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Le Pubbliche Amministrazioni possono, attraverso la spon-

sorizzazione, acquisire finanziamenti per la realizzazione di atti-

vità soggette alla normativa in materia di lavori pubblici?

L’Autorità di Vigilanza, con la determinazione del

5.12.2001 ha dato parere positivo a riguardo, considerando che

“gli interventi ricompresi nell’ambito di applicazione della nor-

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mativa sui lavori pubblici possono formare oggetto di un contrat- to di sponsorizzazione ai sensi degli articoli 119 del testo unico, d.lgs 18.08.2000 n.267, e dell’art.43 L.23.12.1997 n.449, e ciò sulla base della considerazione secondo cui tale forma contrat- tuale si presta ad essere utilizzata per diversi scopi fra i quali anche le attività di progettazione e di esecuzione di lavori pub- blici purchè ricorrano le seguenti condizioni: perseguimento d’interessi pubblici, esclusione di qualsiasi conflitto d’interessi tra attività pubblica e privata, realizzazione di un reale rispar- mio di spesa per l’amministrazione coinvolta”.

Gli interventi realizzati mediante sponsorizzazione, attraver-

so un apporto economico privato, saranno sottratti all’applica-

zione della Legge Quadro, in tutte le fasi dell’appalto, ad ecce-

zione della parte che riguarda i requisiti dello sponsor, individua-

to ai sensi dell’art.8 Legge n.109/94. La disapplicazione della

normativa indicata nella Legge Quadro avverrà per ciò che con-

cerne sponsorizzazioni riguardanti l’esecuzione di lavori pubblici

e operazioni di restauro in materia di beni culturali e ambientali

ai sensi del d.lgs 490/99.

dal legislatore, in primis attraverso l’art.7 L.1 agosto 2002 n.166,

modificato dall’art.2 comma 6 L.109; attraverso l’art.2 decreto

lgs 22 gennaio 2004 n.30, sulla sponsorizzazione di iniziative ri-

guardanti i beni ricompresi nel patrimonio culturale e, in partico-

lare quelle finalizzate a favorire la tutela o la valorizzazione di

tale patrimonio e, in ultimo, attraverso l’art.26 d. lg 163/2006,

che disciplina le sponsorizzazioni intese quale strumento utiliz-

zabile dalla Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di ini-

ziative nei settori dei lavori, servizi e forniture.

L’Autorità circoscrive l’ambito di applicazione degli articoli

appena indicati, ritenendo che tale disciplina si applica solo ed

esclusivamente ai contratti di sponsorizzazione passiva, “in cui

lo sponsor ottiene la pubblicizzazione della propria immagine tramite l’attività stessa della pubblica amministrazione”.

L’Autorità si occupa anche della disciplina applicabile ai

contratti in oggetto. Qualora lo sponsor non eroghi una somma di

denaro, ma s’impegni a fornire uno o altri tipi di servizi o presta-

zioni, viene stabilito che, ai fini della disciplina applicabile, è ne-

cessaria la “valutazione delle prestazioni che lo sponsor

La disciplina applicabile risulterà ancorata all’art. 43

L.449/1997, agli art.26-27 Codice degli Appalti, all’art.119 Testo

Unico Enti Locali ed a tutte quelle norme che regolano le presta-

zioni fornite dallo sponsor e che hanno prevalenza all’interno del

rapporto contrattuale.

L’Autorità sostiene, altresì, che lo sponsor potrà fornire atti-

vità di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, ritenendo

non applicabile la disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti

pubblici ai contratti di sponsorizzazione.

Ai fini della scelta del contraente sponsor (nella sponsoriz-

zazione tecnica), non è necessario, continua il documento, il ri-

corso alla procedura ad evidenza pubblica ex L.109/1994; risul-

tando inderogabile il requisito d’impresa, nonché la qualificazio-

ne degli esecutori dei lavori pubblici, qualificazione che lo spon-

sor deve possedere ai sensi della L 109/1994 e D.P.R 25.01.2000

n.34, al fine di garantire che il lavoro effettuato sui beni pubblici

sia realizzato con professionalità e a regola d’arte;

In conclusione, lo sponsor potrà essere liberamente scelto

dall’Ente, senza pertanto, essere soggetto alle regole dell’eviden-

che in materia di lavori pubblici deve sempre sussistere a pre-

scindere dal contratto in base al quale le prestazioni vengono e-

seguite.

La normativa vigente permette alle Amministrazioni Pubbli-

che, di avvalersi del contratto di sponsorizzazione per le più di-

sparate attività.

