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Soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di revisione

Conferimento e accettazione dell'incarico, 2.2.2 Interruzione prematura dell'incarico: revoca, dimissioni e risoluzione consensuale, 2.3 Comportamenti a cui è tenuto il revisore legale dei conti nell'espletamento della sua attività, 2.3.1 Scambio d'informazioni, 2.3.2 Scetticismo professionale, 2.3.3 Il code of ethics dell'Ifac, 2.4 Pianificazione della strategia di revisione, 2.4.1 Documentazione della pianificazione, 2.5 Il campionamento, 2.6 Elementi probativi dei controlli, 2.7 La relazione di revisione, 2.7.1 Tipologie di giudizio del revisore)

Introduzione

L'approccio moderno alla revisione legale dei conti è dettato dai principi internazionali di revisione Isa che descrivono i passaggi essenziali dello svolgimento dell'attività di revisione, il revisore infatti deve:

• conoscere in modo ampio l'impresa e il suo contesto operativo per poter esprimere una prima valutazione nel rischio di riscontrare errori significativi nei documenti contabili;11

• pianificare in autonomia l'attività di revisione e di definizione del rischio;

• pianificare in autonomia l'attività di revisione e di definizione del rischio anche in risposta ad eventuali situazioni o fatti sopraggiunti durante l'applicazione

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40 delle procedure di controllo al fine di mantenere un accettabile livello di significatività;

• svolgere concretamente le procedure pianificate al fine di acquisire gli elementi probativi necessari al raggiungimento della ragionevole certezza che gli consenta un'emissione consapevole del giudizio sul bilancio;

• valutare ed analizzare i risultati ottenuti dalle procedure di controllo;

• redigere la relazione di revisione.

Tuttavia l'attività di revisione non può essere inquadrata come il mero svolgimento delle sopraesposte attività in quanto sarebbe ristretto, e non di poco, il reale campo d'azione che il revisore è chiamato a coprire.

Questo capitolo tratterà appunto l'insieme delle attività operative svolte dal revisore legale dei conti a partire dalla definizione dell'insieme dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di revisione passando per il conferimento dell'incarico e alla successiva accettazione dello stesso12 continuando con la pianificazione e l'analisi delle procedure messe in atto, arrivando infine alla descrizione del rapporto finale del revisore ovvero la relazione del revisore.

2.1 Soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di revisione

L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro istituito con il decreto D.Lgs. 39/2010 che reca rispettivamente agli artt. 6 e 7 le modalità con cui richiedere l'iscrizione al registro e il contenuto informativo dello stesso. La principale novità apportata dall'istituzione di detto Registro è rinvenibile nel successivo art. 8 che istituisce la sezione dedicata ai revisori inattivi, ovvero una sezione del registro dedicata

12 L'accettazione dell'incarico non si configura come mera presa in considerazione di un'opportunità

lavorativa: si innesca in questa fase uno studio preliminare delle caratteristiche dell'incarico offerto raffrontate con le capacità del soggetto indicato dall'assemblea, sarà quest'ultimo che al termine delle proprie valutazioni arriverà alla decisione finale di presa in carico, o meno, dell'attività di revisione offertagli.

41 agli iscritti che non abbiano preso parte a nessun incarico di revisione per almeno un triennio o che ne abbiano fatto apposita richiesta. A seguito dell'iscrizione nella sezione del registro dei revisori inattivi, il soggetto non dovrà prendere più parte ai programmi di aggiornamento professionale previsti dall'art. 5 dello stesso decreto in materia di formazione continua.13

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs 39/2010 possono richiedere l'iscrizione a tale registro le persone fisiche che:

a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso Decreto;14

d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4 dello stesso Decreto

Per quanto concerne la possibilità di iscrizione al Registro da parte delle società sono rinvenibili al comma 4 dello stesso articolo 2 le condizioni da soddisfare per ottenere tale iscrizione:

a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati

13 Per poter assumere nuovamente incarichi di revisione legale gli iscritti alla sezione revisori inattivi

devono partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento secondo le modalità stabilite dal MEF e dal ministero della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.

14 Il tirocinio, di durata triennale, tende a far acquisire le conoscenze proprie dell'attività di revisione e alla

loro concreta applicazione al fine di superare l'esame di idoneità professionale e di svolgimento dell'attività di revisione legale.

42 all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;

e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.

Il comma 3 dello stesso articolo 2 definisce le condizioni15 che permettono lo svolgimento dell'attività di revisione in Italia da parte di soggetti che la svolgono in uno degli Stati membri dell'Unione europea. Come previsto dal comma 7 i requisiti di cui al comma 3 sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con regolamento individuando inoltre i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.

2.2 Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del