In Germania non è presente una definizione giuridica generale che stabilisca quali occupazioni debbano essere considerate come freie berufe (libere professioni); è opportuno quindi richiamare alcune fonti di rilievo che costituiscono un valido riferimento interpretativo. In primo luogo, va citata la legge sulla tassazione del reddito (Einkommensteuergesetz) che annovera tra i redditi di lavoro autonomo, sia quelli che derivano da attività professionale indipendente (medici, notai, geometri, ingegneri, ecc.), sia quelle attività di freelance indipendenti operanti nel campo scientifico, artistico, letterario e didattico.
La Corte costituzionale federale, al contrario, ha adottato un criterio sociologico poiché sancisce che è caratteristico delle professioni liberali “l’impegno personale all’interno
della professione, il carattere di ogni professione, come indicato nel generale regime giuridico professionale, la posizione e l’importanza della professione nella struttura sociale, la qualità e la durata della formazione richiesta” (BVerfGE 46, 224,241 e
seguenti).
Il legislatore federale si avvale, invece, della definizione presente al comma 2, frase 1 della Partnerschaftsgesellschaftsgesets (1998): “le libere professioni sono generalmente
basate su particolari competenze professionali o talento creativo personale. I liberi professionisti forniscono in modo personale, responsabile e indipendente servizi di alto livello nell’interesse dei clienti e del pubblico” (Gu I, p.1878).
55
In considerazione dell’eterogeneo dato normativo, il Ministero federale dell’Economia e della Tecnologia specifica che quando si parla di occupati autonomi (Selbständigen) si debba fare riferimento tanto ai Gewerbetreibende (coloro che svolgono attività di
business o commerciale), quanto ai liberi professionisti veri e propri (Freiberufler). Va
segnalato, in ogni caso, che secondo la definizione storica del diritto professionale, in Germania sono liberi professionisti tutti coloro, autonomi o dipendenti, che sono in possesso di un titolo professionale.
Questa premessa diviene necessaria per analizzare in maniera specifica la struttura del sistema di rappresentanza professionale tedesco e la funzione effettiva svolta dagli attori sociali.
Più nel dettaglio, infatti, l’ordinamento è caratterizzato dalla presenza di un’associazione federale imbuto che rappresenta le libere professioni (quale è l’Associazione federale delle professioni liberali, Bundesverband der freien Berufe), portavoce delle esigenze di un milione di professionisti e più di tre milioni di lavoratori dipendenti, compresi 128 mila tirocinanti. Ad essa vi aderiscono ben 59 organizzazioni e 16 associazioni dello stato, provenienti dal settore legale, fiscale, di consulenza, medico-sanitario, giornalistico ed artistico.
Quanto al sistema contrattuale di riferimento, la contrattazione collettiva tedesca è di carattere prevalentemente settoriale e viene negoziata a livello territoriale, nell’ambito di ciascuno stato federale (Länder). La regolamentazione specifica è contenuta nella legge sui contratti collettivi (Tarifvertragsgesetz del 1949, attualmente vigente nella formulazione del 25 agosto 1969) che, all’art. 3, c. 1, dispone la vincolatività dei contratti solo per i lavoratori aderenti alle organizzazioni sindacali e per i datori di lavoro aderenti alle associazioni imprenditoriali. Con questa disposizione, infatti, nel sistema tedesco il legislatore ha risolto l’annoso problema dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo di lavoro, sancendone l’applicazione e la conseguente efficacia solo per i datori di lavoro ed i lavoratori iscritti alle associazioni stipulanti. Tuttavia, l’art. 5 della legge medesima prevede un meccanismo residuale di estensione degli effetti del contratto collettivo. In particolare, il Ministro federale del lavoro e della sicurezza sociale, laddove sussistano specifiche condizioni (da verificare tramite una procedura di carattere amministrativo-sindacale), può emanare un provvedimento di estensione, affinché i contratti siano dichiarati efficaci erga omnes. Va detto, tuttavia, che i dati in
56
possesso fino a questo momento registrano uno scarso utilizzo della procedura in oggetto: nel 2008, infatti, dei 64.300 contratti collettivi registrati presso il Ministero del Lavoro, solo il 10% è stato oggetto di questo procedimento (dati EIRO, 2008).
Sempre la legge tedesca, inoltre, ha il compito di individuare il contenuto, la forma e i soggetti legittimati alla stipula dei contratti richiamati, che in Germania risultano essere molteplici. Sebbene, infatti, il contratto distrettuale sia quello maggiormente utilizzato, nella realtà vengono siglati tanti contratti collettivi di categoria quanti sono i Länder esistenti senza prevedere, dunque, la stipula di un contratto collettivo federale di categoria come accade, invece, per esempio, in Italia.
È facile immaginare, dunque, la frammentarietà e la differenziazione regolativa esistente nei diversi settori produttivi.
Questa struttura contrattuale si riscontra anche nel campo dei servizi professionali, deficitari di una regolamentazione unica a livello nazionale che tuteli i soggetti esercenti la professione liberale. Solo per alcune professioni è prevista la sottoscrizione di contratti siglati a livello distrettuale dalle singole rappresentanze sindacali, quali a titolo di esempio, gli architetti e gli assistenti legali. Per gli altri, invece, trova applicazione il contratto collettivo di categoria.
Nonostante esistano, altresì, molteplici associazioni professionali a cui aderiscono i professionisti (legali, medico-sanitarie, giornalistiche, tecniche e scientifiche e psicologico-sociali) che, a loro volta sono riunite in un’unica Associazione Federale delle professioni liberali (BFB), è da evidenziare che, a questo ente vengono affidate solo funzioni “marginali”, tra le quali quella di favorire la formazione dei professionisti e promuoverne le relative attività, ma non sono riconosciute competenze di rilievo, quali quelle inerenti la stipula della contrattazione collettiva. Piuttosto, sono le singole associazioni che vengono, a loro volta, federate ed articolate a livello territoriale (Länder) in associazioni ed organi di autogoverno e si occupano di tutelare gli interessi di categoria in maniera ravvicinata, promuovendo altresì una regolamentazione che rispecchi le specifiche esigenze territoriali. È chiaro, dunque, che se da un lato si impatta con un panorama caratterizzato da una regolamentazione frammentata e differenziata; dall’altro si delinea un sistema caratterizzato da regole modulate alle differenti situazioni produttive, che rispondono in maniera efficace alle esigenze di settore.
57
Il decentramento del sistema contrattuale, in altre parole, serve ad assicurare alla contrattazione di secondo livello la ricerca di soluzioni innovative alla gestione dei rapporti di lavoro all’interno delle diverse realtà produttive.