La formazione deve essere “programmata”, perlomeno nei suoi contenuti. È per questo che il c.d. Piano Formativo Individuale (PFI) costituisce parte integrante del contratto. L’art. 27 lett. E del CCNL stabilisce che i contenuti del PFI sono di base e trasversale e professionalizzante.
Fermo restando quanto detto in relazione a ciascuna tipologia di apprendistato e quanto eventualmente previsto dalle Regioni e Province autonome, il CCNL indica le materie oggetto di formazione di base e trasversale:
- accoglienza, valutazione del livello iniziale e definizione del patto formativo; - capacità relazionali e di comunicazione;
- conoscenze base di una seconda o terza lingua;
- disciplina del rapporto di lavoro comprese bilateralità e welfare contrattuale; - organizzazione dello studio professionale e/o impresa di servizi;
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Resta inteso che, qualora la formazione trasversale non sia erogata dalla Regione, sarà comunque obbligo del datore di lavoro indicarne nel PFI i contenuti, pur senza l’onere di effettuarla.
Il CCNL aiuta in ogni caso nella elaborazione del Piano Formativo Individuale (PFI) allegando il relativo modello, di seguito riportato, i cui contenuti standard dovranno possibilmente rimanere inalterati senza integrazioni.
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER L’APPRENDISTA (fac-simile) Piano formativo individuale allegato al contratto di apprendistato del 1) Datore di lavoro
………. Via………n……… (…….)
Codice fiscale e partita IVA
………. Tel. ………...… e-mail: ………. Titolare/legale rappresentante: ………... 2) Apprendista: Nome……… Cognome……….. Codice fiscale ……….. Cittadinanza………. Nato a ……….il……….. Residente a ………Via………n……….. Provincia……….. Tel………. E-mail……….. Informazioni e dati relativi sulle esperienze formative e di lavoro
Titoli di studio, diplomi e/o eventuali attestazioni sui percorsi formativi (anche se ancora in corso):……….. Esperienze lavorative:
………. Periodi di apprendistato già svolti:
……… Formazione extra scolastica (inclusa quella svolta in apprendistato):……….. Dati contrattuali e normativi
Data di inizio del rapporto di apprendistato:………. Qualifica/standard professionale/titolo/diploma/dottorato di ricerca da
conseguire………... Durata del periodo di apprendistato……… Categoria/livello di inquadramento:………
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3) Tutor
Nominativo del tutor aziendale sig./sig.ra:
……….. Data e luogo di nascita:
……….. Inquadramento/livello e funzione all’interno dello studio/impresa di
servizi:………. Esperienze (es. anni di attività, diplomi, altri incarichi,
ecc):……….
4)Formazione (teorica e pratica)
4.1.) Formazione nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
La formazione avviene nel rispetto degli standard formativi e del monte ore di formazione fissati a livello locale e secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dell’accordo territoriale per la qualifica o il diploma professionale ai sensi del d.lgs. n. 226/2005.
Qualifica e diploma professionale Monte ore formativo
Esterno Interno
……. …………. ………….
Modalità per l’erogazione della formazione
Formazione interna
(barrare le caselle corrispondenti)
Formazione esterna
(indicare l’istituzione che eroga la formazione) [ ] Formazione teorica in aula
[ ] “E-learning” [ ] Seminari [ ] Gruppi di lavoro
[ ] Studio di casi di “Best practice” [ ] “Action learning” [ ] Affiancamento ……… ………. ……… ………. ……… ………. ……… ……… ………
4.2)Formazione nell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Formazione trasversale Ore Primo anno
Accoglienza, valutazione del livello iniziale e definizione del patto formativo
……… ………
Capacità relazionali e di comunicazione ……… ………
Conoscenze base di una seconda o terza lingua ……… ………
Disciplina del rapporto di lavoro comprese bilateralità e “welfare” contrattuale”
……… ………
Organizzazione dello studio professionale e/o impresa di servizi
……… ………
Sicurezza e igiene sul lavoro ……… ………
Eventuali materie definite a livello territoriale della normativa regionale:………
……… ………
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Formazione professionalizzante e di mestiere Ore Primo anno
conoscenza dei servizi e delle attività di consulenza dello studio professionale e/o dell’impresa di servizi
……… ………
conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle attività seguite, nonché la loro concreta applicazione all’interno dello studio
professionale e/o della società di servizi
……… ………
conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro dello studio professionale e/o della società di servizi
……… ………
conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (es. software, le attrezzature e i diversi strumenti di lavoro, le nuove tecnologie di telecomunicazione etc.)
……… ………...
conoscenze specifiche di eventuali seconde o terze lingue che sono richieste nel contesto e nell’attività dello studio professionale
……… ………
conoscenza e utilizzo delle misure di sicurezza
individuali e di tutela ambientale specifiche del settore.
……… ………
Modalità per l’erogazione della formazione
Formazione interna
(barrare le caselle corrispondenti)
Formazione esterna
(indicare l’istituzione che eroga la formazione) [ ] Formazione teorica in aula
[ ] “E-learning” [ ] Seminari [ ] Gruppi di lavoro
[ ] Studio di casi di “Best practice” [ ] “Action learning” [ ] Affiancamento ……… ………. ……… ……… ……… ………. ………
4.3) Formazione nell’apprendistato di alta formazione e ricerca
La formazione avviene nel rispetto e in relazione al percorso previsto per l’acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’Istituzione scolastica o universitaria.
