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Considerazioni conclusive: verso l’introduzione del reato di “circonvenzione di persona anziana”

Sentenze, Ordinanze e Decreti

3. Considerazioni conclusive: verso l’introduzione del reato di “circonvenzione di persona anziana”

In conclusione, l’iter argomentativo seguito dal giudice geno-vese non si discosta dalla recente giurisprudenza in materia di circonvenzione di incapace che, ai fini dell’integrazione dell’elemento obiettivo del reato, richiede la contemporanea sussistenza di tre requisiti: “la minorata condizione di auto-determinazione del soggetto passivo”, “l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo” e “l’induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura” (30).

Se il riscontro in merito allo stato di deficienza psichica del-l’anziana vittima risulta, a nostro avviso, puntuale, inelimina-bili paiono le criticità intorno alla dimostrazione nel nesso di causalità psichica tra la condotta di induzione mediante abuso e la determinazione del soggetto passivo a disporre per testa-mento. Sul punto, il ruolo del giudice del merito si fa estre-mamente delicato, in quanto solamente una rigorosa ricostruzione delle interazioni tra il presunto circonventore e la persona offesa consente di valutarne “il grado di libertà de-cisionale” e l’effettiva assoggettabilità agli stimoli a alle pres-sioni dell’agente (31).

Peraltro, deve rilevarsi - in via soltanto incidentale - come il disegno di legge S. 980, attualmente al vaglio della Com-missione giustizia presso la Camera dei deputati, mosso dal condivisibile intento di assicurare “una più adeguata tutela alle persone anziane”, abbia proposto di introdurre un se-condo comma all’art. 643 c.p., specificamente volto ad in-criminare chiunque abusando “delle condizioni di debolezza e di vulnerabilità dovuta all’età di una persona”, induca taluno al compimento di un atto che comporti effetti pregiudizievoli (32).

Se questa modifica venisse approvata si amplierebbe, perlo-meno a livello testuale, il novero dei possibili destinatari della condotta tipica. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, l’inserimento della nuova ipotesi delittuosa non condurrebbe al potenzia-mento degli strumenti di contrasto al diffuso fenomeno delle

“frodi nei confronti delle persone anziane” ma, al contrario, potrebbe originare problemi di coordinamento con la fatti-specie prevista dal comma 1.

Come osservato pocanzi, sebbene la vecchiaia non costitui-sca, di per sé, un requisito essenziale della fattispecie in esame, la Cassazione si è da tempo attestata nel senso di rite-nere che il diminuito potere di critica e la riduzione delle fun-zioni volitive dovuti all’avanzare dell’età possano integrare gli estremi della condizione di deficienza psichica di cui al primo comma dell’art. 643 c.p. (33). Del resto, anche qualora ve-nisse introdotto il nuovo delitto di “circonvenzione di persona anziana”, occorrerebbe comunque dimostrare la sussistenza, nel caso di volta in volta esaminato, dello stato di debolezza o di vulnerabilità causato dall’età avanzata (34), dovendosi escludere che l’accertamento della responsabilità penale del-l’imputato possa fondarsi sulla presunzione di minorata ca-pacità psichica del soggetto passivo.

Gabriele Ponteprino Dottorando di ricerca in diritto penale Università degli Studi di Genova

Note.

(1) Ai sensi dell’art. 599, comma 2, c.c. vengono considerate “persone interposte” il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona in-capace di ricevere per testamento; pertanto, nel caso di specie, oltre che l’amministratore di sostegno, non avrebbe potuto ereditare nemmeno il figlio (e concorrente nel reato).

(2) Per una completa esegesi del tipo delittuoso si leggano, per tutti: M.

Ronco, Circonvenzione di persone incapaci, in Enc. Giur. Treccani, VI, Roma, 1988, 1 ss., G. Marini, Incapaci (circonvenzione di), in Dig. Disc.

Pen., VI, Torino, 1992, 308 ss., M. Siniscalco, Circonvenzione di persone incapaci, in Enc. Dir., VII, Milano, 1960, 45 ss.

(3) Oggetto di tutela è il patrimonio dell’incapace e la sua libertà di au-todeterminarsi nel compimento di atti aventi carattere patrimoniale; sul punto si vedano, tra gli altri: G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, VII ed., Bologna, 2015, 218; C. Pe-drazzi, Sul soggetto passivo della circonvenzione di incapace, in Riv. it. dir.

proc. pen., 1977, 361; M. Bertolino, Nuovi orizzonti del delitti contro il pa-trimonio nella circonvenzione di incapace e nell’usura, Torino, 2010, passim.

