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cooperazione nella soluzione di controversie sul rientro di beni culturali) i principi sostanziali, come quelli sul non sfruttamento della debolezza

Nel documento Beni culturali e sistema penale (pagine 146-150)

di un altro soggetto per ottenere un guadagno culturale, sulla coope- razione contro i traffici illeciti di beni culturali e sulla preservazione dell’integrità dei contesti culturali, forniscono un orientamento genera- le nei casi relativi al rientro di beni culturali. Questi principi, che gioca- no a favore dello stato d’origine dei beni culturali, dovrebbero avere la priorità su altre considerazioni.

tuttavia, nel trattare ogni caso particolare, esistono anche altre con- siderazioni che potrebbero essere pertinenti per il raggiungimento di una soluzione equa. Dovrebbe essere infatti valutata anche la posizione dello stato di destinazione. Per avere un quadro completo della questio- ne dovrebbero venire bilanciate circostanze diverse, che possono anda- re in direzioni differenti.

Può accadere che l’acquisizione del bene culturale fosse formalmen- te legale nel momento in cui esso fu sottratto, anche se la rimozione appare in conflitto con i principi prevalenti oggi e, quindi, la ritenzio- ne dell’oggetto appare oggi inaccettabile. Può accadere che lo stato di destinazione abbia preservato per secoli, e nelle condizioni più appro- priate, oggetti che avrebbero potuto correre il rischio di essere distrutti o deteriorati, se fossero stati lasciati nel luogo originario. Può anche succedere che, dopo secoli o persino millenni, gli oggetti abbiano svi- luppato con lo stato di destinazione un legame che è più stretto rispetto a quello che avrebbero con lo stato d’origine. È difficile stabilire come il fattore tempo debba essere valutato nel bilanciare la posizione dello stato d’origine e quella dello stato di destinazione. Posto che, in linea di principio, lo stato d’origine è in una posizione migliore133, quanti anni devono passare dalla sottrazione dell’oggetto per raggiungere un mo- mento in cui la posizione dello stato di destinazione può equilibrare o

133 Per esempio, se una soluzione può essere agevolata dalla realizzazione di copie

dei beni culturali in questione, le copie dovrebbero essere tenute dallo stato di destinazione, mentre gli originali dovrebbero essere restituiti allo stato d’origine.

addirittura superare quella dello stato d’origine? È impossibile dare una risposta precisa a una domanda tanto complessa. in ogni caso specifico, la risposta potrebbe variare a seconda di una serie di circostanze perti- nenti, incluse l’importanza del bene per il patrimonio culturale dello stato d’origine e la condizione speciale di oggetti che sono considerati ‘insostituibili’ o di grande importanza emblematica o rituale.

in questo senso, i partecipanti alla Conferenza internazionale di esperti

sul rientro di beni culturali, tenuta a seoul il 16 e 17 ottobre 2012, hanno

raccomandato, tra l’altro, che

states discuss cases relating to the return of cultural objects not governed by international legal instruments, seeking equitable solutions taking into account all the relevant and specific circumstances, such as integrity of the cultural con- text, significance of the object for the states concerned, ethical propriety of its removal, treatment of the object by the present possessors, and the state’s of origin commitment to security and care of the objects; […]

states, in attempting to reach equitable solutions, consider means of co-opera- tion with other states, entities and individuals through cultural policy in gene- ral, including loans, temporary exhibitions, joint excavation activities, research, and restoration.

È importante, nel trattare ogni caso specifico, che gli stati interessati ri- spettino un ulteriore principio di natura procedurale, ossia il principio della cooperazione internazionale nella soluzione di controversie sul rien- tro di beni culturali. Questo tipo di controversie dovrebbe essere risolto tramite il negoziato di un accordo o l’accettazione di forme di soluzione per via amichevole o giudiziaria, sulla base dei principi e delle circostanze pertinenti, al fine di ottenere una soluzione equa134. Nel cooperare per trovare una soluzione, gli stati interessati sono tenuti ad agire in buona fede, cosa che non succede quando entrambi rimangano insistentemente sulla propria posizione, senza contemplare alcuna modifica135, o si fondi- no esclusivamente sulle disposizioni del proprio diritto, senza considerare

134 Per una formulazione e concezione simili nel diritto internazionale odierno, vedi

gli artt. 74 e 83 della convenzione delle Nazioni unite del 1982 sul diritto del mare, riguardanti rispettivamente la delimitazione della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale.

135 come affermato dalla corte internazionale di giustizia nella sentenza del 20 feb-

braio 1969 sul caso della Piattaforma continentale del Mare del Nord, “the parties are under an obligation to enter into negotiations with a view to arriving at an agree- ment, and not merely to go through a formal process of negotiation [...]; they are under an obligation so to conduct themselves that the negotiations are meaningful, which will not be the case when either of them insists upon its own position without contemplating any modification of it” (par. 85).

norme e principi del diritto internazionale. il raggiungimento di una so- luzione potrebbe essere facilitato dal ricorso a strumenti di cooperazione che siano idonei a stabilire una più stretta relazione tra le parti e a raffor- zare il dialogo tra le differenti culture, come prestiti, esposizioni, campa- gne di scavi congiunte136. come ricordato nelle già menzionate conclusio- ni della riunione di esperti non-governativi di seoul del 2008,

returning displaced cultural heritage constitutes a fundamental means to resto- re and reconstruct a people’s heritage as well as its identity and creates dialogue between civilizations in an atmosphere of mutual respect.

in un futuro prossimo, il ricorso a mezzi non contenziosi di soluzione delle controversie137 e un uso più attivo dell’icPRcP138, incluse le proce- dure di mediazione e conciliazione adottate in base alla Raccomanda- zione n. 4 del 23 settembre 2010139, potrebbe essere la via più efficace per la cooperazione nel campo del rientro dei beni culturali140.