Titolo, dottorato di ricerca, diploma professionale (indicare)
Monte ore formativo
Esterno Interno
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Formazione interna
(barrare le caselle corrispondenti)
Formazione esterna
(indicare l’istituzione che eroga la formazione) [ ] Formazione teorica in aula
[ ] “E-learning” [ ] Seminari [ ] Gruppi di lavoro
[ ] Studio di casi di “Best practice” [ ] “Action learning” [ ] Affiancamento ……… ……… ……… ………. ……… ………. ……… ……… ………lì……….. ………. Il datore di lavoro ……… L’apprendista ……….
In materia di PFI è opportuno soffermarsi anche sul ruolo degli enti bilaterali sottolineando che, secondo l’art. 5 del CCNL, l’ente bilaterale “costituisce lo
Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL, è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori) che operano nelle Attività Professionali”.
All’ente è peraltro attribuito il compito di attivare “specifiche convenzioni in materia di
formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e internazionali, nonché con università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi”.
Quanto all’obbligo o meno di sottoporre il PFI alle valutazioni dell’ente bilaterale va poi ricordato che il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 16/2012, ha chiarito che tale passaggio, pur non essendo obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto di apprendistato, rappresenta un elemento di assoluto rilievo per avere certezza in ordine alla coerenza del Piano elaborato.
Il Ministero evidenzia che l’art. 2 del D. Lgs. n. 167/2011, rispetto alla disciplina previgente, contiene una importante affermazione con riguardo al ruolo fondamentale che riveste la contrattazione collettiva nella disciplina dell’istituto. Tale ruolo deve però essere necessariamente declinato in riferimento ai principi
112 contenuti nello stesso art. 2; principi funzionali ad introdurre una disciplina uniforme per tutte le tipologie di apprendistato rispetto alle quali, peraltro, sussistono ambiti regolatori costituzionalmente diversificati tra Stato e Regioni. Nell’ambito dell’art. 2, il riferimento agli enti bilaterali è legato alla definizione del Piano Formativo Individuale (PFI) che può avvenire anche sulla base di “di moduli e formulari stabiliti
dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”, con ciò evidenziando un ruolo comunque eventuale
degli stessi enti e non già necessario ai fini della valida stipulazione del contratto in generale, tenuto conto proprio delle implicazioni che ciò avrebbe come limite alla “discrezionalità” del Legislatore regionale nel disciplinare quei profili formativi dell’apprendistato che rientrano nella sua competenza esclusiva.
Spiega il Ministero che anche per quanto attiene all’art. 4 del D. Lgs. n. 167/2011 – che disciplina il contratto di apprendistato professionalizzante e rispetto al quale la contrattazione collettiva assume un ruolo assolutamente predominante e dove il Legislatore avrebbe ben potuto assegnare una delega piena alla stessa contrattazione collettiva in relazione ai profili formativi (come del resto è avvenuto nell’ambito dell’art. 3 per le Regioni in relazione all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale) – non è dato rintracciare un esplicito riferimento ad un ruolo “autorizzativo” degli enti bilaterali, limitandosi la previsione normativa ad assegnare agli accordi interconfederali o ai contratti collettivi (di qualsiasi livello) il compito di definire i soli aspetti riferiti alla “(…) durata e modalità di erogazione della
formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali o specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale”.
In sintesi, pertanto, indipendentemente dalla previsione normativa, secondo il Ministero non può negarsi che la contrattazione collettiva può legittimamente assegnare un ruolo fondamentale agli enti bilaterali, ruolo del tutto legittimo e non in conflitto con i principi normativi ma che tuttavia non può configurarsi come condicio sine qua non di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato. Pertanto, almeno con riferimento ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo, non vi è un obbligo di sottoporre il PFI all’ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale. Rimarrebbe in ogni caso escluso l’obbligo di iscriversi all’ente bilaterale per ottenere il parere di conformità.
Il Ministero del lavoro, dunque, sottolinea che, a prescindere dall’obbligo giuridico, una forma di controllo sui profili formativi del contratto da parte dell’ente bilaterale simboleggia comunque una valida opportunità e una garanzia circa la corretta declinazione del PFI. Infatti, proprio perché “Individuale”, il Piano Formativo non potrà non adeguarsi alle specificità del contesto organizzativo aziendale e, eventualmente, anche al bagaglio culturale e professionale del lavoratore e, pertanto, il coinvolgimento dell’ente può costituire un elemento significativo anche in relazione al giudizio che il personale ispettivo dovrà effettuare in ordine al corretto adempimento dell’obbligo formativo.
Il Ministero raccomanda, infatti, al personale ispettivo di concentrare prioritariamente l’attenzione proprio per i contratti di apprendistato e di PFI che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell’ente bilaterale di riferimento.
Sotto un altro profilo è stato inoltre specificato che, per quanto attiene al “merito” del controllo da parte dell’ente bilaterale, lo stesso ha ad oggetto la “congruità” del PFI e
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non già la verifica degli altri presupposti normativi e contrattuali legittimanti l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto (ad es. limiti numerici o c.d. clausole di stabilizzazione). Pertanto, pur potendo l’ente rappresentare all’istante una eventuale assenza dei presupposti di valida costituzione del rapporto, la conseguente sanzionabilità delle eventuali mancanze è demandata esclusivamente al personale ispettivo ovvero alle iniziativa del lavoratore in sede contenziosa.