Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:
1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza, etc.
2. comunicazioni di fine lavori;
3. occupazione di suolo pubblico;
4. comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, etc.
ART. 20 COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Il titolare del permesso di costruire, SCIA e CILA, o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, deve comunicare all’Amministrazione Comunale la data di inizio dei lavori, utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel portale del Comune.
2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di rilascio del permesso di costruire, a condizione che sia già stata prodotta tutta la documentazione prevista per legge (deposito degli impianti, denuncia delle opere in c.a. qualora necessarie, nominativo impresa esecutrice delle opere, nominativo a cui deve riferirsi il D.U.R.C., ecc.).
3. Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura con lo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori su apposito stampato.
4. Nel caso di ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate;
per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente.
5. Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione.
6. In caso di mancata indicazione dell’inizio dei lavori per interventi asseverati con SCIA o CILA sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di protocollazione.
7. Eventuali successive variazioni dei dati, dei termini e dei soggetti responsabili dell'opera da eseguirsi devono essere comunicate tempestivamente al SUE in modalità telematica.
8. Nel caso di trasferimento del titolo abilitativo, i titolari subentranti devono presentare apposita richiesta al SUE per il cambio d’intestazione degli atti, allegando copia della documentazione che giustifica il cambio di titolarità degli immobili.
9. Qualora vi sia la variazione del direttore dei lavori, il titolare deve comunicare al SUE il nominativo del nuovo tecnico ed il subentrante deve sottoscrivere gli elaborati progettuali depositati presso l’Amministrazione comunale per accettazione del progetto architettonico.
10. In caso di opere di urbanizzazione, la comunicazione di inizio lavori di cui ai commi precedenti deve essere preceduta dal deposito del progetto esecutivo, presso il competente Servizio/Settore ed essere trasmessa al medesimo per gli adempimenti previsti nel vigente regolamento comunale per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione.
11. L’omissione dell’adempimento relativo alla comunicazione di inizio lavori comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi e regolamenti.
ART. 21 ATTI PRELIMINARI ALL’INIZIO DEI LAVORI
1. Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o della SCIA, deve comunicare/trasmettere al Comune:
la data di inizio lavori;
la documentazione prevista dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001 in merito alla realizzazione di strutture in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, o unadichiarazione del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della medesima legge;
la documentazione prevista dall’art. 125 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., attestante l’ottemperanza alle disposizioni di legge sul contenimento del consumo energetico;
la documentazione prevista dal D.P.R. n. 120/2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;
la dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione prevista alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
ART. 22 COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI
1. Il titolare o l’avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, del permesso di costruire o della SCIA entro il termine di validità del titolo, deve comunicare al SUE la data di fine dei lavori in modalità telematica. Il titolare della CILA o suo avente causa dovrà effettuare analoga comunicazione al termine dei lavori in modalità telematica.
2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla data di inizio, o dalla data di efficacia della SCIA o della CILA, o dalla data di presentazione della SCIA di agibilità qualora la stessa venga presentata nei tre anni dalla data di inizio dei lavori.
3. Alla comunicazione di fine dei lavori deve essere allegata la prescritta documentazione
4. Nei casi indicati all'articolo 3 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, l'Attestato di Qualificazione Energetica è sottoscritto dal direttore dei lavori che assevera come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell'edificio e presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori.
5. La comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata di cui al comma 3.
6. L’omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di fine lavori comporta l’applicazione delle sanzioni previste dai vigenti regolamenti e normative
ART. 23 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
1. Nel caso di occupazione del suolo pubblico, l'interessato deve trasmettere apposita domanda formulata sui moduli appositamente predisposti dall’ufficio competente e ottenere la relativa preventiva autorizzazione
2. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati. Gli interventi di ripristino del suolo pubblico, l’eventuale bonifica e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall’attività edilizia dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della vigente normativa.
3. Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o da risulta da scavi o demolizioni.
4.Si rimanda inoltre al rispetto del Regolamento di Polizia urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 28.9.2017
ART. 24 COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA
1. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni di legge nonché del presente articolo, la buona regola dell'arte del costruire e le norme del Regolamento d'Igiene vigente.
2. È vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, o su suoli da assoggettare a bonifica secondo i disposti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dall'ARPAV.
3. Nel caso di utilizzo a scopo residenziale, direzionale o commerciale e turistico di aree industriali dismesse dovrà essere presentata al Comune, prima della domanda di permesso di costruire, l’indagine preliminare aisensi della normativa vigente finalizzata all’accertamento del livello di concentrazione della soglia di contaminazione per la
valutazione di eventuali bonifiche da prevedere prima della nuova edificazione. Il permesso di costruire per la nuova edificazione potrà essere rilasciato solo dopo che si sia conclusa l’ultima fase della procedura di bonifica resasi necessaria a seconda di quanto accertato in fase di indagine preliminare, ai sensi della medesima normativa vigente.
4. Interventi che riguardano materiali contenenti amianto dovranno essere effettuati conformemente alle indicazioni dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
5. I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti unicamente in discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, oppure in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento (stabilizzazione-solidificazione in matrici stabili e non reattive, incapsulamento, trattamento con modificazione della struttura cristallina), finalizzati al contenimento del potenziale inquinante, nel rispetto della specifica normativa in materia.
6. Nella D.G.R.V. n. 1690 del 28/06/2002, si disciplina la rimozione di piccole quantità di M.C.A., detta Microraccolta, effettuata direttamente anche dai privati cittadini proprietari del manufatto, fermi restando gli obblighi di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti, definendo le procedure di messa in sicurezza dei M.C.A. e di consegna dei rifiuti alle imprese autorizzate al trasporto.
7. La rimozione e bonifica di tipologie di materiali che eccedono i contenuti ed i limiti imposti dalla D.G.R.V. n.
1690/2002 deve essere effettuata da un’impresa di bonifica, iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ed è soggetta a specifico Piano di Lavoro, nel rispetto della specifica normativa in materia che, salvi i casi di urgenza, deve essere comunicato al competente organo di vigilanza (SPISAL dell’ULSS) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
8. Prima di procedere alla demolizione di fabbricati o manufatti esistenti, dovranno essere rimossi i materiali tossici e/o pericolosi presenti nelle aree o negli edifici ai sensi della normativa vigente.
9. La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa.