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Il decreto legislativo numero 39 del 2010, all'articolo 14, definisce le modalità di stesura della relazione di revisione da parte dei soggetti abilitati, il tal senso la relazione deve contenere un'intestazione che porti il titolo di "relazione di revisione" affinché possa essere distinta dalle relazioni emesse dagli organi di amministrazione e controllo27 e deve indicare i destinatari della stessa ovvero l'assemblea dei soci. Il corpo della relazione viene suddiviso in tre paragrafi:

1.

il primo paragrafo, detto paragrafo introduttivo, contiene l'identificazione del bilancio assoggettato a revisione inclusi la data ed il periodo di riferimento dello stesso nonché la definizione delle diverse responsabilità riferibili ai redattori di bilancio per quanto concerne la veridicità e la correttezza delle informazioni ivi contenute28;

27 Nel qual caso l'organo di controllo fosse anche responsabile della revisione legale dei conti, deve

necessariamente tenere separata la relazione di revisione da quella tipica dell'organo di controllo. E' lasciata possibilità all'organo di controllo di redigere un unico rapporto contente le due relazioni purché siano esposte di un due parti distinte.

28 Il compito del revisore è quello di esprimere un giudizio sul bilancio in base alla revisione legale svolta,

come si è detto l'attività di revisione è svolta attraverso uno studio campionario della realtà aziendale volto ad ottenere una "ragionevole certezza" di correttezza nell'emissione del giudizio sul bilancio, non

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2.

il secondo paragrafo contiene la descrizione della natura e della portata delle procedure di controllo attuate dal revisore specificando i criteri29 e i principi professionali seguiti nell'espletamento dell'incarico, la descrizione del lavoro svolto e l'indicazione dell'affidabilità dello stesso per la corretta formazione di una base su cui emettere un giudizio professionale sul bilancio nonché un riferimento alle attività di controllo legale dei conti dell'esercizio precedente per ottemperare al dato normativo che vuole la comparabilità dei dati nel tempo; 3. il terzo paragrafo contiene l'espressione del giudizio di revisione30 e il giudizio

di coerenza della relazione sulla gestione (la cui redazione è a cura degli amministratori) con il bilancio. Detto paragrafo può essere integrato dal cosiddetto "paragrafo d'enfasi", tale paragrafo viene solitamente inserito dopo il giudizio di revisione e prima del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione e contiene richiami agli elementi di informativa del bilancio che non inficiano il giudizio sullo stesso ma che il revisore ritiene necessario porre in evidenza ai utilizzatori delle comunicazioni sociali.

Il corpo della relazione, formato dai sopraesposti paragrafi, viene completato dall'indicazione della data della relazione31, dall'indirizzo del revisore che ha stilato la relazione nonché dalla sua firma32.

assolve quindi ad una funzione assolutamente garantistica delle asserzioni di bilancio.

29 L'ampiezza e la profondità delle procedure dipendono dalle caratteristiche intrinseche e dalle

dimensioni dell'impresa soggetta a revisione.

30

Si rimanda a tal proposito al paragrafo 2.7.1 per l'approfondimento delle differenti tipologie di giudizio nonché al paragrafo 1.3 per quanto riguarda la considerazione del principio di continuità aziendale nell'emissione del giudizio di revisione.

31 Ai sensi dell'articolo 2429 del Codice Civile, è prescritto al responsabile della revisione di depositare la

relazione di revisione entro e non oltre il sedicesimo giorno antecedente la data prevista per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio cui tale relazione si riferisce.

32 Nel caso in cui la relazione sia redatta da una società di revisione verrà indicato il nome della stessa ed

il nome del responsabile della revisione, nel caso in cui la relazione sia redatta dal collegio sindacale devono essere indicati e controfirmati tutti i nomi dei sindaci accompagnati dal ruolo che hanno ricoperto all'interno dell'organo di controllo.

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2.7.1 Tipologie di giudizio del revisore

Nella relazione finale di revisione si trova un paragrafo dedicato al giudizio finale di revisione il quale può essere essenzialmente di quattro tipi disciplinati dall'articolo 14 del decreto legislativo 39 del 2010 denominato. Anticipando quanto trova trattazione nei capitoli successivi vengono di seguito elencate le tipologie di giudizio che il revisore può esprimere:

• giudizio senza rilievi, quando il revisore non abbia riscontrato errori, irregolarità o altri fatti e situazioni che superino il livello di significatività fissato; nel qual caso questi errori non risultino significativi ma il revisore non li percepisse come irrilevanti quest'ultimo potrebbe inserire tali segnalazioni nei cosiddetti «paragrafi d'enfasi» per integrare l'informativa complessivamente fornita;

• giudizio con rilievi, quando il revisore si fosse imbattuto in una di queste due circostanze:

1. limitazione dell'attività di verifica non così gravi da comportare l'emissione di un'impossibilità di esprimere un giudizio

2. siano emersi in sede di applicazione delle procedure di controllo degli errori o dei disaccordi riguardanti una o più asserzioni di bilancio segnalati alla direzione che successivamente non ha provveduto al recepimento di tali segnalazioni. In ogni caso i sopracitati errori non devono essere così gravi da comportare l'emissione di un giudizio avverso;

• giudizio negativo, quando gli errori o i punti di disaccordo non corretti siano significativi e che quindi comportino l'impossibilità per il soggetto incaricato della revisione di condividere il documento di bilancio;

• impossibilità di esprimere un giudizio, questo tipo di valutazione diviene obbligatoria quando le limitazioni alle attività di verifica del revisore sono tali da non consentire allo stesso di raggiungere una ragionevole certezza nell'emissione del giudizio di revisione.

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CAPITOLO TERZO: L'INDIPENDENZA

DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

(Introduzione, 3.1 Il caso Enron, 3.1.1 Cenni storici, 3.1.2 Lo scandalo finanziario ed il