• Non ci sono risultati.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa come custode

Il compito del Comitato come custode del Diritto Internazionale Umanitario lo si può schematizzare in cinque funzioni che, però, sono solo punti per poter comprendere i compiti che l’organizzazione si pone.

# 1) Funzione di monitoraggio

Nelle situazioni che comportano gravi e generalizzate violazioni delle leggi umanitarie è necessario per prima cosa darne, come oggi spesso si dice, visibilità. A seguire risulta fondamentale localizzare la problematica per non mettere immediatamente mano a emendamenti legislativi che potrebbero risultare ardui, costosi e di dubbia efficacia. Infatti, l’aumento delle violazio-ni della legge in un ambito non ne inficia la validità, almeno sul piano teori-co- dottrinario, sia testuale sia intellettuale, ma potrebbe mettere in discus-sione i metodi codificati e utilizzati assieme alle possibili cause sociali. D’altro canto non si deve neanche giustificare l’inefficacia di una norma con la carenza di mezzi poiché questa costituisce una condizione contingente. Come già cennato, fu la constatata inadeguatezza dell’applicazione della pro-tezione ai prigionieri di guerra durante la Ia Guerra Mondiale che permise la revisione del 1929. In seguito, i terribili eventi della IIa Guerra Mondiale costrinsero ad una sensibile revisione della codificazione che si concretizzò con le quattro Convenzioni del 1949. Tutto ciò non fu comunque sufficiente a causa della guerra del Vietnam che costrinse ad una aggiunta nel 1977 con dei Protocolli addizionali. Gli avvenimenti di fine XX secolo (fine della Guerra Fredda, le Guerre del Golfo, i vari interventi delle forze O.N.U. in Africa e nei Balcani) forse potrebbero essere motivo di revisione, ma la neces-sità che in questo frangente si evidenzia è la chiarificazione sia teorica sia applicativa delle norme. La complessità di uno scontro armato (in realtà il problema inizia proprio nella definizione di scontro armato con la conse-guente delimitazione temporale di applicabilità delle Convenzioni di Ginevra) ed il numero crescente di attori che passivamente od attivamente vi prendono parte richiede una categorizzazione minuziosa. Tutto questo, però, potrebbe rendere troppo burocratizzate situazioni che dovrebbero essere risolte in breve tempo ed in condizioni disagevoli e poco controllabili.

# 2) Funzione catalizzatrice

Questa seconda funzione può essere considerata un corollario della prima, poiché di fronte a nuove esperienze di violazioni e/o problemi di applicabilità dei dettati delle Convenzioni di Ginevra, ci si deve adoperare

per trovare rimedi o miglioramenti. Tutto ciò deve essere visto sempre nel-l’ottica universale, ossia le norme devono contemplare tutte le persone da proteggere. Ad esempio, il nuovo approccio alla tutela dell’ambiente scaturi-to dalla Conferenza di Rio del 1992, determinò l’affidamenscaturi-to al Comitascaturi-to Internazionale di un mandato dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. per lo studio di una Va Convenzione di Ginevra riservata all’ambiente.

Un altro ambito di studio è lo sforzo di chiarire gli obblighi delle forze O.N.U. in missione e rendere conciliabile l’uso della forza con l’attuazione dei dettati del Diritto Internazionale Umanitario.

Un ultimo esempio, è la tutela dei profughi di guerra, esempio di vittime che negli ultimi anni hanno riempito i televisori di tutto il mondo.

Quindi, il compito di catalizzatore del Comitato Internazionale si attua con lo studio delle situazioni sul terreno e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei Governi nei confronti di esse. In questo contesto il Comitato Internazionale opera in collaborazione con altre organizzazioni come l’U.N.E.S.C.O., il Centro dei Diritti Umani, il Dipartimento per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite, con la Commissione per il Diritto In-ternazionale delle Nazioni Unite. Collaborazioni vi sono anche con le cosid-dette organizzazioni non governative (O.N.G.) tra le quali le più citate sono Amnesty International e Médecins sans Frontiéres.

# 3) Funzione promozionale

Il primo obbiettivo in questa funzione è incentivare tutti gli Stati a firma-re prima, ed a ratificafirma-re dopo, le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977. Come far rispettare anche tutti gli altri trattati od accordi internazionali che hanno l’unico scopo di umanizzare qualunque conflitto armato rendendo omogenei i comportamenti degli eserciti sui campi di battaglia. A questo fine il Comitato Internazionale si adopera per chiarire gli aspetti giuridici delle norme a tutte le autorità che hanno la facoltà o l’obbligo di accettarle ed applicarle.

Un obbiettivo meno visibile del Comitato è quello di sollecitare l’adozio-ne delle norme umanitarie l’adozio-nell’ambito del corpus giuridico nazionale di ogni

Stato, con commissioni interministeriali nelle quali sia prevista la partecipa-zione anche di un rappresentante della Croce Rossa.

Il Comitato opera in tempo di pace per far fronte alle esigenze in tempo di guerra. A questo fine il Comitato Internazionale redasse una Raccoman-dazione agli Stati firmatari nel 1995.

In questa funzione rientra la cosiddetta ‘dissemina’ del Diritto Inter-nazionale Umanitario, ossia la divulgazione dei contenuti delle Convenzioni di Ginevra e di ogni altro documento che sia utile per alleviare le sofferenze delle vittime delle guerre e per rendere consapevoli tutti dei propri diritti. A questo fine si auspica l’inserimento della conoscenza delle Convenzioni anche nelle scuole per preparare i giovani e far diventare l’umanizzazione

della guerra un interesse primario nella crescita di un individuo. Ov-viamente, la dissemina comporta un confronto di idee che deve essere visto sempre come arricchimento per un migliorare la situazione attuale ed opera di prevenzione contro i tentativi di traviarne il significato per scopi offensivi, ideologici o politici.

# 4) Funzione di custodia

La complessità delle norme del Diritto Internazionale in generale e di quello Umanitario potrebbe portare al tentativo di indebolirne gli scopi e la forza. Ciò deve essere impedito con la costante attenzione alle interpretazio-ni non tanto false, ma tendenziose, o peggio, capziose che si danno impe-dendo che possano diventare la normalità e quindi vanificare non solo il lavoro di tante persone, ma rendere inutile la tragedia di alcune persone che hanno posto in essere il problema per il quale le norme sono state adottate. Su questa falsariga sono i tentativi di limitare la portata del Diritto Internazionale Umanitario nella firma di altri accordi internazionali che non lo includono espressamente o che concedono deroghe.

# 5) Funzione operativa

Questa è la principale funzione del Comitato Internazionale: l’azione diretta alle vittime è lo scopo principale e le precedenti funzioni risultano essere a sostegno di questa.

Il primo obbiettivo all’inizio di un conflitto armato è quello di convincere le parti belligeranti al rispetto delle Convenzioni di Ginevra. Di seguito vi sono i collegamenti tra i due contendenti al fine di raccogliere informazioni sui prigionieri di guerra per comunicarle alle autorità della parte avversa ed ai famigliari; la visita nei campi di prigionia; l’aiuto alle popolazioni civili isolate o assediate.

Tali funzioni mettono in risalto l’enorme compito e la complessità delle situazioni di cui il Comitato Internazionale ha deciso di farsi carico sin dal lontano 1864. Per questo la Croce Rossa deve essere dinamica nell’affrontare i cambiamenti ed arginare i tentativi di escalation delle violenze non

L’applicazione del Diritto Umanitario