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Condizioni Speciali (Sempre operanti)

Nel documento Protezione Impresa Azienda Protetta (pagine 55-59)

Art. 66| Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro

A parziale deroga del seguente Art. 72 - “Esclusioni”, lettera d) punto 2), AXA presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 63 - “Oggetto dell'assicurazione”, anche se l'autore del furto sia un pre-statore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 67| Furto con rottura dei vetri delle vetrine

L’assicurazione furto è estesa ai furti commessi dall’esterno attraverso maglie di saracinesche o luci nell’inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante.

L’assicurazione furto è estesa ai furti commessi dall’esterno con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nei locali contenenti le cose assicurate (c.d. Furto con spaccata).

Art. 68| Contenuto presso terzi

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intende assicurato il contenuto, limitatamente a macchinario (esclu-si: attrezzi e utensili), attrezzatura e merci, presso terzi in deposito e/o lavorazione, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata all'unità tecnica C1 - “Contenuto Furto”, con il massimo di 20.000,00 eu-ro per sinisteu-ro e per anno assicurativo.

L'assicurazione operante per le garanzie furto e rapina, è valida in Italia e Repubblica di San Marino, in lo-cali aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura conformi a quanto previsto all’Art. 62 - “Caratte-ristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati” e dall’Art. 65 - “Mezzi di chiusura dei locali ed operativi-tà della garanzia”. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire documenti giustificativi at-testanti la movimentazione di detti beni.

Art. 69| Contenuto presso fiere e mostre

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate il macchinario, le merci ed attrezzature presso fiere e mostre a cui l'Assicurato partecipi direttamente, ubicate in Italia, Repubblica di San Marino o in paesi dell’Unione Europea.

La presente garanzia operante per le garanzie furto e rapina, prescinde dalle caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura ed è prestata fino a concorrenza del 20% della somma assicurata all'unità tecnica C1 - “Contenuto Furto”, con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20%

rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 70| Furto pannelli solari o impianti fotovoltaici

A parziale deroga dell’ultimo comma dell’Art. 61 - “Beni assicurati”, l’assicurazione furto è estesa al furto di pannelli solari o impianti fotovoltaici esclusivamente montati ed ancorati al tetto.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del 50% della somma assicurata all'uni-tà tecnica C1 - “Contenuto Furto”, con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

Se al momento del sinistro i pannelli solari o impianti fotovoltaici sono coperti per il rischio furto da speci-fica polizza separata, la presente estensione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammon-tare che risulta coperto da tale altra assicurazione.

Art. 71| Indennizzo enti particolari

AXA indennizza il costo del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione degli enti particola-ri (compresi i supporti dati), particola-ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezio-ne, artistico o scientifico.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro e sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla unità tecnica C1 - “Contenu-to Fur“Contenu-to”, fermo restando quan“Contenu-to previs“Contenu-to al successivo Art. 90 - “Limite massimo dell’indennizzo”.

Che cosa non è assicurato

Art. 72| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, naziona-lizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in relazione con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni ra-dioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi;

c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a re-sponsabilità illimitata;

d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;

2) da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve risponde-re, eccetto quanto previsto dall’Art. 66 - “Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro”;

3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;

4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, entro il secondo grado;

e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;

f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;

g) subiti dai beni all'aperto (salvo quanto previsto dall’Art. 70 – “Furto pannelli solari o impianti fotovol-taici” e quanto previsto dalla Garanzia Complementare “Veicoli e/o Natanti all’aperto nell’area cintata in uso all’Assicurato”, se operante);

h) derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa (salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia complementare C7 – “Furto con destrezza”);

i) subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi (salvo - se operante - quanto indicato alla Condizione Aggiuntiva (C828)

“Distributori automatici”);

j) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi non ri-guardanti la materialità delle cose assicurate.

Relativamente ai rischi stazioni di servizio e autolavaggi (contraddistinti dai codici attività 9210 e 9212) si precisa che l’assicurazione non è operante per il carburante posto in serbatoi interrati, né per i valori ripo-sti nelle colonnine self service per il rifornimento di carburante o per l’attivazione dell’autolavaggio né per i guasti cagionati dai ladri alle suddette colonnine self service (salvo - se operante - quanto assicurabile con la specifica estensione di garanzia opzionale (C212) “Stazioni di servizio e/o autolavaggi”).

Art. 73| Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato

Qualora il furto, la rapina o l’estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all’azienda o all’Assicurato, AXA corri-sponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

L’importo liquidabile viene ridotto al 75%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello pre-visto all'Art. 65 - “Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia” o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla polizza. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una fran-chigia, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

La suddetta riduzione di indennizzo non si applica qualora i veicoli utilizzati per l'asportazione dei beni as-sicurati siano asas-sicurati per la R.C.A. con AXA.

