Le politiche europee in materia di energia hanno una chiara in- fluenza sulle scelte italiane nel campo delle reti private. L’apertura alla
cesso di terzi. In termini più generali, il legislatore comunitario ha evi- tato di creare una categoria di reti con un regime giuridico completa- mente differente dalle reti di trasmissione e distribuzione. Nello stesso tempo, l’introduzione dei SDC nell’art. 28 dir. 72/09 apre la strada a interventi regolatori che garantiscano alle reti private flessibilità e ridu- zione degli oneri amministrativi. Le previsioni introdotte nella nuova direttiva sull’efficienza energetica rafforzano questa indicazione. La regolazione delle reti pubbliche deve garantire lo sviluppo di reti priva- te qualora si tratti dello strumento ottimale per conseguire gli obiettivi indicati dalla dir. 27/12.
Il legislatore italiano ha a disposizione diverse opzioni per rac- cogliere le indicazioni provenienti dal diritto europeo. La SEN e i futuri piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica sono gli strumenti più adatti per pianificare lo sviluppo delle reti private in modo coerente con le politiche europee. Previsioni più dettagliate sui criteri di regola- zione delle reti private possono essere adottate in sede di attuazione della dir. 27/12, nonché attraverso una revisione della norma italiana in materia di SDC. Quest’ultima dovrebbe allineare le diverse categorie di reti private alla definizione comunitaria. Nello stesso tempo, dovrebbe- ro trovare spazio nella normativa italiana e negli interventi dell’Aeeg soluzioni regolatorie che riducano gli oneri amministrativi in materia di regole tecniche di connessione, diritto di accesso, obblighi di servizio pubblico, rapporti con i gestori di reti pubbliche e attività nel mercato al dettaglio. Indicazioni più dettagliate su ciascuno di questi aspetti sono proposte nel secondo capitolo.
CAPITOLO SECONDO
LA NORMATIVA ITALIANA
IN MATERIA DI RETI PRIVATE
Questo capitolo descrive in dettaglio l’evoluzione del quadro normativo e regolatorio italiano. Come vedremo, si tratta di un quadro tuttora in evoluzione. Se i primi interventi si riferivano a reti private mono-utente, è diventato ben presto chiaro che la crescita della genera- zione distribuita rendeva possibile, e in qualche caso necessario, il ri- corso a reti private multi-utenti. La possibilità di ricorrere alle tecnolo- gie delle reti intelligenti rende tale prospettiva ancora più attraente. Tut- tavia, la transizione verso un sistema elettrico che preveda la coesisten- za di reti pubbliche e di reti private deve superare non pochi ostacoli. Nel corso del paragrafo descriveremo i vari interventi succedutisi nel tempo. La mancanza di una visione d’insieme ha prodotto un regime giuridico estremamente frammentato. Attualmente, gli operatori non di- spongono di alcuna certezza in merito alla convenienza delle scelte di investimento nelle reti private.
Il paragrafo 2.1 descrive le due ipotesi che hanno preceduto lo sviluppo delle reti private, e cioè le linee dirette e le piccole reti isolate. Il paragrafo 2.2 descrive il quadro normativo e regolatorio per i sistemi efficienti di utenza (SEU). Il paragrafo 2.3 si occupa delle reti interne di utenza (RIU). Il paragrafo 2.4 è dedicato alle altre reti private (RPr), diverse da SEU e RIU. Il paragrafo 2.5 discute l’interpretazione fornita dai giudici amministrativi ed i suoi effetti sulla futura regolazione. Il paragrafo 2.6 descrive le critiche all’attuale regime da parte dell’Agcm. Il paragrafo 2.7 ricostruisce la posizione dell’Aeeg in materia di reti
l’attuale quadro normativo e illustra le opzioni disponibili per una sua revisione.
2.1 Linee dirette e piccole reti isolate
Secondo le definizioni contenute nel d.lgs. 79/99, “Linea diretta è la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione” (art. 2, n. 16). Piccola rete isolata è “ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall’interconnessione con altre reti” (art. 2, n. 17).
La definizione italiana di linea diretta sembra meno precisa e più restrittiva rispetto alla definizione comunitaria. Si fa riferimento ad una linea indipendente dal sistema di trasmissione e distribuzione, ma è più corretto ritenere che si tratti di un collegamento complementare. La linea diretta potrebbe essere collegata in uno o più punti alle reti pub- bliche, oppure essere collegata a reti private che sono a loro volta colle- gate a reti pubbliche. Inoltre, la definizione italiana non distingue le due ipotesi introdotte dalla dir. 54/03, e cioè collegamento riguardante un soggetto che non svolge normalmente attività di fornitura di elettricità e collegamento che coinvolge un’impresa fornitrice di elettricità (v. par. 1.1). La definizione è ripetuta nel TIT (art. 1, del. Aeeg ARG/elt 199/11) e nel Glossario del codice di rete Terna.
Per quanto riguarda la disciplina delle linee dirette, il legislato- re italiano si è limitato a rinviare alle regole generali sull’autorizzazione di elettrodotti (art. 3.13 d.lgs. 79/99). Per linee superiori a 120 kV è richiesto il parere del gestore del sistema di trasmissione elettrica. L’ob- bligo di motivazione per il rifiuto dell’autorizzazione è già previsto dal- la disciplina generale del procedimento amministrativo. Sulla scorta della disciplina comunitaria, le uniche ragioni che potrebbero impedire
la costruzione di linee dirette sono legate all’attuazione di obblighi di servizio pubblico. Si noti, inoltre, che secondo quanto prevede l’art. 3.3 d.m. 25 giugno 1999 le linee dirette non sono considerate reti di distri- buzione. Questo significa che alle linee dirette non si applicano le rego- le sul diritto di accesso di terzi e sulla separazione verticale. Come os- servato nel par. 1.1, questa scelta potrebbe essere in contrasto con l’a- pertura alla concorrenza richiesta dalle direttive elettricità.
La definizione italiana di piccola rete isolata ricalca esattamen- te la definizione comunitaria (ma nella versione del 1996). L’art. 7 d.lgs. 79/99 prevedeva un regolamento ministeriale, mai emanato, che ne assicurasse il corretto funzionamento, lo sviluppo delle interconnes- sioni con la rete nazionale e la priorità delle fonti rinnovabili. L’Italia non ha chiesto deroghe alle direttive comunitarie, probabilmente perché non era in grado di dimostrare problemi che giustificassero tali deroghe. Pertanto, le piccole reti isolate sono oggi considerate reti con obbligo di connessione di terzi (v. art. 1 TIT e Glossario codice di rete Terna)1. È
stata, invece, utilizzata la deroga comunitaria che consente di esentare dagli obblighi di separazione i distributori verticalmente integrati le cui reti alimentano meno di 100.000 clienti finali (art. 1.1 l. 125/07).
La definizione comunitaria di microsistema isolato non è stata recepita dal legislatore italiano.