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DEROGABILITA’ DELLA DISCIPLINA, LA GARANZIA CONVENZIONALE ED IL REGRESSO DEL

3.3 I contratti Consumer to Consumer – C2C

Analizzando i modelli B2B e B2C è stato, in realtà, spiegata la quasi totalità di contratti e-commerce.

Esistono, però, delle tipologie particolari di contratti, i Consumer to Consumer, che hanno preso piede nel corso degli anni, anche grazie alla creazione di nuovi siti ed applicazioni che gestiscono aste online.

Si tratta di contratti attraverso i quali i consumatori (o anche utilizzatori) finali di un dato prodotto entrano in contatto con altri consumatori.

Gli importi di queste transazioni sono generalmente molto ridotti e le modalità di negoziazione sono predisposte dal venditore e dall’acquirente.

156 Tratto dal sito internet https://www.mondopmi.com/norme-pmi/quali-sono-le-differenze-tra-contratti-b2b-e-b2c

Un esempio calzante è eBay.com , sul quale vengono realizzate soltanto queste tipologie di negoziazioni.

Accanto alla categoria C2C, deve essere citata la C2B: contratti tra consumatori ed azienda, i Consumer to Business.

Questo modello contrattuale è molto recente e, in questa particolare forma, i consumatori finali offrono i propri servizi alle aziende.

I consumatori stabiliscono il prezzo che sono disposti ad offrire e le aziende lo accettano o meno.

Un esempio potrebbe essere i portali crowfounding, siti che offrono la possibilità alle aziende di raccogliere denaro direttamente tra gli utenti finali.

4.La formazione del contratto nell’ambito dei rapporti telematici; applicabilità delle norme civilcodicistiche.

Il nostro codice civile prende in considerazione un modello di formazione dell’accordo nel quale siano ben identificabili le manifestazioni di volontà di chi fa la proposta e chi la accetta, preoccupandosi di fissare delle regole in base alle quali può dirsi avvenuto incontro delle volontà anche quando le parti siano lontane.

Rispetto a tale modello, si muovono nella direzione opposta le modalità di conclusione del contratto nell’ambito della contrattazione di massa, caratterizzata dal fenomeno della standardizzazione delle condizioni e delle clausole contrattuali, predisposte da una parte e sottoposte all’altra affinché le accetti in blocco o meno, senza possibilità di discuterle.

In questo caso manca quasi sempre una fase preliminare di incontro e di trattativa, nel corso della quale le parti ponderano il contenuto del contratto ed è dunque possibile distinguere la fase di proposta dalla fase di accettazione.

E’ questo il modello che la dottrina definisce “scambi senza accordi”.

Nella società dei consumi, del mercato globale, le condizioni e le clausole contrattuali vengono disposte dalla parte che produce ed offre sul mercato beni e servizi destinati a più acquirenti o utenti e sottoposte ad un altro contraente perché le accetti o meno.

Nella prassi commerciale infatti, nei contratti tra professionisti o consumatori, la regola non è quella della negoziazione o della trattativa, in cui lo scambio si accompagni a modifiche e controproposte, bensì quella della sottoposizione al consumatore di uno schema contrattuale predefinito ed “in serie” al quale egli dovrà aderire.

La predeterminazione del contenuto non lascia spazio a modifiche concordate.

In queste contrattazioni ciò che viene offerto sul mercato al consumatore è, insieme a beni e servizi, l’intero regolamento contrattuale, vale a dire tutte le condizioni destinate a regolare diritti ed obblighi delle parti : un regolamento “preconfezionato”

che diviene esso stesso il prodotto scambiato. 157

Ciò risulta essere ancora più palese ove si consideri che, di fronte a prodotti fabbricati in massa le cui caratteristiche sono conseguentemente identiche, è solo sulla maggiore o minore convenienza del regolamento contrattuale che si crea concorrenza tra i professionisti, attirando consumatori sul mercato.

La contrattazione di massa professionisti- consumatori ha visto e continua a vedere l’incrementarsi di una prassi quasi “perversa”, in cui la posizione delle parti appare inversa.

Al consumatore viene sottoposta la nota d’ordine in modo tale che, seppure sia stato contattato e sollecitato a contrarre , e pur trovandosi davanti ad un’offerta pressoché già completa, assume la posizione di proponente.

Dunque, mentre in generale il contratto è preceduto da una complessa fase di interlocuzione e trattativa tra le parti, la contrattazione di massa si caratterizza per il deperimento di questa fase o addirittura l’assenza di una vera e propria trattativa.

Al netto di ciò, già il codice del 1942 interveniva per assicurare innanzitutto che il soggetto aderente ad un regolamento contrattuale predisposto dalla controparte fosse almeno in grado di conoscerlo.

In tutti i contratti, infatti, se le condizioni sono predisposte unilateralmente, l’altra parte potrà esservi vincolata purché al momento della conclusione del contratto abbia avuto modo di conoscerle o avrebbe potuto conoscerle utilizzando l’ordinaria diligenza.

Proprio l’art 1341 c.c. dispone che “le condizioni generali del contatto predisposte unilateralmente sono efficaci nei confronti dell’altro se al momento della conclusione questi le ha conosciute o avrebbe avuto modo di conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.

A carico del predisponente si profila tuttavia, se non ancora un obbligo di trasparenza, quanto meno quello di mettere in condizione la controparte di media diligenza di comprendere le condizioni generali.

Inoltre il secondo comma dell’art 1341 c.c. elenca il contenuto di alcune clausole che, per particolare onerosità nei confronti dell’altra parte e/o per il visibile vantaggio a favore di chi le ha predisposte, non avranno effetto se non specificamente approvate.

La conseguenza della mancata, specifica approvazione per iscritto comporta nullità di protezione ex art 36 cod. cons.

157 Alessi R. “La disciplina generale del contratto”, Torino, Giappichelli Editore s.r.l., 2019.

Suddetto codice, infatti, in un’ottica di tutela del consumatore, non poteva che assumere il fenomeno della unilaterale predisposizione delle clausole da parte del professionista come punto di partenza della propria disciplina.