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Vorrei soffermarmi brevemente sulle coppie in cui uno dei due membri è di religione musulmana perché questo elemento le caratterizza particolarmente, sia al loro interno, sia nei rapporti con l’esterno, e per tale motivo a mio parere meritano una riflessione a parte. Esse assumono rilievo nel momento di contatto con la società, e arrivano a occupare le prime pagine delle testate giornalistiche quando si tratta dell’affidamento dei figli nel momento della rottura dell’unione. Partendo dalla semplice definizione di queste coppie, si può affermare che non è semplice darne una completa, quindi ho deciso di adottare quella di Allievi, che anche lui stesso considera comunque riduttiva, che è quella di coppie musulmano-occidentali, o musulmano-europee.49

Ciò che caratterizza queste coppie, è che, in caso di rottura, a causa dei sistemi giuridici profondamente diversi, emergono problemi più gravi in tema di gestione dei soggetti deboli come ad esempio i figli. Quando terminano queste unioni, o meglio, quelle miste più in generale, ciò che si scatena è la rivendicazione identitaria, con tutte le relative conseguenze attuate anche da parte del gruppo di appartenenza.

Per queste coppie assume rilevanza particolare la differenza di genere, sia nella possibilità di contrarre matrimonio, sia nel momento di rottura in merito all’affidamento dei figli.

Gli elementi caratterizzanti tipicamente la coppia musulmano-occidentale, e non tutte le coppie miste in generale, sono stati individuati da Allievi in:

- l’obbligo di conversione al fine di contrarre matrimonio, imposta nel caso un uomo non musulmano decida di sposare una donna che lo è. Tale atto,

48 Fenaroli P., Panari C., “Famiglie “miste” e identità culturali”, Carocci, 2007, p.110 – 117. 49 Allievi S., “Musulmani d’Occidente”, Franco Angeli, 20000000, p. 87 - 103.

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se nel nostro ordinamento non ha effettive conseguenze, le ha nell’ordinamento musulmano, specie nel diritto di famiglia. L’impedimento per la donna a sposare un non musulmano si spiega con il fatto che l’oggetto del matrimonio non è uguale per il marito e per la moglie. Per il marito l’oggetto è costituito da ciò che può far vantare nei confronti della moglie, che si chiamano isma (potestà maritale e godimento), mentre per la moglie è altro, successivamente espresso50. Le conversioni diventano però delle finzioni, perché assumono rilievo più di tipo burocratico che religioso, che però ha importanti conseguenze relativamente al diritto familiare nel paese di origine del partner musulmano51;

- acquisizione di un’immagine di immoralità all’interno della rete sociale, specie se si tratta di una donna musulmana a contrarre matrimonio con un uomo di altra fede. Nel caso inverso, sono le donne musulmane a non considerare positivamente l’unione, anche a causa, paradossalmente, della disponibilità dimostrata dall’uomo nella conversione.

1.11.2 Il matrimonio islamico

Il matrimonio islamico è un contratto di diritto privato, non ha carattere religioso, ed “ha per scopo il riposo dell’anima, il lecito esercizio della sessualità e la crescita della nazione/comunità”52

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In questi anni sono in atto dei movimenti da parte delle associazioni musulmane per arrivare a un riconoscimento da parte dello stato italiano per i matrimoni celebrati in Italia con rito islamico.

Per la validità del matrimonio musulmano si richiede la presenza degli elementi comuni a qualsiasi tipo di contratto53:

- soggetti: gli sposi e il curatore matrimoniale, il parente maschio più prossimo alla donna;

50 Cilardo A., “Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano”, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002,

p. 262.

51 Allievi S., “ Cosa vuol dire “coppie miste”? Il vissuto e le interpretazioni”, in Zilio-Grandi (a cura

di), “Sposare l’altro. Matrimoni e matrimoni misti nell’ordinamento italiano e nel diritto islamico”, Marsilio, 2006, p. 11-41.

52 Borrmans M., “Le famiglie musulmane in Italia”, tratto da “Africa”, n.2/1995,

www.cadr.it

53 Cilardo A., “Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano”, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002,

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- oggetto: per il marito sono tutti i diritti (isma) che egli può vantare nei confronti della donna, mentre per la moglie sono, principalmente, il dono nuziale, il diritto al mantenimento, il diritto di custodia dei figli (il padre ha la tutela legale e la responsabilità dell’educazione morale, fisica e religiosa, e trasmette al figlio la propria religione). Questa differenza è dovuta al fatto che mentre un uomo musulmano può sposare una donna di una fede diversa, questo non è permesso alla donna;

- consenso: può non coincidere con quello degli sposi, in quanto la donna vergine è rappresentata da un tutore;

- espressione del consenso.

In riferimento ai figli, è necessario precisare che il padre ha la potestà, vale a dire il potere esclusivo di prendere delle decisioni quando si tratta di istruzione, educazione, amministrazione dei beni; la madre ha invece la custodia, che si traduce nel diritto-dovere di curarli, allevarli, sorvegliarli.

Il regime patrimoniale tra i coniugi è basato solo sulla separazione dei beni. Per quanto concerne il divorzio, è riconosciuto come diritto di entrambi i coniugi, però è considerato come la lezione peggiore tra le lecite agli occhi del Signore; può avvenire solo nel caso di malattia fisica o psichica, o nel caso di impotenza antecedente e insanabile. La moglie e i figli hanno il diritto di avere un mantenimento adeguato, preservando i diritti del bambino.

Il matrimonio può essere sciolto per ripudio, per morte legale o presunta; il marito musulmano, inoltre, ha sempre il potere di decidere unilateralmente lo scioglimento del vincolo matrimoniale e fino a tre volte.

All’interno del mondo islamico è però presente molta varietà tra le varie correnti, e nel tentativo di arrivare ad un adeguamento alla società moderna, i legislatori musulmani stanno cercando di combinare le dottrine delle diverse scuole giuridiche.

Nel caso di un matrimonio tra una persona cattolica ed una musulmana, solo nel 1993 si arriva, nel mondo cattolico, ad esprimere una prima distinzione tra matrimoni misti ed interreligiosi.

In generale si può affermare che i rappresentanti della Chiesa e dell’Islam sconsigliano ai loro fedeli di impegnarsi in un matrimonio musulmano-occidentale a causa di tutte le differenze presenti tra le diverse religioni. Il Dossier del Segretariato per le Relazioni con i Musulmani di Parigi chiede al partner cristiano

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di non decidere in modo affrettato, di informarsi sullo statuto giuridico dei rispettivi paesi, di andare anche a vivere per un periodo nel paese del fidanzato/a. L’obiettivo è di rendere consapevoli i due partner delle divergenze presenti, non solo nella religione, ma anche nello stile di vita, perché se come coppia possono sembrare gestibili, alla nascita dei figli emergeranno con più prepotenza54. Non si può però bloccare l’andamento della società, in cui emerge che le unioni miste aumenteranno con le seconde generazioni, o con i figli di coppie miste.