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Convenzioni firmate a Ginevra il 12 Agosto 1949 per la pro- pro-tezione delle vittime di guerra

Atto finale della conferenza diplomatica di Ginevra 1949

Il Governo Italiano, in relazione agli articoli 47 e 48 della Convenzione per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, agli articoli 48 e 49 della Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, agli articoli 127 e 128 della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra ed agli articoli 144 e 145 della Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, firmate a Ginevra il 12 agosto 1949, rende noti i testi, tra-dotti in lingua italiana, delle Convenzioni stesse, rese esecutive con legge 27 ottobre 1951, n. 1739.

Atto finale della conferenza diplomatica di Ginevra 1949

La Conferenza convocata dal Consiglio federale svizzero per la revisione: - della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati degli eserciti in campagna,

- della X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906,

della Convenzione conchiusa a Ginevra il 27 luglio 1929, relativa al trat -tamento dei prigionieri di guerra, e per elaborare una Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, ha deliberato, a Ginevra, dal 21 aprile al 12 agosto 1949, sulla base dei quattro progetti di Convenzioni esaminati ed approvati dalla XVII Conferenza internazionale della Croce Rossa, tenutasi a Stoccolma.

La Conferenza ha redatto i testi delle seguenti Convenzioni:

I. Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;

II. Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;

III. Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; IV. Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Queste Convenzioni, il cui testo è stato redatto nelle lingue francese e inglese, sono allegate al presente Atto. La traduzione ufficiale di queste Convenzioni nelle lingue spagnola e russa sarà fatta a cura del Consiglio federale svizzero.

La Conferenza ha, inoltre, approvato 11 Risoluzioni, parimenti allegate al presente Atto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Atto Finale.

Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese; l'origi-nale e i documenti che l'accompagnano saranno depositati negli archivi della Confederazione Svizzera.

Risoluzioni della conferenza diplomatica di Ginevra 1949

Risoluzione 1

La Conferenza raccomanda che, in caso di divergenza circa l'interpreta-zione o l'applical'interpreta-zione delle presenti Convenzioni che non possa essere risol-ta in altro modo, le Alte Parti contraenti interessate si sforzino di accordarsi per sottoporre la divergenza alla Corte internazionale di Giustizia.

Risoluzione 2

Considerato che, qualora scoppiasse un conflitto internazionale, potreb-bero eventualmente verificarsi delle circostanze in cui non vi fosse una Potenza protettrice con il concorso e sotto il controllo della quale possano essere applicate le Convenzioni per la protezione delle vittime della guerra;

considerato che l'articolo 10 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze arma-te in campagna, l'articolo 10 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, l'articolo 10 della Convenzione di Ginevra del 12 ago-sto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, e l'articolo 9 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle per-sone civili in tempo di guerra, prevedono che le Alte Parti contraenti potran-no mettersi d'accordo in qualsiasi momento per affidare a un ente, che pre-senti ogni garanzia d'imparzialità e d'efficacia, i compiti assegnati da dette Convenzioni alle Potenze protettrici, la Conferenza raccomanda che metta allo studio il più presto possibile l'opportunità di istituire un ente

interna-zionale le cui funzioni consisterebbero, qualora mancasse una Potenza pro-tettrice, nell'assolvere i compiti incombenti alle Potenze protettrici nel campo dell'applicazione delle Convenzioni per la protezione delle vittime della guerra.

Risoluzione 3

Considerata la difficoltà di conchiudere degli accordi durante le ostilità; considerato che l'articolo 28 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze arma-te in campagna prevede che duranarma-te le ostilità le Parti in conflitto si metarma-te- mette-ranno d'accordo per uno scambio eventuale del personale trattenuto e ne fis-seranno le modalità;

considerato che l'articolo 31 della stessa Convenzione prevede che, fin dall'inizio delle ostilità, le Parti in conflitto potranno stabilire mediante accor-di speciali la percentuale del personale da trattenere proporzionalmente al numero dei prigionieri, come pure la ripartizione di detto personale nei campi. La Conferenza prega il Comitato Internazionale della Croce Rossa di elaborare il testo di un accordo-tipo concernente le due questioni sollevate nei due articoli sopra indicati e a sottoporre questo testo all'approvazione delle Alte Parti contraenti.

Risoluzione 4

Considerato che l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati degli eserciti in campagna, relativo ai documenti d'identità di cui dev'essere munito il perso-nale sanitario, ha avuto, durante la seconda guerra mondiale, soltanto un'ap-plicazione limitata e che ne è risultato grave pregiudizio per numerosi mem-bri di detto personale. La Conferenza esprime il voto che gli Stati e le Società nazionali della Croce Rossa prendano sin dal tempo di pace tutti i provvedi-menti affinché il personale sanitario sia debitamente provvisto dei segni distintivi e delle carte d'identità previsti dall'articolo 40 della nuova Convenzione.

