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Il contratto di noleggio e la sua previsione nei time charter parties e nei voyage charter parties La predisposizione di formular

NEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE

3.1. Il contratto di noleggio e la sua previsione nei time charter parties e nei voyage charter parties La predisposizione di formular

L’ambito di trattazione del presente capitolo riguarda nel dettaglio l’incidenza che il fenomeno della pirateria ricopre nei contratti di utilizzazione della nave.

Sotto l’etichetta di contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile il codice della navigazione, simmetricamente nel libro terzo e nella parte prima e nella parte seconda raggruppa la locazione, il noleggio e il trasporto, di persone e di cose.

Mentre locazione e trasporto hanno una loro corrispondenza nei contratti di diritto comune disciplinati dal codice civile72, una tale corrispondenza manca invece per il noleggio.

Limitando la nostra attenzione al contratto di noleggio, l’art. 384 cod. nav. definisce il noleggio come il contratto con il quale “l’armatore in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi”.

Nello schema del codice della navigazione il noleggio viene rigorosamente distinto dal contratto di locazione e dal contratto di trasporto; si tratta, come nel trasporto, e a differenza della locazione, di una locatio operis, ma l’opus dedotto a differenza del trasporto (in cui consiste nel trasferimento di persone o cose da un luogo a un altro) consisterebbe esclusivamente nel far navigare la nave nel tempo stabilito e per i viaggi ordinati dal noleggiatore, ovvero per il viaggio o i viaggi contrattualmente predeterminati73, sul presupposto della rilevanza del movimento della nave, senza che vi sia l’assunzione da parte dell’armatore/ noleggiante, dell’obbligazione di trasportare e delle correlative responsabilità vettoriali.

72 Per tali tipi di contratti può farsi riferimento, mutatis mutandis, alle definizioni che si rinvengono rispettivamente nell’articolo 1571 cod. civ. e nell’art. 1668 cod. civ.

Vi è stato chi invece ha individuato nel contratto di noleggio un sottotipo del contratto di trasporto74, caratterizzato quanto meno dal trasferimento della nave da un luogo ad altro.

Detta ultima soluzione non è comunque priva di conseguenze, dato che se il contratto di noleggio fosse effettivamente un sottotipo del trasporto la relativa disciplina andrebbe applicata ove non derogata, o non compatibile con la normativa specifica, in via diretta o in via analogica.

Coloro che hanno affermato la distinzione fra i tre tipi contrattuali hanno posto l’accento sulla diversità di prestazione, dovuta rispettivamente dal noleggiante e dal vettore: obbligo di navigare nel noleggio e obbligo di trasferire beni o persone da un luogo ad un altro nel trasporto.

Altra ricostruzione ha rinvenuto la distinzione tra noleggio e trasporto nel differente carattere del compimento del viaggio che nel noleggio costituirebbe una finalità mentre nel trasporto sarebbe soltanto strumentale75.

Nello schema del codice della navigazione, il contratto di noleggio si distingue nei due sottotipi del noleggio a tempo e del noleggio a viaggio. Il primo ricorre allorquando le parti determinano la durata del noleggio affidando al noleggiatore la facoltà di disporre, entro il periodo di tempo prefissato dei viaggi che la nave dovrà effettuare, in conformità degli ordini del noleggiatore; nel secondo, il viaggio o i viaggi sono prefissati dalle parti. Si tratta di una distinzione che appare fortemente ispirata nel nome dalle categorie dal time charter e del voyage charter della prassi mercantile marittima di derivazione inglese, che vede la diffusione di un ampio numero di formulari in parte di origine armatoriale (ed in quest’ambito sono da segnalare i formulare i predisposti dal BIMCO, di cui parleremo diffusamente più avanti), in parte predisposti da altre organizzazioni professionali interessate al mondo marittimo (come i mediatori o le camere di commercio), in parte in fine dovuti a grandi imprese internazionali che, nel corso della loro attività, rispetto ai trasporti marittimi, possono rivestire posizioni diverse, in particolare sia come owner che charterer .

Per altro, occorre rilevare come problemi di inquadramento siano stati posti anche per il noleggio a viaggio, il quale, seppur previsto dall’art. 384 cod. nav. (il noleggiante si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti) congiuntamente al noleggio a tempo (il noleggiatore si obbliga a compiere con una nave determinata, entro il periodo di tempo convenuto, uno o più viaggi prestabiliti), non trova spazio nelle successive disposizioni del codice della navigazione che sembrano avere come riferimento il solo modello del noleggio a tempo.

