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SESSIONE 2.1 CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI NORMATIVI INTERNAZIONALI SULLE MIGRAZIONI

Anche se i poteri dello stato sono ampi, sono comunque soggetti alle regole del diritto internazionale (per esempio i diritti umani, come il di-ritto al rispetto della vita familiare, il divieto di trattamenti inumani e nel caso dei rifugiati, il principio di non-refoulement)1.

ASPETTI NORMATIVI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI MIGRAZIONE

Il quadro normativo internazionale in materia di migrazione copre princi-palmente i diritti umani. La Carta internazionale dei diritti umani include la Dichiarazione universale dei diritti umani che, sebbene non vincolante, contiene disposizioni del diritto internazionale consuetudinario; il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR); gli standard interna-zionali del lavoro dell’ILO, che si applicano a tutte le persone indipen-dentemente dalla nazionalità o dallo status giuridico; e altri strumenti (convenzioni, trattati, etc.) specifici, ad esempio:

- gli strumenti specifici pertinenti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro quali le Convenzioni 97 (1949) e 143 (1975) sui lavora-tori migranti e le loro raccomandazioni non vincolanti (numeri 86 e 151), che contengono chiarimenti e altre linee guida;

- la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e membri delle loro famiglie (1990) delle Nazioni Unite;

- la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD);

1 Il principio di non-refoulement stabilisce che gli stati non possono non possono respingere i rifugiati verso un territorio in cui sarebbero in pericolo (UNHCR, Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei

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- la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT);

- i trattati relativi alla protezione di categorie o persone specifiche (es.

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione con-tro le donne (CEDAW) e la Convenzione sui diritti dell’infanzia (CRC));

- Convenzione ONU del 2000 contro la criminalità organizzata trans-nazionale Protocollo sul traffico di migranti, 2005.

Per maggiori dettagli consultare la Scheda 2.1 B: Esempi di Accordi e Trat-tati Internazionali relativi alle migrazioni.

I suddetti strumenti internazionali sui diritti umani proteggono tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro nazionalità. Pertanto, il pun-to di partenza per una discussione sull’applicazione dei diritti umani dei migranti è che, anche se non hanno la nazionalità dello Stato di residen-za, dovrebbero in linea di principio godere degli stessi diritti umani dei cittadini dello Stato ospitante.

Il principio di non discriminazione per quanto riguarda l’applicazione dei diritti umani agli stranieri risulta, dunque, fondamentale; e duplice, nel senso che implica sia un diritto indiretto sia un diritto autonomo. Come diritto indiretto, si applica in modo complementare ai diritti riconosciu-ti dagli strumenriconosciu-ti internazionali, rafforzandone così l’efficacia. In quanto diritto autonomo, tiene conto della legislazione nazionale e impone allo Stato l’obbligo di astenersi dall’adottare e attuare un diritto discriminato-rio. Questo obbligo è vincolante ai sensi del diritto internazionale anche quando non sono coinvolti altri diritti umani riconosciuti.

Nell’applicazione agli stranieri del principio di non discriminazione, è im-portante notare che nessuna differenza di trattamento è ammessa nel

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campo dei diritti civili e fondamentali. Per quanto riguarda i diritti eco-nomici, sociali e culturali, la questione è più delicata, dal momento che il principio di non discriminazione sembra applicarsi ad essi in modo più flessibile rispetto al settore dei diritti umani e civili. Infine, la legittimità di una differenza di trattamento può dipendere dalla condizione dello stra-niero sotto la legge sull’immigrazione - soggiorno regolare o irregolare nel territorio.

Diritti civili (compresi il divieto di schiavitù, lavoro forzato, trattamento inumano e degradante, arresto e detenzione arbitraria, libertà di movi-mento e diritto di uscita, nonché il diritto di processo equo) sono diritti che devono essere concessi ai migranti allo stesso modo dei cittadini, indipendentemente dal loro status giuridico - in una situazione regolare o irregolare. Altri diritti economici e sociali (come il diritto all’accesso alle cure mediche, l’alloggio e l’istruzione, il diritto al sussidio di disoccu-pazione e il diritto al ricongiungimento familiare) sono particolarmente importanti per l’inclusione dei migranti e la loro partecipazione attiva alla società. Diversi diritti economici e sociali, come il diritto al ricongiungi-mento familiare e il diritto all’assistenza pubblica (cioè le prestazioni non contributive), sono generalmente legati all’adempimento di una serie di condizioni stabilite a livello nazionale (es. periodo di residenza/soggiorno, redito, condizioni abitative, etc.).

A livello nazionale, l’applicabilità di norme che vietano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità è spesso limitata.

Esistono anche quadri giuridici regionali e strumenti sui diritti umani e norme sulla libertà di circolazione che riguardano le migrazioni interna-zionali e lo sfollamento interno. Alcuni esempi sono le leggi dell’Unione Europea (“Direttive”) che riguardano i cittadini dei paesi terzi (es. sul ricongiungimento familiare, i soggiornanti di lungo periodo, i ricercato-ri, i lavoratori stagionali, il ritorno, i cittadini dei paesi terzi altamente

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qualificati, etc.), le norme relative alla libera circolazione delle persone all’interno delle comunità economiche quali l’Unione Europea, la Comu-nità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), il Mercato comune dell’America meridionale (MERCOSUR), l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), La Comunità caraibica (CARI-COM), etc.

Infine, il Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni unite il 19 dicembre 2018, è un documento non vincolante, che stabilisce principi, impegni e intese tra gli Stati Membri, in materia di migrazione internazionale in tutte le sue dimensioni. In particolare, è orientato a offrire un contributo alla gover-nance globale e rafforzare il coordinamento intergovernativo rispetto ai fenomeni migratori, a presentare politiche condivise di cooperazione internazionale in materia di mobilità umana; e ad affrontare in manie-ra congiunta le molteplici dimensioni della migmanie-razione internazionale. Il Global Compact include 23 obiettivi concreti, mezzi di attuazione e un quadro per il follow-up e la revisione delle procedure di attuazione.

Sebbene gli stati partner sono responsabili per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, il Global Compact mira ad intensificare la collaborazione internazionale fra tutti gli attori coinvolti e la condivisione a livello multi-laterale delle responsabilità legate alla gestione delle migrazioni con mol-teplici stakeholder (es. organizzazioni delle Nazioni Unite, società civile, settore privato, migranti, università ed enti di ricerca, etc.), pur ribadendo la sovranità degli Stati.

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CHIAVE

Sebbene il quadro normativo internazionale impone obblighi importanti agli stati in materia di protezione e tutela dei migranti, essi hanno anche ampi poteri so-vrani in materia di accesso e residenza di stranieri sul loro territorio.

Il quadro normativo internazionale sulle migrazioni comprende diversi accordi e trattati (vincolanti e non vincolanti).

Il Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare, fornisce un quadro internazionale non vinco-lante di cooperazione e di azione in materia migratoria.

“Vogliamo con una parola, che la Società torni ad es-sere nelle sue leggi, nelle sue istituzioni, nelle sue co-stumanze, nella sua vita pubblica quale deve essere

veramente, cioè cristiana”.

Scalabrini - Lett. Pastorale, 16.10.1896

ATTIVITÀ SUGGERITA

Scheda 2.1 A - Quiz aspetti normativi internazionali sul fenomeno migratorio

Scheda 2.1 B - Esempi di Accordi e Trattati Interna-zionali relativi alle migrazioni

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SESSIONE 2.2

CONSIDERAZIONI SUL COORDINAMENTO

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