Risoluzione 5

Considerato che sono stati commessi numerosi abusi nell'impiego del segno della croce rossa, la Conferenza esprime il voto che gli Stati vigilino scrupolosamente affinché la croce rossa, come pure gli emblemi di protezio-ne previsti dall'articolo 38 della Convenzioprotezio-ne di Giprotezio-nevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, siano usati soltanto nei limiti delle Convenzioni di Ginevra, allo scopo di salvaguardarne l'autorità e di conservarne l'alto significato.

Risoluzione 6

Considerato che lo studio tecnico dei mezzi di trasmissione tra le navi ospedale, da un lato, e le navi da guerra e gli aeromobili militari, dall'altro, non ha potuto essere affrontato dalla presente Conferenza, poiché esorbitava dai limiti fissati a quest'ultima; considerato che la questione di cui si tratta è tuttavia della massima importanza per la sicurezza delle navi ospedale e per l'efficacia della loro azione, la Conferenza esprime il voto che le Alte Parti contraenti affidino in un prossimo avvenire a una Commissione di esperti il compito di studiare l'applicazione tecnica dei mezzi moderni di trasmissione tra le navi ospedale da un lato, e le navi da guerra e gli aeromobili militari, dall'altro, nonché di elaborare un codice internazionale che regoli esattamen-te l'uso di tali mezzi; ciò allo scopo di assicurare alle navi ospedale la massi-ma protezione ed efficacia possibili.

Risoluzione 7

La Conferenza, desiderando assicurare la massima protezione possibile alle navi ospedale, esprime la speranza che tutte le Alte Parti contraenti fir-matarie della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il migliora-mento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, prenderanno tutte le disposizioni utili affinché, ogni qual volta ciò sia possibile, dette navi ospedale diffondano a intervalli frequenti e regolari tutte le indicazioni relative alla loro posizione, alla loro rotta e alla loro velocità.

Risoluzione 8

La Conferenza desidera affermare, di fronte a tutti i popoli:

che, essendo stati i suoi lavori ispirati unicamente da preoccupazioni umanitarie, essa esprime il voto ardente che i Governi non abbiano mai biso-gno, in avvenire, di applicare le Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra;

che il suo più vivo desiderio è infatti che grandi e piccole Potenze possa-no sempre trovare una soluzione amichevole alle loro vertenze, per mezzo della collaborazione e dell'intesa internazionale, affinché la pace regni defi-nitivamente sulla terra.

Risoluzione 9

Considerato che l'articolo 71 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra prevede che i prigio-nieri di guerra i quali siano da lungo tempo senza notizie della loro famiglia oppure si trovino nell'impossibilità di ricevere o di dargliene per via ordina-ria, nonché quelli che sono separati dai loro congiunti da distanze ragguar-devoli, saranno autorizzati a spedire dei telegrammi le cui tasse saranno iscritte a debito del loro conto presso la Potenza detentrice o pagate con il

denaro di cui dispongono, provvedimento di cui i prigionieri fruiranno anche in caso di urgenza;

considerato che, per ridurre il costo talvolta assai elevato di tali telegram-mi, sarebbe necessario prevedere un sistema di raggruppamento dei mes-saggi o di serie di brevi mesmes-saggi-tipo, concernente la salute del prigioniero, quella della sua famiglia, le notizie scolastiche e finanziarie, ecc.; messaggi che potrebbero essere redatti e contrassegnati con un numero ad uso dei pri-gionieri di guerra che si trovano nelle condizioni indicate nel primo comma, la Conferenza invita il Comitato Internazionale della Croce Rossa a redigere una serie di messaggi-tipo, che rispondano a dette esigenze, e a sottoporli all'approvazione delle Alte Parti contraenti.

Risoluzione 10

La Conferenza ritiene che le condizioni del riconoscimento di una Parte partecipante a un conflitto come belligerante, da parte delle Potenze che rimangono estranee a questo conflitto, sono regolate dal diritto pubblico internazionale e non sono modificate dalle Convenzioni di Ginevra.

Risoluzione 11

Considerato che le Convenzioni di Ginevra impongono al Comitato Internazionale della Croce Rossa l'obbligo di tenersi pronto in qualsiasi momento e in ogni circostanza ad assolvere i compiti umanitari che queste Convenzioni gli affidano, la Conferenza riconosce la necessità di assicurare al Comitato Internazionale della Croce Rossa un appoggio finanziario rego-lare.