136 cfr. supra, par. 5.3.

137 “Because the origins of international cultural heritage law lie in the battlegrounds

of conflict and the underworld of crime, it is not surprising that the normative fra- mework to protect the cultural heritage has been essentially adversarial. Historically, efforts to develop an effective body of cultural heritage law have emphasized for- mal remedies to past wrongs. considerable emphasis has been placed on exclusive rights of ownership and the elaboration of rules for the restitution of stolen property or return of illegally exported property. in resolving related disputes, litigation has been a preferred means despite the voices of experience that have urged a greater recourse to mediation and other informal means of dispute resolution when that is feasible. unfortunately, however, the stakes are often too high in the commercial art world to rely on mediation and other informal techniques” (J.a.R. Nafziger,

Introduction, in id. - Nicgorski, Cultural Heritage Issues, p. XiX). vedi anche M. cor- nu - M.-a. Renold, New Developments in the Restitution of Cultural Property: Alternative

Means of Dispute Resolutions, “international Journal of cultural Property”, 2010, p. 1.

138 Fino a ora ci sono state non più di otto richieste depositate presso l’icPRcP (cfr.

l.v. Prott, The UNESCO ICPRCP - Origin, Developments, Accomplishments and Challenges,

rapporto presentato alla 30ª sessione straordinaria dell’icPRcP (seoul 2008).

139 cfr. icPRcP, Final Report of the Subcommittee of Experts on the Draft Rules of Procedure

on the Mediation and Conciliation, doc. uNEsco clt-2010/coNF.203/coM.16/1 Rev del luglio 2010.

140 cfr. la Risoluzione n. 4, adottata nel 2006 a toronto dall’International Law Asso-

ciation, che formula i Principi per la cooperazione nella mutua protezione e trasferimento di materiale culturale (ila, Report of the Seventy-second Session, london 2006, pp. 32 e 337). i principi sono basati su “the need for a collaborative approach to requests for transfer of cultural material, in order to establish a more productive relationship between and among parties” e su “the need for a spirit of partnership among private and public actors through international cooperation”.

9. Conclusioni

un nucleo di principi può essere desunto dalle tendenze evolutive della pratica internazionale contemporanea nel campo del patrimonio cultu- rale. Questi principi sono oggi collocati in uno spazio intermedio tra la moralità e il diritto. Determinare su quale versante essi si trovino attual- mente dipende dall’atteggiamento soggettivo di coloro, siano essi stati o individui, che prendono posizione sulla questione dei trasferimenti di beni culturali141. Dovunque si trovino i principi in questione, è impor- tante sottolineare come la tendenza evolutiva vada nella direzione del rientro dei beni culturali nei Paesi d’origine e come, almeno secondo l’opinione che sembra preferibile, tale tendenza meriti di essere raffor- zata per evidenti ragioni d’ordine morale e culturale.

i principi presi in considerazione in questo studio possono essere utili quando si affrontano alcuni limiti dei trattati internazionali in vigore in materia di rientro dei beni culturali (in particolare, il loro carattere non retroattivo e il fatto che essi possono creare diritti e obblighi vincolanti solo per le parti). come si è visto, i primi due principi sono il principio di non sfruttamento della debolezza di un altro soggetto per ottenere un guada- gno culturale, che si applica a situazioni di guerra, dominio coloniale, oc- cupazione straniera o coinvolgenti popoli indigeni, e il principio della coo- perazione contro i trasferimenti illeciti di beni culturali, che ha una portata di applicazione generale. Essi sono collegati al principio di preservazione dell’integrità dei contesti culturali, che è profondamente radicato nella na- tura del patrimonio culturale. un quarto principio, di carattere procedura- le, è il principio di cooperazione nella soluzione di controversie sul rientro di beni culturali, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. tale prin- cipio dovrebbe regolare le relazioni tra lo stato d’origine e lo stato di desti- nazione dei beni culturali e può coinvolgere, se è il caso, attori non statali e attuarsi anche tramite procedure non contenziose, come la mediazione e la conciliazione. il raggiungimento di una soluzione potrebbe essere facili- tato dal ricorso a forme di cooperazione che possono stabilire uno stretto legame tra le parti e rafforzare il dialogo tra culture differenti.

in effetti, tutti i principi guridici menzionati in questo studio si ba- sano sullo stesso assunto morale e culturale, che riguarda in generale i beni culturali: diviser c’est détruire.

141 come dichiarato il 12 ottobre 2010 dall’ambasciatore G.N. anastassopoulos per

conto della Grecia al consiglio Esecutivo dell’uNEsco, “les principes qu’a proposé

le professeur italien tullio scovazzi, se portant, inter alia, sur l’intégrité des con- textes culturels, ont pu impressioner, mais doivent encore parcourir un chemin bien long, avant d’être acceptés, si, finalement, ils soient acceptés”.

International Tools: return, restitution

Nel documento Beni culturali e sistema penale (pagine 146-150)