(4) L. Bisori, La circonvenzione d’incapaci, in Trattato di diritto penale, a cura di A. Cadoppi - S. Canestrari - A. Manna - M. Papa, Milano, 2011,

Sezione di diritto penale Sentenze e Ordinanze

672 ss.; nello stesso senso: F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, VI ed, Milano, 2016, 24. Secondo M. Sini-scalco, Circonvenzione di persone incapaci, cit., 46 nella fattispecie di cui all’art. 643 c.p. “la limitazione degli interessi tutelati ai soli interessi pa-trimoniali si attenua e acquista maggior rilevo la particolare condizione dei soggetti verso cui è rivolta la persona”. Peraltro, alcuni autori, pur considerando l’art. 643 un reato mono-offensivo, affermano la natura

“personalistica” del patrimonio, intendendolo quale “bene funzionale all’esplicazione delle esigenze dell’individuo e tutelato in funzione della dignità e dello sviluppo della persona umana”. Sul punto: F. Albano, Il reato di circonvenzione di incapace come presidio della personalità indivi-duale: gli approdi più recenti, in Giur. Mer., 2013, 1982 ss.; L. Tarasco, Cir-convenzione di persone incapaci, in I reati contro il patrimonio, diretto da S.

Fiore, Milano, 2010, 605.

(5) Cfr. C. Colombo, Circonvenzione di incapace. Si apre la forbice riguar-dante la capacità della vittima del reato, in Riv. pen., 2018, 6, 590.

(6) Come rilevato da M. Mattia, Sull’oggettiva riconoscibilità dello stato di deficienza psichica della vittima come presupposto tacito del fatto di circon-venzione di incapaci. Considerazioni critiche a margine di una recente sen-tenza della Suprema Corte, in Giurisprudenza penale web, 2018, 11, 1, l’art.

643 c.p. designa un’ipotesi di reato “a soggetto passivo qualificato”; si tratta di particolari figure criminose “nelle quali l’interesse tutelato fa capo soltanto a determinate categorie di soggetti”. Per un’ampia disamina del ventaglio dei possibili destinatari della condotta illecita si veda: M.

Belli, La circonvenzione di incapace, in Reati contro la persona e contro il pa-trimonio, a cura di F. Viganò - C. Piergallini, Trattato teorico pratico di di-ritto penale, diretto da F. Palazzo - C.E. Paliero, Torino, 2011, 678.

(7) La giurisprudenza sul punto è pacifica. Si richiamano, ex plurimis:

C. Cass., sez. II, sentenza 3 ottobre 2012, n. 40429; C. Cass., sez. II, sen-tenza 25 marzo 2010, n. 15185; C Cass., sez. IV, sensen-tenza 23 aprile 2008, n. 27412.

(8) Si tratta dunque di una nozione riferibile unicamente al paradigma giuridico-convenzionale; così: L. Tarasco, Circonvenzione di persone inca-paci, cit., 615, nonché P. Palladino, Circonvenzione di persone incainca-paci, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. Lat-tanzi - E. Lupo, Milano, 2010, 631 s. Per una chiara definizione del con-cetto di deficienza psichica si legga: M. Ronco, Circonvenzione di persone incapaci, cit., 3.

(9) Sul rifiuto delle presunzioni nel diritto penale, per tutti: F. Caporo-tundo, Presunzioni legali e onere della prova nel processo penale, in Giuri-sprudenza penale Web, 24 gennaio 2017; M. Pelissero, L’incostituzionalità della recidiva obbligatoria. Una riflessione sui vincoli legislativi alla discre-zionalità giudiziaria in Giur. Cost., 2015, 1522 ss.

(10) Trattandosi di un presupposto del reato, “il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sulla assoluta certezza della sua sussistenza”; in questi termini: L. Bisori, La circonvenzione d’incapaci, cit., 678. Sulla complessità del compito demandato all’autorità procedente: P. Pittaro, L’accertamento dello stato di infermità o deficienza psichica quale presupposto del reato di cui all’art. 643 c.p., in Fam. e Dir., 2013, 80.

(11) “Le forme depressive e le manifestazioni di tipo emozionale stret-tamente collegate con l’età fisiologica avanzata” - precisa S. Riondato, sub. art. 643, in Commentario breve al codice penale, a cura di G. Forti - S. Seminara - Zuccalà, Milano, 2017, 3117 - non assumono di per sé rilevanza penale ai sensi dell’art. 643, se non viene concretamente ac-certato un indebolimento tale da rendere l’anziano un minorato psi-chico. Sulla condizione di particolare fragilità del soggetto passivo in età avanzata: M. Monteleone, La tutela dell’anziano in famiglia e nei luo-ghi di ricovero, in Giur. Mer., 2011, 3007 B ss.; A. Pagliaro, Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 41 ss., nonché P. Cipolla, L’anziano vittima dei reati patrimoniali, in Giur.

Mer., 2011, 3019B ss.

