2. La nuova direttiva 2013/55/ue e le modifiche da essa apportate
2.8 Le previsioni poste a tutela del consumatore: il nuovo meccanismo d’allerta
Tra le novità introdotte dalla nuova direttiva ve ne sono anche talune che non puntano direttamente alla rapidità e alla semplificazione del riconoscimento delle qualifiche professionali, bensì guardano alla tutela del consumatore, considerato quale parte debole. Queste novelle soluzioni sono improntate alla cautela nei confronti di quest’ultimo, species ove si vada a lambire
professioni che abbiano ripercussioni concrete e dirette sulla sicurezza e sulla salute dei fruitori. Tra le norme che meritano specifica attenzione sicuramente ai primi posti abbiamo il meccanismo dell’allerta, le conoscenze linguistiche richieste al professionista, l’incremento della trasparenza ed i nuovi centri di sicurezza.
Iniziando con il meccanismo d’allerta, è importante sottolineare che questo istituto era già presente precedentemente, ma è adesso mutuato da quello della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno. Questo meccanismo è ora disciplinato all’art. 56 bis della direttiva del 2013, è attivabile attraverso il sistema Imi e ne vengono previste due diverse procedure, specificate al primo ed al terzo paragrafo. Il sistema ha come obiettivo quello di consentire alle Autorità competenti di informarsi reciprocamente circa episodi di negligenza professionale, ovverosia i casi in cui al professionista venga vietato, limitato o sospeso l’esercizio dell’attività professionale. Anche in questo caso, così come per la tessera professionale europea, il ruolo centrale per garantire uno scambio di informazioni più rapido ed efficace sarà ricoperto dal sistema Imi. Passiamo ad analizzare la disciplina specifica di questo nuovo istituto e, in particolare, le due procedure cui si divide.
La prima procedura77 fa riferimento alle professioni del
settore sanitario (medico generico, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista), a tutti i
professionisti che esercitano attività aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, ove la professione sia regolamentata in detto Stato membro (lettera k) e ai professionisti che esercitano attività relative all’istruzione dei minori, tra cui l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, ove anche in questo caso la professione sia regolamentata dallo Stato membro (lettera l). Tale procedura deve prevedere che “le Autorità competenti di uno Stato membro informino le Autorità competenti di tutti gli altri Stati membri circa un professionista al quale le autorità o le autorità giudiziarie nazionali abbiano limitato o vietato, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio totale o parziale sul territorio di detto Stato membro dell’attività professionale”.
Il paragrafo secondo prevede per queste procedure anche una scadenza: le Autorità competenti, infatti, hanno il dovere di trasmettere le informazioni di cui sopra, mediante un’allerta con il sistema Imi, entro un termine di tre giorni, che decorre dall’adozione della decisione che limita o vieta l’esercizio totale o parziale dell’attività professionale al soggetto in questione.
Ma quali informazioni devono essere trasmesse? A rispondere ci aiuta sempre il secondo paragrafo, il quale precisa che cosa deve contenere la comunicazione di allerta. Le informazioni devono riguardare: a) l’identità del professionista; b) la professione in questione; c) le informazioni circa l’autorità o il giudice nazionale che ha adottato la decisione sella limitazione o il divieto; d) l’ambito di applicazione della misura; e) il periodo della
sua applicazione. Si stabilisce poi al paragrafo 5 che le Autorità competenti di tutti gli Stati membri devono essere informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al primo paragrafo, così come di ogni successiva modifica alla data di scadenza.
La seconda procedura78, di carattere generale, riguarda
invece tutte le professioni nel caso in cui vi sia stata falsificazione della qualifica professionale attestata in giudizio davanti a un giudice di tribunale79. La
sostanziale differenza attiene quindi a tale presupposto, mentre, per quanto riguarda il procedimento e le tempistiche, la situazione risulta essere simile a quella vista in precedenza. Le Autorità competenti di uno Stato membro devono quindi informare le Autorità di tutti gli altri Paesi membri dell’identità e delle altre informazioni riguardanti il professionista entro il solito termine di tre giorni dalla data di adozione della decisione del tribunale.
Gli ultimi paragrafi (n. 6, 7 e 8) dettano delle specificazioni valide per entrambe le procedure. Il sesto prevede che gli Stati membri siano tenuti a informare per iscritto, contemporaneamente all’invio dell’allerta, il professionista nei confronti del quale tale messaggio è stato inviato. In conseguenza a ciò, il professionista può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali decisioni, oppure chiederne la rettifica; in aggiunta,
78 È prevista nel terzo paragrafo.
79 Deve essere garantita la medesima comunicazione tempestiva
anche con riferimento alla scadenza di un divieto, di una restrizione e di ogni successiva modifica.
tale soggetto ha la possibilità di accedere a tutti i mezzi e strumenti di tutela utili a compensare eventuali danni causati da allerte ingiustificate.
Gli ultimi due paragrafi, infine, stabiliscono che i dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all’interno dell’Imi solo fintanto che essi siano validi e che le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al primo paragrafo. Infine, si precisa che la Commissione abbia il potere di adottare atti di esecuzione per l’applicazione del sistema di allerta nei quali saranno incluse le disposizioni sulle Autorità competenti autorizzate a inviare o a ricevere allerte, sulle ulteriori informazioni e procedure intese a completare le allerte, sul ritiro e la conclusione delle allerte, e infine sulle misure intese alla sicurezza durante il periodo di trattamento e di conservazione.
2.9 Segue: il possibile controllo della conoscenza