Si è parlato di sponsorizzazione tecnica, indicando quel

contratto in forza del quale lo sponsee, a fronte di beni o servizi

per lo svolgimento dell’attività dell’ente59 forniti dallo sponsor,

permette a quest’ultimo di pubblicizzare il proprio logo o mar-

chio, consentendogli un importante ritorno d’immagine. La dot-

trina civilistica fa rientrare tale fattispecie nello schema del nego-

zio gratuito modale, che si differenzia dalla donazione,in quanto

risulta sempre essere caratterizzato da un interesse patrimonia-

le,di chi (come lo sponsor) si obbliga o trasferisce.

Non considerandosi un contratto di tipo oneroso ma gratuito,

non è regolamentato dalla disciplina comunitaria e nazionale in

tema di appalti pubblici, la cui applicazione necessita del presup-

posto dell’onerosità dell’accordo negoziale.

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Sulla cd sponsorizzazione tecnica: M.FUSI –P-TESTA. I contratti di sponsorizzazione, Di-

ritto,informazione e informatica, 1985, p.445; M.BIANCA, I Contratti di sponsorizzazione,

Preme in questa sede riportare il “Regolamento sulla disci-

plina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collabo- razione” redatto dal Comune di Bastia Umbra, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 12.04.2005 ed in-

tegrato con deliberazione di Consiglio Comunale n.125 del

29.11.2007, il quale, integrato con la normativa vigente, permette

un maggiore chiarezza e definizione, soprattutto nelle indicazioni

delle finalità e nell’identificazione dei soggetti che possono rive-

stire il ruolo di sponsor.

Dall’analisi dell’articolo 2 si evince come il corrispettivo

potrà essere o una somma di denaro o la fornitura di beni e/o ser-

vizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Bastia

Umbra. Il Comune in oggetto si adopererà a divulgare il nome e

il marchio dello sponsor nelle varie estrinsecazioni della propria

attività. Le finalità (art.5), già analizzate nella L.449/1997 e nel

Testo Unico Enti Locali, si identificano nella promozione

dell’innovazione nell’organizzazione tecnica e amministrativa

dell’Ente, nella realizzazione di maggiori economie di spesa e nel

miglioramento della qualità dei servizi prestati. Il suindicato Re-

tività, tra le quali: attività connesse all’informazione istituzionale,

attività sportive, attività culturali, attività di valorizzazione del

patrimonio comunale, attività di miglioramento dell’assetto urba-

no, e, più in generale, ogni attività che rivesta un interesse pub-

blico rilevante.

Con il presente Regolamento, il Consiglio Comunale auto-

rizza la Giunta Comunale alla stipula dei contratti de quo, ricor-

rendo al finanziamento tramite sponsorizzazioni con l’approva-

zione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione).

Per ciò che concerne le figure che possono ricoprire la veste

di sponsor l’art.9 individua le persone fisiche, a condizione che

possiedano i requisiti di legge per contrattare con la P.A, le per-

sone giuridiche, aventi o meno finalità commerciali; le associa- zioni senza fini di lucro, che perseguano finalità non in contrasto con i fini istituzionali del Comune di Bastia Umbra.

Il Comune di Bastia Umbra, con la sponsorizzazione potrà

acquisire, senza gravare sui bilanci di spesa, interventi, servizi,

beni o attività. Si realizza così un’economia di bilancio totale o

parziale rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o

sultato da parte dello sponsor. L’art.13, in ordine alla scelta del

contraente, dispone l’utilizzo della procedura negoziata, sia

quando la proposta nasce da uno dei soggetti indicati all’art.9, sia

quando la proposta provenga della P.A. All’avviso di sponsoriz-

zazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo preto-

rio e/o inserimento nel sito internet del Comune (si consideri che,

ai sensi della disciplina più recente l’avviso dovrà essere riporta-

to sulla Gazzetta Ufficiale, nonché su due quotidiani).

Per ciò che concerne le modalità di pubblicizzazione,

l’art.17 stabilisce che il logo o il nome dello sponsor potrà essere

inserito nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative del me-

desimo Comune, sia nel sito web del Comune, o attraverso il po-

sizionamento di cartelli o targhe indicanti il nome dello sponsor.

Eventuali risparmi di spesa potranno essere utilizzati per il

10% per l’implementazione del fondo delle risorse decentrate del

personale dipendente di cui all’art.31 CCNL 22 gennaio 2004,

nonché del fondo della retribuzione di risultato della dirigenza di

cui all’art.26 del CCNL del 23 dicembre 1999; il restante 90%

per il finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le in-