(12) Così: C. Barbieri - A. Luzzago, L’affettività dell’anziano nell’ipotesi di circonvenzione di incapace: considerazioni tecnico-valutative, in Riv. it.

med. leg., 2006, 571; gli autori rilevano come “l’indagine della tipologia del rapporto interpersonale permette di cogliere quelle modificazioni della sfera emotivo-affettiva che, al di là di asserite autonomie decisionali ed anche in presenza di sufficienti risorse intellettive, si delineano come una condizione di vulnerabilità tale da integrare una condizione di defi-cienza psichica”; nello stesso senso: E. Mezzetti, Reati contro il patrimonio, in Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso - T. Padovani - A. Pa-gliaro, Milano, 2013, 530.

(13) Affinché sussistano i presupposti di soggettività passiva del reato de quo non occorre che la persona offesa versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere ma è sufficiente il riscontro di “una situazione

sog-gettiva di fragilità psichica derivante dall’età, dall’insorgenza o dall’ag-gravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta al-l’altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio”; vd. C. Cass., sez. I civ., sentenza 19 maggio 2016, n. 10329, C. Cass., sez. II, sentenza 28 feb-braio 2017, n. 9734.

(14) Com’è noto, tale istituto - introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n.

6 - opera a beneficio di soggetti che si trovino in uno stato di menoma-zione fisica o psichica ma non così rilevante da imporre il ricorso a mi-sure ben più gravose per la libertà di autodeterminazione, quali sono, invece, l’interdizione e l’inabilitazione. Per una disamina della figura del-l’amministratore di sostegno: G. Savorani, Le mobili frontiere dell’ammi-nistrazione di sostegno, in Pol. Dir., 2006, 144 ss.; G. Bonilini - F.

Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno, in Il Codice civile. Commen-tario, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2008, passim.

(15) Come acutamente osservato da C. Sabatelli, Delitti contro il patri-monio mediante sfruttamento della condizione della vittima, in I reati contro il patrimonio, a cura di M. De Giorgio - M. Guagliani - S. Tovani, Torino, 2010, 400, la condotta materiale è quindi “duplicemente e disgiunta-mente atteggiata”: verso l’abuso delle condizioni della persona offesa e verso l’induzione.

(16) In questo senso: C. Colombo, Circonvenzione di incapace, cit., 592;

per una chiara definizione del concetto di induzione penalmente rile-vante: M. Siniscalco, Circonvenzione di persone incapaci, cit., 47, secondo cui “l’induzione è un fatto psicologico che si concreta nella influenza esercitata da una volontà su un’altra”.

(17) C. Cass., sez. II, sentenza 11 febbraio 2010, n. 18158.

(18) Cfr. M. Belli, La circonvenzione di incapace, cit., 684. Tra le numerose pronunce di legittimità si richiamano: C. Cass., sez. II, sentenza 13 di-cembre 2013, n. 1419, C. Cass. sentenza 2 luglio 2015, n. 28080; queste sentenze puntualizzano che la “condotta di induzione implichi il compi-mento di attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il sog-getto passivo presti il suo consenso al compimento dell’atto dannoso, con la conseguenza che, ai fini dell’integrazione del reato, non è sufficiente che l’agente si limiti a trarre giovamento dalle menomate condizioni psi-chiche del soggetto passivo”.

(19) L. Cornacchia, Il problema della cd. causalità psichica rispetto ai con-dizionamenti mentali, in Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, a cura di S. Canestrari - G. Fornasari, Bologna, 2001, 230.

Precisamente, la condotta di induzione mediante abuso deve essere causa di due effetti cronologicamente successivi: il compimento di un atto da parte del soggetto passivo e la produzione di un effetto giuridico per lui o per altri dannoso. Così: F. Mantovani, Diritto penale, cit., 250. Sulla portata dell’”evento di disposizione patrimoniale” realizzato dall’inca-pace: D. Falcinelli, L’atto dispositivo nei delitti contro il patrimonio. Selezione e intersezioni del sistema penale, Torino, 2013, 64 ss.

(20) Il progresso operato nel campo delle neuroscienze è notevole ma, ad oggi, non vi sono strumenti in grado di dimostrare il nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento psichico. Sullo sviluppo delle neu-roscienze ed il loro ingresso nel processo penale, si leggano per tutti: F.

Basile - G. Vallar, Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto, in Dir. pen. contemp.-Riv. trim., 2017, 4, 269 ss; C. Grandi, Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi, Torino, 2016, passim; G. Messina, Le neuroscienze nel processo: profili problematici e oriz-zonti prospettici di un nuovo confronto tra scienza e diritto, in Riv. it dir. proc.

pen., 2010, 347 ss.

