• Non ci sono risultati.

Gli orientamenti dei giudici amministrativi

Contro il d.m. 10 dicembre 2010, di attuazione dell’art. 33.27 l. 99/09, è stato proposto ricorso per l’annullamento da parte di Enel Di- stribuzione. I motivi di ricorso erano tre:

1) definizione delle reti private con modalità che violerebbero la riserva dell’attività di distribuzione ai concessionari;

2) introduzione della nuova figura dei sistemi di auto-approvvigiona- mento energetico (SAAE);

Il Tar Lazio si è pronunciato nel luglio 2012 rigettando il primo e terzo motivo di ricorso e accogliendo il secondo29. Si tratta di una

pronuncia che potrebbe avere un notevole impatto sullo sviluppo delle reti private. Consideriamo innanzitutto i motivi di ricorso respinti, per poi passare al motivo di ricorso accolto.

Enel sosteneva che le uniche reti private ammesse sarebbero state quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 79/99. Il d.m. impugnato avrebbe invece permesso di creare altre reti private, con possibilità di connettere utenti. Secondo Enel, il d.m. impugnato avrebbe dovuto prevedere esplicitamente un divieto di connettere terzi alle reti private. La riserva dell’attività di distribuzione fino al 2030 avrebbe il significato di garantire la redditività di tale servizio pubblico.

I giudici amministrativi respingono le critiche mosse alle defi- nizioni e all’impianto del decreto, ma con motivazioni che finiscono per dare ragione ad Enel. La sentenza (par. 2.2.1) afferma infatti che il d.m. impugnato non consente di “ritenere introdotta una liberalizzazione del- le reti private, non essendo ciò – allo stato – previsto né consentito dalla normativa primaria”. Inoltre, si afferma che il d.m. non escluderebbe il divieto di connessione di terzi.

Il Tar Lazio accoglie invece il secondo motivo di ricorso, rite- nendo illegittimi i SAAE. Si tratta di un’ipotesi introdotta direttamente dal d.m. impugnato30. La sua configurazione è simile a quella del SEU,

ma con vincoli minori. Con il SEU condividerebbe l’esclusione dell’ob- bligo di connessione di terzi e di libero accesso, nonché il regime tarif- fario per l’accesso al sistema elettrico e gli oneri generali. Nel tentativo

29 Tar Lazio, sez. III, sentenza 13 luglio 2012, n. 6407, per esteso in Rass. giur. ener-

gia elettrica, 2012, 235, con nota di S. Cardillo.

30 Art. 1, lett. f): “configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produ- zione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo

di mettere ordine nel quadro normativo, l’Aeeg ha proposto di indivi- duare una categoria di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC). In questa categoria andrebbero collocati i SAAE, i SEU, i SESEU, i Sistemi di Multi-Produzione (SMP) (presenza esclusiva di impianti di produzione nella titolarità di unica persona fisica o giuridica), nonché i Sistemi Multi-Consumo (SMC) (presenza esclusiva di più unità di con- sumo nella titolarità di un’unica persona giuridica o gruppo societario) (DCO 33/11, p. 12-17).

Questa classificazione non è più utilizzabile in seguito alla de- cisione del Tar Lazio. I giudici amministrativi ritengono illegittimi i SAAE perché non contribuirebbero all’attuazione dell’obiettivo che sta all’origine della delega legislativa, e cioè il miglioramento della qualità del servizio elettrico. Estendendo l’area delle “non reti”, i SAAE inci- derebbero sull’area di servizio pubblico riservata ai concessionari. La sentenza esclude che i SAAE possano considerarsi una semplice varian- te dei SEU. In seguito a tale decisione, devono considerarsi vietati an- che gli altri due sistemi individuati dall’Aeeg, e cioè i SMP e i SMC.

Al momento in cui si scrive non si conosce l’esito dell’eventua- le impugnazione della sentenza dinanzi al Consiglio di Stato. Qualora l’orientamento in esame sia confermato, diventerà ancora più urgente un chiarimento legislativo e un intervento del regolatore. Sull’illegitti- mità dei SAAE non è il caso di soffermarsi troppo. Si trattava effetti- vamente di un’estensione dei SEU che, oltre a non trovare alcuna co- pertura legislativa, avrebbe rischiato di complicare eccessivamente la gestione dei rapporti fra reti pubbliche e private. Di fronte alle preoccu- pazioni di insostenibilità del sistema manifestate dall’Aeeg (v. par. 2.7), estendere il regime tariffario dei SEU ai SAAE appare una scelta diffi- cile da difendere.

Molto più preoccupante, invece, è l’interpretazione dei giudici amministrativi in merito all’ammissibilità delle reti private. Affermare che reti private diverse dalle RIU non possono essere autorizzate è in

contrasto con quanto previsto dall’art. 30.27 l. 99/09. Alla stessa norma fa riferimento anche l’art. 38.5 d.lgs. 93/11, che colloca RIU e RPr nel- la categoria comunitaria dei sistemi di distribuzione chiusi. Il d.m. im- pugnato si limita quindi a prendere atto del riconoscimento legislativo di reti private che non sono RIU (né SEU). Nella sentenza in esame, i giudici amministrativi fanno riferimento al d.lgs. 93/11, ma solo per escludere che fornisca definizioni in grado di offrire copertura legislati- va a ipotesi di reti individuate nel d.m. impugnato. Questa posizione sottovaluta il significato del richiamo alla normativa europea. È sicu- ramente vero che il riferimento ai SDC inserito nella legislazione italia- na è incompleto. Ma sembra difficile sostenere che non abbia alcun si- gnificato. Se il legislatore avesse voluto escludere ogni rilevanza alla nozione di SDC nel diritto italiano, avrebbe potuto evitare ogni riferi- mento nelle norme di attuazione del Terzo Pacchetto Energia senza in- correre in infrazioni del diritto comunitario. La scelta di utilizzare tale nozione deve, quindi, essere giustificata. Viceversa, l’interpretazione del Tar Lazio porta a ritenere come non scritta tale norma. Un’interpre- tazione plausibile è che il legislatore abbia voluto da un lato confermare la volontà di aprire alle reti private, già espressa con la l. 99/09, dall’al- tro lato allineare la loro regolazione all’approccio adottato nella legisla- zione europea.

Quanto poi al divieto di connettere terzi alle reti private, soste- nuto da Enel e condiviso dal Tar Lazio, sembra difficile giustificarlo solo con riferimento al perimetro della concessione. Si è già ricordato che l’art. 9 l. 287/90 autorizza la produzione per uso proprio anche nel caso di attività riservate. Inoltre, la connessione ad una rete privata equi- vale ad accesso al mercato libero. Ritenerla vietata sarebbe in contrasto con l’impianto generale del diritto europeo dell’energia, diretto a favo- rire l’apertura alla concorrenza.

zate per negare l’ammissibilità delle reti private non sono convincenti. Ma è chiaro che senza un’esplicita presa di posizione del legislatore (o un nuovo orientamento dei giudici amministrativi) non c’è modo di ga- rantire lo sviluppo delle RPr.