• Non ci sono risultati.

Condizioni Speciali (Sempre operanti) Art. 19| Buona fede

Nel documento Protezione Impresa Azienda Protetta (pagine 26-30)

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non compor-teranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesat-tezze siano avvenute in buona fede.

AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 20| Rinuncia alla rivalsa

AXA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;

- le società, le quali rispetto al Contraente o all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualifi-cabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell’art. 2359 C.C., nonché delle società me-desime, l’amministratore ed il legale rappresentante;

- i clienti dell’Assicurato sempre che il medesimo, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile;

- i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall’Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sub-locano tali beni all’Assicurato, sempre che l’Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile;

- enti fieristici o organizzatori di eventi sempre che l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.

Art. 21| Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione

Si dà atto che nella somma assicurata alla partita A1 - “Fabbricato”, fermo il disposto dell’Art. 89 - “Assi-curazione parziale”, a completamento di quanto indicato nell’Art. 88 - “Valore dei beni assicurati e deter-minazione del danno”, sono compresi anche i costi e/o oneri di urbanizzazione che l’Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati nonché i maggiori co-sti di ricostruzione che dovessero comunque gravare sull’Assicurato stesso in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione (es. maggiori costi per norme di ricostruzione antisismica, per nuova normativa sul sovraccarico neve, ecc.).

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'Art. 90 - “Limite massimo dell’indennizzo”.

Art. 22| Onorari di riprogettazione del fabbricato

AXA indennizza, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A (compreso quanto disci-plinato dalle Condizioni Speciali e dalle Garanzie Complementari espressamente richiamate in polizza), fermo restando quando previsto dall'Art. 90 - “Limite massimo dell’indennizzo”:

- gli onorari di riprogettazione del fabbricato di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito al fabbricato, sempre che l'importo del-la parceldel-la non ecceda quelli previsti dalle tabelle del redel-lativo ordine professionale e non riguardi pre-stazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 2% della somma assicurata all'unità tecnica A1 -

“Fabbricato“, con il limite massimo di indennizzo di 6.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 23| Contenuto all'aperto

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A, ma fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limitazioni delle singo-le garanzie (compresa la Franchigia per sinistro operante in base al tipo di evento accaduto), anche il macchinario e le merci posti all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda.

Sono compresi il macchinario, l'attrezzatura e le merci, posti su automezzi in sosta durante le operazioni di carico e scarico (fermo quanto previsto per le merci già garantite da specifica polizza trasporti, come indicato al punto 5) dell’Art. 16 – “Cose escluse dall’Assicurazione”).

A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 18 – “Delimitazioni di garanzia”, punto 3) lettera e), esclusi-vamente per i negozi e le attività di bar e ristorazione (quali ristoranti, pizzerie, pub, bar, pasticcerie e simi-li), si intendono in garanzia i danni direttamente causati a tende per esterno da: uragano, bufera, tempe-sta, grandine, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, tromba d'aria.

Sono comprese in garanzia esclusivamente le tende per esterno (anche motorizzate) ancorate al fabbrica-to oppure le tende per esterno con robuste strutture portanti verticali in legno e/o metallo, con supporti in cemento o saldamente ancorate o imbullonate al suolo, escluso quanto posto sottotetto.

Restano comunque esclusi i danni subiti da ombrelloni, gazebo e tende non ancorate al suolo o con carat-teristiche inferiori a quanto sopra indicato.

L’estensione di garanzia tende per esterno è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro e con un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 2.500,00 euro.

Art. 24| Contenuto presso terzi e presso fiere o mostre

Il macchinario, l’attrezzatura, gli stampi e le merci si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di sini-stro indennizzabile a termini della presente Sezione A, fermo quanto previsto dalle esclusioni e dalle limi-tazioni delle singole garanzie (compresa la Franchigia per sinistro operante in base al tipo di evento acca-duto), presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi attestanti la movimentazione delle merci e/o del macchinario, attrezzatura, stampi.

Relativamente a tale estensione di garanzia AXA non indennizza i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto, anche se richiamate in polizza.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza per sinistro del 20% della somma assicurata all'unità tecnica A2 – “Contenuto” con il massimo di 250.000,00 euro per sinistro, e con il sotto-limite di 10.000,00 euro per gli stampi.

Art. 25| Trasloco delle cose assicurate

Qualora l’Assicurato traslochi presso altra ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Re-pubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l’assicurazione vale, per l’unità tecnica A2 -

“Contenuto”, su entrambe le ubicazioni dall’inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall’avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall’Art. 5 -“Aggravamento del rischio”, se il trasloco comporta aggravamento di rischio. La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso la fat-tura o da diversa documentazione emessa dall’impresa di trasloco o di trasporto di cui l’Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

L’Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modi-fiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l’assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Art. 26| Rottura di lastre o insegne

AXA rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre (o insegne) dell'attività as-sicurata, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché quelle causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, pertinenti il fabbricato qualora assicurata l’unità tecnica A1 - “Fabbricato/Rischio Locativo” e/o pertinenti il contenu-to qualora assicurata l’unità tecnica A2 - “Contenucontenu-to".

Questa garanzia è prestata, sino ad un massimo di indennizzo di 2.500,00 euro per sinistro e per annuali-tà assicurativa. Resta a carico dell’Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 150,00 euro e un limi-te di indennizzo di 2.500,00 euro per singola lastra/insegna/lucernario.