(21) Per una panoramica sulla giurisprudenza di legittimità: E. Mezzetti, Reati contro il patrimonio, cit., 536.

(22) Si condivide quanto affermato da L. Cornacchia, Il problema della cd. causalità psichica, cit., 230. Tuttavia, autorevole dottrina ha rilevato come la “riduzione” della capacità di autodeterminazione della persona

“istigata” renda l’accertamento processuale del nesso di causalità psichica

“meno ambiguo”, sussistendo una “precisa ed effettiva” interazione tra soggetto passivo e soggetto attivo. Così: L. Risicato, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, Torino, 2007, 43 s.

(23) La costante giurisprudenza - considerando il delitto de quo un reato di pericolo - identifica il suo momento consumativo nel compimento dell’atto capace di procurare l’effetto giudico dannoso: v. L. Bisori, La circonvenzione d’incapaci, cit., 690. Parte della dottrina, ritenendo la con-dotta produttiva di un duplice evento, sostiene che il reato sia perfetto allorquando si verifichi l’effetto patrimoniale pregiudizievole. Cfr. F.

Mantovani, Diritto penale, cit., 250. Contraria alla stessa lettera della legge sarebbe invece la tesi che ritiene il reato consumato nel momento in cui Sezione di diritto penale Sentenze e Ordinanze

è compiuta l’opera di induzione. Sul punto: M. Siniscalco, Circonvenzione di persone incapaci, cit., 54.

(24) La sola redazione del testamento non comporta alcun effetto pre-giudizievole: il reato si consuma soltanto “all’atto della ‘apprensione’ che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si so-stanzia il pericolo insito nella induzione”, ossia nel “tempo in cui si ve-rifica il decesso del testatore, condizione per il sorgere del pericolo, o in altra e successiva data ove venga posta in essere ulteriore condotta per il conseguimento del profitto”; v. C. Cass., sez. II, sentenza 2 maggio 2017, n. 20669, C. Cass., Sez. II, sentenza 16 ottobre 2012, n. 45786.

(25) Così: E. Mezzetti, Reati contro il patrimonio, cit., 546.

(26) Cfr. V. Manzini, Delitti contro il patrimonio. Trattato di diritto penale italiano, V. ed., aggiornata da P. Nuvolone - G.D. Pisapia, vol. IX, Torino, 1984, 864.

(27) La sentenza fa espresso riferimento a: C. Cass., sez. II, sentenza 12 febbraio 2016, n. 8837.

(28) Non è infrequente che la circonvenzione sia posta in essere sfrut-tando le condizioni di malattia, di generosità o di fragilità della vittima, mediante l’instaurazione di rapporti squilibrati e duraturi nel tempo. Sul punto: C. Colombo, Circonvenzione di incapace, cit., 592.

(29) Ibidem. In giurisprudenza, ex plurimis: C. Cass., sez. II, sentenza 7 dicembre 2006, n. 40383. Secondo la Cassazione, la prova dell’induzione

“non deve di necessità poggiare su episodi specifici di suggestione e pres-sione morale, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su

elementi indiretti e indiziari o su prove logiche, tratte dal complessivo contesto dei rapporti tra le parti e dagli accadimenti più strettamente connessi al compimento dell’atto pregiudizievole”.

(30) L’assunto in giurisprudenza è pacifico; cfr. C. Cass., Sez. II, sen-tenza 4 aprile 2019, n. 14892; C. Cass., Sez. II, 20 giugno 2013, n. 39144.

Tra le pronunce di merito, per tutte: Trib. Genova, sez. I, sentenza 12 settembre 2016.

(31) Si vedano, diffusamente: C. Barbieri - A. Luzzago, L’affettività del-l’anziano nell’ipotesi di circonvenzione di incapace, cit., 570.

(32) In realtà, nella sua formulazione originaria, il DDL proponeva l’in-serimento del nuovo art. 643-bis c.p. che avrebbe dovuto prevedere l’au-tonomo reato di circonvenzione di persona anziana. Cfr. DDL S. 980, recante “Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di per-sone anziane”. La proposta di legge, approvata con modifiche dal Senato il 12 giugno 2019, è ora in attesa di essere esaminata dalla Commissione II Giustizia presso la Camera dei deputati.

(33) Cfr. supra, par. 2.1.

(34) Contra Servizi studi Senato, Nota breve n. 99, A.S. 980 e 885-A-Mo-difiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane, giugno 2019: “qualora la circonven-zione sia commessa ai danni di una persona in età avanzata sembrerebbe operare una sorta di presunzione circa l’accertamento dello stato di mi-norazione della sfera intellettiva e volitiva della vittima, essendo la con-dizione di debolezza o di vulnerabilità ricollegati espressamente all’età”.

Sezione di diritto penale Sentenze e Ordinanze