• Non ci sono risultati.

2. La nuova direttiva 2013/55/ue e le modifiche da essa apportate

2.12 Considerazioni conclusive

In considerazione del fatto che gli Stati membri hanno recepito da pochissimi mesi negli ordinamenti nazionali la presente direttiva, e che solo il breve-medio periodo82

82 Non potrà, infatti, essere valutata la portata e l’efficacia della

direttiva sin da subito, ma si dovrà aspettare degli anni per capire se saranno rispettate le prerogative fissate sin dall’inizio in seno

ci dirà quanto ha contribuito quest’ultima normativa sulla materia del riconoscimento delle qualifiche professionali, le conclusioni83 da proporre non possono

essere completamente esatte, ma dovranno essere viste sempre come delle mere ipotesi.

La direttiva ha nutrito fin dalle prime fasi degli atti preparatori del dossier in seno al Parlamento grande interesse, convergendo le diverse volontà delle commissioni competenti, spesso distanti tra loro, nel senso di tutelare alcuni principi, tra cui quello del lavoro, della libertà di movimento e di una sempre maggiore integrazione europea. Le soluzioni percorribili sarebbero potute essere molteplici, come in realtà sono stati poi i passaggi e le evoluzioni che hanno portato al testo attuale, ma tutte hanno teso verso l’introduzione di nuovi elementi, verso la semplicità dei metodi utilizzati e verso la soppressione dei vecchi istituti che penalizzavano gli obiettivi del mercato europeo.

La nuova direttiva è quindi meritevole di segnalazione proprio perché, almeno potenzialmente, introduce tutta una serie di strumenti incisivi, tra i quali spiccano la tessera professionale europea e l’accesso parziale (seppure con tutti i limiti di cui abbiamo già parlato), che potrebbero rappresentare una risposta efficace e adeguata per superare le alte barriere che ostacolavano una maggiore mobilità geografica e occupazionale all’interno del mercato unico, modernizzando altresì le macchinose, lente ed incerte procedure per il

83 Si veda le brevi conclusioni di Capotorti, Nascimbeni e Ambrosini

riconoscimento delle qualifiche professionali utilizzate in passato.

A tal proposito, come abbiamo visto, l’introduzione generalizzata del sistema Imi (e delle procedure per via elettronico-telematico) rappresenta il mezzo principale per raggiungere un regime il più possibile trasparente e flessibile ed ottenere di conseguenza una significativa diminuzione degli oneri amministrativi, senza tuttavia andare ad intaccare o modificare le esigenze di tutela del consumatore. Altra importante modifica è stata quella concernente la soppressione delle piattaforme comuni con l’introduzione dei quadri comuni di formazione, grazie ai quali si è assistito ad una collaborazione sempre più stretta tra la Commissione e gli Stati membri per istituire i quadri stessi, così da permettere il riconoscimento automatico di quelle professioni ivi inserite.

In questo modo il legislatore europeo ha posto le basi per portare a termine quell’ammodernamento che era iniziato in maniera ancora acerba con la direttiva del 2005. Per comprendere e verificare che questi risultati verranno raggiunti, occorrerà innanzitutto che gli Stati si dimostrino recettivi ai principi sottolineati e ai richiami di leale cooperazione amministrativa e di informatizzazione. Occorrerà poi verificare se il sistema della formazione comune possa trovare una sua dimensione oppure se seguirà le infelici sorti del meccanismo che l’ha preceduto.

Infine, si deve auspicare soprattutto che la Commissione provveda sollecitamente ad eseguire i compiti che le

sono stati affidati, tra cui primeggia quello di stabilire le categorie professionali che potranno beneficiare dell’utilizzo della tessera professionale nonché la collaborazione con gli Stati membri per istituire i principi comuni di formazione.

Invero, v’è da dire che un positivo segnale, in questa direzione, si è avuto nell’avvio da parte della Commissione medesima di una consultazione pubblica per l’introduzione di una tessera professionale europea per le professioni d’ingegnere, medico, farmacista, infermiere, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare, che si è chiusa nel giugno del 2014. Tuttavia, proprio con riguardo alla tessera professionale, occorre compiere un’ulteriore osservazione cui avevamo già accennato: permane infatti un elemento di debolezza nella sua ormai compiuta disciplina, evidente species con riferimento alla prestazione di servizi. E’ sicuramente positivo il riparto razionale ed equilibrato di competenze tra Stato membro d’origine e ospitante, evitando così una dispendiosa quanto inutile e scoraggiante duplicazione di oneri per il professionista. Non si è cercato, tuttavia, di compiere quel salto di qualità che avrebbe potuto portare la tessera professionale ad essere concepita come una sorta di “patente”84, richiedibile dal prestatore una volta per

tutte e valevole in tutti gli Stati membri, senza dover ogni volta comunicare in anticipo i propri spostamenti. Per questo motivo può sorgere più di una perplessità in merito all’effettiva utilità pratica della tessera al fine di

84 Come previsto nel secondo paragrafo di questo capitolo, relativo

accrescere la circolazione dei professionisti nel mercato unico. La portata innovativa della tessera sarà difatti da cogliere sotto altri ben visibili punti di vista, quale soprattutto l’informatizzazione del sistema, che dovrebbe realizzare un giusto contrappeso tra automatismo e trasparenza, da un lato, ed esigenze di sicurezza del fruitore delle prestazioni, dall’altro.

L’analisi svolta consente alcune considerazioni conclusive di portata ancor più generale. Può essere dunque affermato che, sotto molti aspetti, il legislatore europeo abbia codificato le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia. Ciò vale in particolare per l’accesso parziale e per il tirocinio professionale: merito della direttiva è disciplinare in maniera chiara e compiuta questi istituti, così come le condizioni e le limitazioni che li accompagnano. Tali limitazioni sono certo più dettagliate di quelle che si rinvengono nella giurisprudenza, ma, al tempo stesso, limitano i contorni inevitabilmente fumosi del diritto pretorio e riducono la discrezionalità degli Stati membri nell’invocarle. Con l’introduzione di tali novità dovrebbero ridursi le situazioni in cui non possono essere invocate le disposizioni della direttiva, e, quindi, circoscriversi l’ambito di applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, che potrà essere soprattutto invocata al fine di chiarire le disposizioni della direttiva e non più le norme del trattato. Tuttavia, considerato che le direttive adottate ex art. 53 TFUE si prefiggono unicamente lo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti attribuiti agli interessi dei trattati, la giurisprudenza della Corte potrà

ancora trovare applicazione nel caso delle professioni non regolamentate e in quello dei diplomi che non rispettano le condizioni per il riconoscimento previste dalle direttive.

CAPITOLO III

3. La libertà di stabilimento degli avvocati