confezionati e simili, per i rischi Cod. 9530 “Bar automatico”.

sempre che si tratti di distributore automatico di proprietà od in uso all’Assicurato posto in apposita apertura della vetrina del locale contenente i beni assicurati oppure all’esterno dei locali, nella stessa ubicazione del rischio assicurato, ma fissato saldamente al suolo o ai muri del fabbricato. Per i distributori automatici non opera la franchigia assoluta di cui all’Art. 64 – “Franchigia assoluta per merci al elevato rischio furto”.

La garanzia è operante per furto, consumato o tentato, per atti vandalici e/o per guasti cagionati dai ladri al distributore e/o al suo contenuto (sia merce che denaro).

Per i punti 1), 2) 3) e 4) la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 100,00 euro per sinistro e sino a concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica C1 - “Contenuto Furto”, con il massimo di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Per i rischi Cod. 9530 “Bar automatico”, la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 100,00 euro per sinistro. Con un sottolimite di indennizzo di 500,00 euro per singolo distributore automati-co, con il massimo di 5.000,00 euro per sinistro.

IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO (434 B)

Il Contraente o l’Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell’efficacia del contratto:

± che i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto di allarme antifurto, munito di me-moria degli eventi;

± che per detto impianto le operazioni di manutenzione siano effettuate secondo le prescrizioni della casa costruttrice;

± che detto impianto trasmette automaticamente il segnale di allarme a Istituto di Vigilanza Privato e/o Forze dell’ordine a mezzo di collegamento con ponte radio o combinatore telefonico;

± di attivare detto impianto ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.

Qualora si rilevi che durante l’accadimento del sinistro ci sia stato il mancato funzionamento del suddetto impianto o la mancata trasmissione del segnale di allarme, per motivi diversi da:

± manomissione da parte degli autori del furto;

± evento accidentale ed esterno che abbia colpito l’impianto dopo la sua attivazione e che abbia provo-cato un guasto all’impianto stesso;

AXA corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rima-nente a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’Art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale -

“Altre assicurazioni”, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.

PRESENZA DI IMPIANTO ANTIFURTO (488 C)

Si prende atto che i locali contenenti i beni assicurati e/o l’area aziendale sono protetti da impianto di al-larme antifurto, per il quale è prevista la manutenzione e in caso rottura o guasto l’Assicurato provvede con la massima urgenza a chiedere l’intervento tecnico di ripristino dell’impianto. L’Assicurato, su richie-sta, si impegna a fornire copia della fattura dell’ultimo intervento di manutenzione o ripristino effettuato.

Il Contraente o l’Assicurato dichiara di attivare detto impianto di allarme ogni qualvolta nei locali conte-nenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone o comunque in occasione della chiusura dei locali.

AXA o i suoi periti, agenti o rappresentanti possono richiedere di poter visionare l’impianto di allarme anti-furto in occasione dell’ispezione del rischio, a seguito o meno di sinistro, per verificarne la sua effettiva qualità e funzionalità.

Qualora si rilevi che durante l’accadimento del sinistro ci sia stato il mancato funzionamento del suddetto impianto di allarme antifurto, per motivi diversi da:

± manomissione da parte degli autori del reato;

± evento accidentale ed esterno che abbia colpito l’impianto dopo la sua attivazione e che abbia provo-cato un guasto all’impianto stesso;

AXA corrisponderà all'Assicurato l'importo indennizzabile a termini di polizza determinato in base alle di-sposizioni contrattuali, successivamente dall’importo calcolato verrà applicata un’ulteriore detrazione

for-STAZIONI DI SERVIZIO E/O AUTOLAVAGGI (C212) Per le seguenti attività:

x Cod. 9210 - “Stazione di servizio/rifornimento carburanti (anche GPL e metano) - stazione di servizio con autolavaggio - stazione di servizio con bar, tavola calda”;

x Cod. 9212 - “Autolavaggio escluso rifornimento carburanti”;

relativamente all’unità tecnica C1 - “Contenuto Furto”, la garanzia è prestata con le modalità e limiti di in-dennizzo previsti dalla presente Sezione C - “Furto e rapina”, ed inoltre a parziale deroga di quanto previ-sto dall’Art. 61 - “Beni assicurati” e dall’ultimo comma dell’Art. 72 - “Esclusioni”, AXA indennizza:

1) i guasti cagionati dai ladri o dagli autori del reato alle colonnine self service di erogazione carbu-rante, di attivazione dell’autolavaggio e di distribuzione dei gettoni, nonché il furto dei valori (denaro) contenuto all’interno delle suddette colonnine. La presente garanzia è operante per furto, consumato o tentato, per atti vandalici e/o per guasti cagionati dai ladri alle colonnine self service e alle pompe di distribuzione del carburante. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza di 3.000,00 euro per sini-stro. Tale limite di indennizzo si intende prestato nell’ambito del limite per i guasti cagionati dai ladri già previsto dalla garanzia base;

2) il furto di carburante o od altri combustibili liquidi o gassosi riposti in serbatoi interrati o esterni sempre che difesi da tombini, coperchi o accessi chiusi da robusti lucchetti, serrature od altri idonei congegni di chiusura. Il furto è indennizzabile sempre che vi sia rottura o scasso dei congegni di chiu-sura. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla unità tecni-ca C1 - “Contenuto Furto”, con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;

3) il furto di olio e lubrificanti o od altri simili prodotti per veicoli della stazione di servizio o di lavaggio riposti in locali o chioschi. La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche del fabbricato e dei mazzi di chiusura ed è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata all'unità tecnica C1 - “Contenuto Furto”, con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

4) la rapina o estorsione commessa sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o addetti, mentre nell’area di servizio o di lavaggio, detengono i valori frutto dell’incasso giornaliero e/o del fondo cassa.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata all’unità tecnica C1 -

“Contenuto Furto”, con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro. AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

AGGRAVAMENTO RISCHIO FURTO (450 C)

AXA corrisponderà all'Assicurato in caso di sinistro furto, l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

L’importo liquidabile viene ridotto al 70%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello pre-visto all'Art. 65 - “Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia” o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla polizza.

Nel documento Protezione Impresa Azienda Protetta (pagine 61-64)