Relativamente alla presente garanzia non sono indennizzabili:

- le rotture derivanti da crollo di fabbricato o di distacco di parti di esso, cedimento del terreno o asse-stamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco;

- le rotture derivanti da lavori effettuati sulle lastre o rimozione delle medesime, su sostegni o cornici sulle quali sono collocate;

- le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne e di sorgenti luminose;

- i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, nonché quelli a lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;

- le lastre che presentano semplici scheggiature o rigature;

- le lastre aventi valore artistico;

- i danni indiretti, conseguenti alla rottura di lastre o insegne.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende la sostituzione dei tubi o delle lette-re bruciati.

Art. 27| Spese di ricerca e riparazione del guasto

In caso di danno indennizzabile in base alla garanzia fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido anche da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) a seguito di rottura accidentale delle condutture, si rimborsano, se assicurata l’unità tecnica -“Fabbricato”-, le spese di ricerca e riparazione guasti:

a) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli, contro-soffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua o altro li-quido;

b) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto a) per la demolizione od il ripristi-no di parti del fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti o per lo smontaggio e rimon-taggio di pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;

c) necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca;

sino ad un limite massimo di indennizzo di 5.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la Franchigia C indicata nella scheda di polizza, la franchigia si applica una sola volta e non si cumula con quella dei danni da fuoriuscita di acqua condotta od altro liquido.

Sono comprese con un sottolimite di indennizzo di 2.500,00 euro per sinistro, le spese per riparare o sosti-tuire le parti di condutture e relativi raccordi relative a:

1) tubi interrati (anche se escluso il danno diretto);

2) danno indennizzabile in base a danni da gelo che comporti spargimento d’acqua od altro liquido (come previsto dal punto 7) dell’Art. 18 – “Delimitazioni di garanzia”).

Sono indennizzabili in caso di dispersione di gas a valle del contatore, anche le spese sostenute per ripa-rare o sostituire le parti di condutture gas e relativi raccordi pertinenti il fabbricato, qualora assicurata l’unità tecnica A1 - “Fabbricato” e/o pertinenti il contenuto, se trattasi di opera addizionale di impiantisti-ca apportata dal loimpiantisti-catario, qualora assicurata l’unità tecniimpiantisti-ca A2 - “Contenuto". Questa estensione è pre-stata con una franchigia di 150,00 euro per sinistro e sino a concorrenza di 1.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 28| Atti di terrorismo

A parziale deroga dell’Art. 17 - “Esclusioni”, lettera a) punto 6) della Sezione A, AXA risponde dei danni di-retti e materiali alle cose assicurate, determinati da eventi non altrimenti esclusi, causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all'80% della somma assicurata per singola partita comunque col massimo di 5.000.000,00 euro per sinistro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% con un minimo di 2.500,00 euro o, se superiore, con un minimo pari alla franchigia B indicata in polizza.

L’assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipen-dentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s’intende l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

Art. 29| Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate

Premesso che la presente condizione di assicurazione si applica unicamente per le unità tecniche A1 -

“Fabbricato (o Rischio Locativo)” ed A2 - “Contenuto”, a parziale deroga dell'Art. 89 - “Assicurazione par-ziale”, se dalle stime fatte al momento del sinistro risultasse un eccedenza di somma assicurata su una unità tecnica, tale eccedenza sarà riportata a beneficio dell'unità tecnica insufficientemente assicurata in proporzione del relativo maggior premio in eccesso.

La compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stessa ubicazione.

Art. 30| Modifiche e variazioni fabbricato e macchinario

Fermo quanto previsto all’Art. 5 - “Aggravamento del rischio” è in facoltà del Contraente o dell’Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e macchinari aggiungendo, anche nuovi fabbricati e mac-chinari, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l’obbligo di darne avviso ad AXA.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni, e fermo restando quanto disposto dall’Art. 89 - “Assicurazione parziale”.

In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di macchinari, l’assicurazione si intende operan-te in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei maoperan-teriali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d’opera nell’area dell’azienda.

Art. 31| Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi

Qualora il Contraente/Assicurato sia soggetto ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato pre-ventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative, ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza viene liquidato, per la presente Sezione A, per i danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio, previa applicazione di uno scoperto del 10%;

- tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotag-gi, previa applicazione di uno scoperto del 20%;

- altri eventi indennizzabili ai termini della Sezione A - “Incendio All Risks” nessuna variazione rispetto ai limiti previsti in scheda di polizza.

Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come mini-mo di scoperto.

Se al momento del sinistro i beni assicurati danneggiati si trovano in stabilimenti o locali separati inattivi non utilizzati da più di 6 mesi o incustoditi da più di 45° giorni, ogni sinistro indennizzabile a termini di po-lizza verrà liquidato, per la presente Sezione A, per i danni diretti e materiali alle cose assicurate verificati-si in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio, previa applicazione di uno scoperto del 10%;

- tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotag-gi, previa applicazione di uno scoperto del 20%;

- altri eventi indennizzabili ai termini della presente Sezione A nessuna variazione rispetto ai limiti pre-visti in polizza.

Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come mini-mo di scoperto.

Nel documento Protezione Impresa Azienda Protetta (pagine 26-30)