ART. 2 - ORIENTAMENTO E SCHERMATURA DEGLI EDIFICI
1. L’orientamento degli edifici e la protezione dal sole sono fondamentali per ridurre il fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo delle abitazioni.
2. L’orientamento dell’edificio e delle sue superfici deve in ogni caso garantire la migliore esposizione possibile in funzione dell’apporto di energia solare.
3. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica, normativa e funzionale, o di allineamenti obbligatori previsti dal PI, gli edifici di nuova costruzione devono avere l’orientamento dell’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di ± 20°.
4. Gli ambienti abitativi principali (quali ad esempio: soggiorno, sale da pranzo e assimilabili) devono essere, preferibilmente, disposti a sud-est, sud e sud-ovest.
5. Gli ambienti che hanno minore bisogno di riscaldamento e di illuminazione (autorimesse, ripostigli, lavanderie, corridoi o altro) devono essere, preferibilmente, disposti lungo il lato nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati.
6. Per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli industriali:
le distanze tra gli edifici all’interno dello stesso lotto devono essere tali da garantire sulle facciate, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile. Al fine di favorire l’apporto energetico del sole nel periodo invernale, ciascuno degli elementi trasparenti che chiude gli spazi principali dell’organismo edilizio deve avere assicurato alle ore 10, 12, 14 del 21 dicembre un’area soleggiata non inferiore all’80% della superficie trasparente dell’elemento stesso. In particolari condizioni del sito, quali la preesistenza di manufatti ombreggianti l’organismo edilizio, il requisito indicato è convenzionalmente raggiunto con il soleggiamento dell’80% di ciascuna delle finestre dei piani non in ombra nelle ore in cui viene verificato il requisito;
le superfici vetrate devono essere collocate da sud-est a sudovest, e debbono essere provviste di dispositivi che ne consentano la schermatura e l’oscuramento, fissi o mobili, che permettano di rispettare il requisito del minimo soleggiamento estivo ed il completo sfruttamento della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale (21 dicembre). Al fine di limitare un apporto eccessivo del calore solare in estate, durante il periodo estivo l’ombreggiamento di ciascuno degli elementi trasparenti delle chiusure esterne degli spazi dell’organismo edilizio destinati ad attività principali deve essere uguale o superiore all’80%. Tale livello deve essere verificato, sempre con buon esito, alle ore 11, 13, 15, 17 del 21 giugno (ora solare);
le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, pergolati, ecc.) devono essere congruenti con l’orientamento della facciata di riferimento (ad esempio aggetti orizzontali per le facciate esposte a sud e aggetti verticali per le facciate esposte ad est e a ovest);
le piantumazioni, le colture e le siepi dei giardini e delle aree a verde dovranno essere costituite da essenza che garantiscano, nella peggiore condizione stagionale, sia la minore ombreggiatura durante il periodo invernale che la massima ombreggiatura durante il periodo estivo.
7. Per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli industriali, al fine di sfruttare al meglio gli apporti solari nella stagione invernale e contenere gli apporti indesiderati nel periodo estivo:
devono essere ridotte le superfici vetrate su facciate esposte a nord comunque nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
si deve favorire un’efficiente ventilazione naturale attraverso il posizionamento delle aperture sui muri esterni in doppio affaccio sui lati opposti.
ART.3 - MATERIALI ECOSOSTENIBILI
1. Nei nuovi interventi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione è preferibile l’uso di materiali da costruzione, di componenti per l’edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell’acqua o del suolo.
2. L’individuazione dei materiali da costruzione deve rispondere ai seguenti criteri:
utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, atossici, privi di emissioni di cui sia dimostrata la nocività ed a contenuto basso o nullo di sostanze ed emissioni tossiche o a tossicità potenziale (come formaldeide, sostanze volatili nocive derivanti da vernici o collanti, radioattività naturale, ecc.);
utilizzo di materiali facilmente riciclabili e non tossici durante le fasi di demolizione o di riutilizzo;
utilizzo di materiali naturali e locali, che consentano di recuperare la tradizione locale e di contenere i costi di trasporto (quindi non provenienti da specie protette ed alloctone, come nel caso dei legni tropicali, o provenienti da cicli di lavorazione ad alto impatto ambientale);
utilizzo di materiali per le strutture, le finiture, gli impianti e le sistemazioni esterne durevoli e facilmente mantenibili;
utilizzo di materiali asettici inattaccabili da muffe e altri agenti biologici in particolare per le strutture, le finiture, gli impianti idrico-sanitari e di climatizzazione.
3. I materiali isolanti termoacustici devono favorire la salubrità e la traspirabilità di strutture, partizioni, coperture e devono garantire massima durabilità nel tempo.
4. È preferibile riutilizzare in sito i materiali (componenti murarie, inerti, terreni di riporto, ecc.) ottenuti dalle demolizioni e scavi del terreno su cui insiste l’intervento, previa verifica delle procedure da adottarsi in materia di gestione degli stessi ai sensi delle normative vigenti.
5. Nel caso in cui il progetto di urbanizzazione preveda la realizzazione di rilevati o riempimenti, devono essere impiegati materiali e componenti derivanti da attività di riciclaggio per almeno il 50% del volume complessivo movimentato.
ART. 4 - TUTELA DALL’AMIANTO
1. L’amianto è presente nelle costruzioni edili (come ad es. amianto spruzzato o lastre di cemento-amianto per coperture, pavimenti vinilici, cavedi, sottotetti, canne fumarie e comignoli, intonaci, controsoffitti, ecc.) e negli impianti industriali, dove spesso è stato utilizzato come coibentante di tubi e serbatoi.
2. In tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente deve essere verificata l’eventuale presenza di amianto per valutarne il rischio ed adottare il metodo di bonifica più consono, in base all’Indice di Degrado (ID), ovvero per la sua rimozione e smaltimento.
3. I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti unicamente in discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, oppure in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento (stabilizzazione-solidificazione in matrici stabili e non reattive, incapsulamento, trattamento con modificazione della struttura cristallina), finalizzati al contenimento del potenziale inquinante, nel rispetto della specifica normativa in materia.
4. Nella D.G.R.V. n. 1690 del 28/06/2002, si disciplina la rimozione di piccole quantità di M.C.A., detta Microraccolta, effettuata direttamente anche dai privati cittadini proprietari del manufatto, fermi restando gli obblighi di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti, definendo le procedure di messa in sicurezza dei M.C.A. e di consegna dei rifiuti alle imprese autorizzate al trasporto.
5. La rimozione e bonifica di tipologie di materiali che eccedono i contenuti ed i limiti imposti dalla D.G.R.V. n.
1690/2002 deve essere effettuata da un’impresa di bonifica, iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ed è soggetta a specifico Piano di Lavoro, nel rispetto della specifica normativa in materia che, salvi i casi di urgenza, deve essere comunicato al competente organo di vigilanza (SPISAL dell’ULSS) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
6. La L.R. 14/2009, come modificata dalla L.R. 32/2013, concede un ampliamento di volume per favorire la rimozione e lo smaltimento delle coperture in cemento amianto.