Al riguardo la dottrina ha ritenuto, per la verità, piuttosto unanimemente, che il noleggio a viaggio, così come assai sommariamente definito dal codice della navigazione, non sembra aver

74 Vedasi fra gli altri F. BERLINGIERI, Il trasporto marittimo, Genova, 1975, S. FERRARINI, I contratti di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, Roma, 1947.

75 In tale ottica, se nel noleggio l’obbligazione del noleggiante si esaurirebbe nel trasferimento della nave, la quale dunque costituirebbe l’oggetto della prestazione, nel trasporto l’obbligazione principale del vettore sarebbe costituita dal trasferire persone o cose, costituendo la nave un mero strumento per eseguire la prestazione.

trovato riscontro nella prassi dei traffici marittimi76, per lo meno in tutti quei casi nei quali si venga ad inserire nella vicenda contrattuale una finalità riconducibile in qualche modo al trasporto o al trasferimento di persone o cose.

Problemi di inquadramento si sono altresì posti anche in relazione ai contratti di charter parties elaborati dalla prassi e del commercio marittimo internazionale relativo ai traffici non di linea.

La dottrina e la giurisprudenza dopo iniziali dubbi ed esitazioni, hanno inquadrato nell’ambito del trasporto in particolare di carico, i voyage charters, escludendo la loro configurabilità come noleggio a viaggio ed ammettendo in conseguenza, l’applicabilità ad essi di quelle norme del codice della navigazione che regolano il trasporto di carico totale o parziale.

Ancor oggi non è invece pacifica la qualificazione giuridica dei time charters77, rispetto ai quali si pone la questione se tale contratto debba essere inquadrato nella più ampia figura del trasporto o se invece debba farsi coincidere con il noleggio78.

Anche fra gli autori che mantengono ferma la distinzione concettuale, come posta dal legislatore del 1942 fra noleggio e trasporto, vi è chi ha ammesso che il noleggio a tempo non ha riscontro nella prassi dei traffici marittimi e che in realtà anche il time – charter, così come effettivamente conosciuto nella realtà dei formulari – tenuto conto in particolare delle clausole dell’employment e dell’indemnity – sembrerebbe doversi fare rientrare nell’ambito del contratto di trasporto79.

Con specifico riferimento alla struttura, i charter parties sono invariabilmente stipulati sulla base di formulari, redatti e aggiornati da organizzazioni o soggetti particolarmente interessati ai traffici in cui sono usati.

76 Vedasi S. FERRARINI, Profilo del noleggio, il quale ritiene che “nella pratica anche quando una nave viene noleggiata per compiere uno o più viaggi prestabiliti il nolo viene stabilito a tempo e le rispettive obbligazioni dei contraenti sono fissate secondo lo schema del noleggio a tempo e non secondo lo schema di un preteso noleggio a viaggio”; in tale contesto vedasi anche F. BERLINGIERI, Il contratto di noleggio a viaggio nei formulari in AA.VV., Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione dei trasporti e del turismo, a cura di Silingardi, Antonini, Morandi, Milano, 1996.

77 La letteratura sul time charter è molto ampia. Solo a titolo indicativo, vedasi A. Graziani, Time charter, Napoli, 1924; F. BERLINGIERI, Il trasporto marittimo, Genova, 1975; L. Tullio , Contratto di noleggio, Trat. Cicu – Messineo, Milano 2006

78Per tali argomenti vedasi,COMENALE PINTO,ROSAFIO E.G., La locazione di nave e di aeromobile, in CUFFARO (a cura di) I contratti di utilizzazione dei beni in P.RESCIGNOed E.GABRIELLI (diretto da) Trattato dei contratti, 2008. 79 Per un tale inquadramento fra i sostenitori della tesi separatista vedasi Tullio, I contratti, riferita a tutti i charters

(con esclusione dei bare boat charters), ivi compresi quelli a tempo, quali sono effettivamente conosciuti nella prassi commerciale, che sarebbero in ogni caso contratti di trasporto: ne deriverebbe che ai time charters dovrebbe applicarsi in via diretta la disciplina sul trasporto in quanto compatibile con un contratto a tempo.

3.2. Il ruolo del BIMCO nella predisposizione delle Piracy Clauses e la loro incidenza nel