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advertising

Accanto alle forme pure di sponsorizzazioni di beni cultura-

li, non mancano figure innovative che permettono il restauro, la

manutenzione o la gestione di importanti siti culturali, per i quali

è richiesto un ingente investimento economico.

Alcune società, in particolare specializzate in restauro di

imponenti siti culturali, insieme ad una società di advertising, co-

stituiscono un consorzio (altrimenti chiamata ATI -associazione

temporanea d’impresa-), volto a intervenire su un sito apparte-

nente al patrimonio artistico, archeologico e culturale presente

che si rendano necessari.

Prima di analizzare specificamente la fattispecie, è necessa-

rio definire l’ATI.

L’Associazione temporanea tra imprese è un’aggregazione

temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di

un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compi-

mento. Nasce dalla convenienza, per due o più imprese che stipu-

lano contratti di grande valore con la Pubblica Amministrazione, a

collaborare tra loro, allo scopo di garantire al committente

l’esecuzione integrale e a regola d’arte dell’opera. Con la costitu-

zione dell’associazione temporanea, le imprese associate, pur re-

stando giuridicamente soggetti distinti, possono quindi formulare

un’offerta congiunta, obbligandosi a realizzarla congiuntamente.

Detta offerta viene presentata per il tramite di una delle imprese

associate, che assume la veste di impresa capogruppo e si assume

l’impegno di curare i rapporti tra il raggruppamento ed il commit-

tente.

L'aggregazione consente di unire imprese specializzate in

campi diversi ed in definitiva di offrire maggiori garanzie al com-

L’associazione costituisce un’entità di fatto, dotata di strut-

tura unitaria nei soli rapporti derivanti dall’appalto.

L’A.T.I. operante nel settore pubblico può essere costituita

da imprese, anche individuali e artigiane, oppure da società

commerciali e cooperative, anche in forma di consorzio.

L’aggregazione non costituisce autonomo centro di imputa-

zione di situazioni giuridiche soggettive, sicché ogni impresa

conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adem-

pimenti fiscali e degli oneri sociali. I concorrenti associati, con la

presentazione dell’offerta, assumono la responsabilità solidale

nei confronti dell’Amministrazione.

Un'associazione temporanea d'imprese ha solitamente durata

coincidente con l'esecuzione dell'opera per la quale è stata costi-

tuita e si scioglie nel momento in cui l'opera è conclusa e tutte le

partite economiche aperte per la stessa sono state chiuse.

L’associazione temporanea di imprese fu introdotta nella le-

gislazione italiana con la legge 8 agosto 1977, n. 584, con la qua-

le furono recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunita-

rie 304 e 305 del 1971. L’introduzione fu poi confermata dal

sive modifiche; tali provvedimenti normativi sono stati tutti a-

brogati dall'articolo 256 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con de-

correnza 1º luglio 2006 (Codice dei Contratti Pubblici), ai sensi

di quanto disposto dall'articolo 257 del medesimo decreto.

Attraverso l’innovativa fattispecie, il Consorzio o

l’Associazione Temporanea d’Impresa, stipula un accordo nego-

ziale con l’ente territoriale che possiede la titolarità del bene cul-

turale oggetto di restauro e s’impegna a porre in essere tutte le

operazioni necessarie volte al recupero di detto bene, ottenendo

come controprestazione la possibilità di utilizzare l’intero cantie-

re come strumento volto a veicolare la propria immagine ponen-

do ad esempio cartelloni pubblicitari in posti preventivamente

stabiliti.

La società di costruzioni si occupa della progettazione ed

esecuzione dei lavori di restauro del bene, mentre la società di

advertising si occupa della vendita degli spazi pubblicitari, unica

fonte di finanziamento per l’intero restauro.

La Pubblica Amministrazione ha come primo obiettivo quel-

lo del restauro a regola d’arte e nel minor tempo possibile del be-

sa in bilancio, ma corre rischi non di poco conto, in quanto potrà

presentarsi l’ipotesi di un grave ritardo o interruzione nella con-

segna dell’opera oggetto di restauro, dovuta, per esempio, a

mancati introiti derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari da

parte della società di advertising.

Per ovviare a questi possibili inconvenienti, possono essere

previste polizze fideiussorie per i casi di ritardo o interruzione

che comporterebbero una sensibile limitazione dei danni soprat-

tutto a carico della Pubblica Amministrazione, che vedrebbe ri-

tardata o non completata l’opera medesima affidata ad ATI o

consorzi.

Tale fattispecie presenta elementi innovativi rispetto alla fi-

gura negoziale della sponsorizzazione pura e semplice disciplina-

ta dall’art.120 del Codice dei beni Culturali, ma risulta di più dif-

ficile realizzazione. Infatti, nel caso della sponsorizzazione, si

potrebbe parlare di accordo bipolare, tra la Pubblica Amministra-

zione da una parte e il soggetto finanziatore dall’altra. Nel caso

appena citato, l’accordo potrà essere definito tripolare, in quanto

anche se la società di costruzione e la società di advertising sono

sonalità ed indipendenza giuridica, essendo i propri ruoli ab

initio ben definiti anche nei rapporti con terzi. Nonostante ciò, in caso d’inadempimento, potrebbe risultare difficile delimitare i

confini di responsabilità della società costruttrice che non ha

condotto a termine la propria opera per i più disparati motivi e

della società di advertising, che per negligenze proprie o per mo-

tivi non dipendenti dalla propria volontà, non è riuscita a vendere

gli spazi pubblicitari, che avrebbero permesso l’intero finanzia-

mento dell’opera di restauro.

A questo punto, risulterebbe più complesso e dispendioso

per la Pubblica Amministrazione agire in danno nei confronti

dell’una o dell’altra parte, piuttosto che agire nei confronti dello

sponsor (come nel caso della sponsorizzazione pura e semplice), unico soggetto responsabile nei confronti dell’Ente che attribui-

sce l’incarico.

Si rischia, infatti, che l’unione di forze come nel caso in og-

getto, possa essere controproducente, frammentando le parti in

gioco, non consentendo una chiara e precisa tutela della Pubblica

Amministrazione nel caso di inadempimento del soggetto privato

2.6 Verso la creazione di uno “Sportello per la Sponsorizza-