Art. 74| Esistenza di procedure concorsuali

Qualora il Contraente/Assicurato venga assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concor-dato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straor-dinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative, AXA corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L’importo liquidabile viene ridotto al 70%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello pre-visto all'Art. 65 - “Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia” o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla polizza. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una fran-chigia, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Art. 75| Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del sinistro le merci assicurate sono coperte da assicurazione per il rischio di furto anche da polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che ecceda i valori coperti dalle polizze di sicurtà, e sino a concorrenza della somma assicurata.

Il Contraente o l’Assicurato è obbligato in caso di sinistro a dare visione alla Società della o delle polizze originali di sicurtà concernenti le merci colpite dal sinistro.

Art. 76| Trasloco delle cose assicurate

Qualora l’Assicurato traslochi presso altra ubicazione entro i confini della Repubblica Italiana, della Re-pubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, l’assicurazione vale per l’unità tecnica C1 -

“Contenuto Furto” su entrambe le ubicazioni dall’inizio del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno dall’avvenuto inizio, fermo quanto previsto dall’Art. 5 -“Aggravamento del rischio”.

Per la nuova ubicazione la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata all'unità tecnica C1 - “Contenuto Furto”, e comunque con il limite massimo di indennizzo di 20.000,00 euro per sinistro.

La data di inizio dovrà essere documentata mediante bolla di accompagnamento e/o fattura accompa-gnatoria, emessa dall’impresa di trasporto.

L’Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di ubicazione al fine di apportare le necessarie modi-fiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l’assicurazione resterà sospesa sulla nuova sede sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

Come si indennizza

Art. 77| Criteri e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 89 - “Assicurazione parziale”.

Relativamente all’unità tecnica C1 - “Contenuto Furto”, la garanzia è prestata con i seguenti limiti di in-dennizzo:

- 10% della somma assicurata, con il massimo di 10.000,00 euro per singolo oggetto relativamente a quadri, tappeti ed oggetti d'arte (o pezzo di singola collezione). Qualora la raccolta o collezione venga asportata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, esclu-so qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione;

 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000,00 euro per sinistro per merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza (compresi co-se assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi), purché inerenti l'attività assicurata.

Si precisa che nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell’attività svolta;

- 10% della somma assicurata, con il massimo di 3.000,00 euro, per valori, ovunque riposti sempre che collocati all’interno dei locali contenenti i beni assicurati. Se i valori sottratti erano custoditi in cassa-forte a muro o cassacassa-forte mobile di peso non inferiore a 200 Kg., i suddetti limiti si intendono raddop-piati, sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti dall'Art.

63 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera a), abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso. I due limiti non sono cumulabili tra loro;

- 5% della somma assicurata, con il massimo di 3.000, euro per sinistro e comunque con il limite di in-dennizzo di 500,00 euro per singolo oggetto relativamente a effetti personali dell’Assicurato o dei suoi addetti.

Inoltre sono operanti i seguenti limiti di indennizzo, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 90 -

“Limite massimo dell’indennizzo”:

1) 3.000,00 euro per sinistro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, per la garanzia gua-sti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi, di cui all'Art. 63 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera d);

2) 10% della somma assicurata alla unità tecnica C1 - “Contenuto Furto”, con il massimo di 3.000,00 eu-ro per sinisteu-ro, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, per la garanzia atti vandalici di cui all'Art. 63 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera e);

3) 10%, della somma assicurata alla unità tecnica C1 - “Contenuto Furto”, con il massimo di 3.000,00 euro per sinistro, per la garanzia portavalori di cui all'Art. 63 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera f).

AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 10% ri-manente a carico dell'Assicurato stesso;

4) 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, con il minimo di 1.000,00 euro ed il massimo di 3.000,00 euro per sinistro, per la garanzia spese ed onorari dei periti di cui all'Art. 63 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera g) ;

5) 1.500,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, complessivamente per le garanzie spese sostenu-te per la duplicazione di documenti personali e per spese di sostituzione delle serrature o per mi-gliorare i mezzi di chiusura o per spese documentate per temporanea vigilanza, di cui all'Art. 43 -

“Oggetto dell'assicurazione”, lettera h) ed i).

Art. 78| Selling price (Merci al prezzo di vendita)

Qualora risultino sottratte o danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicura-te dall'acquirenassicura-te, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotassicura-te le spese risparmiaassicura-te per la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest’ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

 le merci sottratte o danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;

- l’avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto.

Nel documento Protezione Impresa Azienda Protetta (pagine 55-59)