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Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto

2.2.1 Conferimento e accettazione dell'incarico

Il Decreto Legislativo n. 39 del 2010, come descritto nel precedente capitolo al paragrafo 1.5.2 dedicato alla riforma della normativa concernente la revisione legale dei

15 Le condizioni previste alla lettera b del comma 3 dell'articolo 2 prevedono che sia prevista reciprocità

di trattamento nei confronti dei revisori italiani e che i revisori stranieri che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 debbano necessariamente superare una prova attitudinale, in lingua italiana, concernente la normativa nazionale rilevante.

43 conti, descrive le società che debbono, o che possono, dotarsi di un soggetto deputato allo svolgimento della revisione legale dei conti.16

A dettare le regole di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti è sempre il decreto legislativo 39/2010 che reca all'articolo 13 le modalità di affidamento di tale attività: l'incarico viene conferito dall'assemblea degli azionisti su proposta motivata dell'organo di controllo, come anticipato nelle società non quotate che non sono enti di interesse pubblico l'incarico ha durata triennale con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e può essere rinnovato senza limitazioni. Sempre all'articolo 13 dello stesso decreto è previsto che deve esservi una delibera assembleare che stabilisca il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti per tutta la durata del suo incarico e degli eventuali criteri per il suo adattamento17.

Per garantire l'efficacia della revisione il revisore, nell'accettare l'incarico propostogli, deve valutare in via preliminare la sussistenza di determinati paradigmi essenziali concernenti la propria condizione nei confronti della società conferente l'incarico, tali principi trovano elencazione nel principio di revisione internazionale Isa Italia numero 200 alle voci A14-A17 contenute nel paragrafo denominato "Principi etici di riferimento per la revisione contabile di bilancio"18, e sono:

• indipendenza

• integrità

• obiettività

• la competenza e la diligenza professionale

• la riservatezza

16

Si rimanda alla lettura del paragrafo 1.5.2 per la descrizione analitica delle società a cui è rivolta la riforma.

17 Le modalità di determinazione del corrispettivo sono previste all'articolo 10 co. 9 e 10 i quali

prevedono che il compenso non possa essere condizionato ai risultati della revisione stessa e che tale corrispettivo debba garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro posto in essere dal revisore.

18 Tali principi etici derivano direttamente dalle parti A e B del Code of Ethics for Professional

Accountants redatto dall'IFAC (International Federation of Accountants) integrate dalla normativa nazionale ove questa risulti più stringente.

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• il comportamento professionale

• il controllo di qualità

Questo elenco definisce la condizione che il revisore deve mantenere rispetto all'incarico nonché le caratteristiche tecniche che egli deve possedere nello svolgere la sua attività, questa fase di valutazione preliminare all'accettazione dell'incarico è tesa alla verifica della sussistenza di detti principi i quali, se rispettati, garantiscono una revisione legale dei conti conforme a quello che è il principale obiettivo della stessa che vale la pena richiamare in questa sede:

"Acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile nonché emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore."19

2.2.2 Interruzione prematura dell'incarico: revoca, dimissioni e risoluzione consensuale

All'assemblea è demandata anche la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti che può intervenire nel caso in cui ricorra giusta causa20 sentito in ogni caso l'organo di controllo, contestualmente all'eventuale delibera di revoca dell'incarico l'assemblea dovrà provvedere al conferimento dell'incarico ad un nuovo soggetto.

19 Principio di revisione Isa Italia nr. 200 punto 11

20 Ai sensi dell'articolo 13 co. 3 del D.Lgs. 39/2010 non costituisce giusta causa di revoca dell'incarico di

revisione legale dei conti la divergenza di opinioni sui principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio.

45 L'interruzione del rapporto può derivare anche dal revisore o dalla società di revisione incaricati della revisione legale dei conti, costoro, infatti, possono dimettersi dandone il congruo preavviso alla società, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno; il giusto preavviso, inoltre, può non essere concesso dal soggetto incaricato quando si ravvisino casi di grave e comprovato impedimento all'attività di revisione. È previsto inoltre il caso di risoluzione consensuale del contratto con il quale è stato conferito l'incarico di revisione, in questi casi non è previsto il risarcimento del danno in quanto la risoluzione è voluta da entrambe le parti.21

Nei casi di dimissioni e risoluzione consensuale del contratto i soggetti incaricati debbono necessariamente continuare a svolgere l'attività di revisione legale dei conti fino a quando non interverrà la delibera assembleare che conferirà l'incarico ad un nuovo soggetto o, in mancanza di questa, fino a sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale.22

Qualsiasi fattispecie che comporti l'interruzione prematura dell'incarico comporta l'obbligo in capo alla società sottoposta a revisione e al soggetto incaricato di riferire al Ministero dell'economia e delle finanze riguardo alle ragioni che hanno determinato lo scioglimento del rapporto, negli enti di interesse pubblico l'informativa deve pervenire alla Consob.

2.3 Comportamenti a cui è tenuto il revisore legale dei conti