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1.12 Alcune nozioni di diritto

1.12.1 Il matrimonio e la filiazione

Dal punto di vista giuridico, com’è vista invece la famiglia mista in Italia?

Si parte innanzitutto considerando che, attualmente, sono in atto importanti mutamenti della normativa nazionale in materia di diritto di famiglia, non ancora entrati in vigore, ma lo saranno nei prossimi mesi dell’anno.

Per tale motivo, mi limiterò a prendere in esame solamente gli aspetti più generali relativi al matrimonio e al diritto di famiglia.

Innanzitutto si può affermare che la famiglia è riconosciuta quando la coppia è unita con il vincolo del matrimonio, e anche per quanto riguarda i figli si possono ancora riscontrare delle differenze di trattamento tra naturali e legittimi, che il legislatore intende superare con l’introduzione della nuova norma sul diritto di famiglia55.

Con il termine matrimonio si intende, generalmente, un legame tra due persone finalizzato alla formazione di una famiglia.

L’art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo afferma che: “uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei

54 Borrmans M., “Le famiglie musulmane in Italia”, tratto da “Africa”, n.2/1995,

www.cadr.it

55 “Percorso formativo a tutela dei minori e a supporto della genitorialità”, Provincia di Padova,

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futuri coniugi. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo stato.

Il matrimonio può essere di tre tipi: religioso, civile56, e concordatario57.

All’art. 143 del Codice Civile sono espressi i diritti e i doveri reciproci dei coniugi: con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Il legislatore esprime inoltre all’art. 144 quale deve essere l’indirizzo della vita familiare: i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

In riferimento ai figli, bisogna sottolineare come il riconoscimento dei figli legittimi sia avvenuto in Italia solo nei primi decenni del XX secolo, con l’adozione della Costituzione, che all’art. 30 dice: è` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Il nostro codice civile distingue ancora tra figli legittimi e naturali, perché segue la linea adottata nel riconoscimento della famiglia basata sul vincolo del matrimonio.

Questa precisazione è doverosa in quanto, fino ad ora, si è parlato di coppie miste, che non sempre, rispecchiando l’andamento della società attuale, decidono di legarsi con il vincolo del matrimonio. I loro figli, pertanto, essendo naturali, non potranno essere considerati al pari grado di quelli legittimi. Fino ad oggi, le differenziazioni riguardano:

- la condizione di figlio legittimo si fonda sulla presunzione legata alla presenza del matrimonio, la condizione del figlio naturale si acquista solo in seguito ad un apposito atto di riconoscimento (art. 250 c.c.). In seguito al riconoscimento, il figlio acquista lo stato di figlio naturale nei confronti di chi lo ha riconosciuto, derivando da ciò alcuni effetti, che si realizzano ex tunc, ovvero dalla data di nascita del figlio;

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È il matrimonio riconosciuto dallo stato, negli artt.106 e segg. del Codice Civile.

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È il matrimonio canonico al quale lo stato riconosce diritti civili, regolato dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121.

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- la divisione ereditaria: figli legittimi vantano, infatti, un diritto di commutazione, ai sensi dell’art. 537 c.c., ovvero, possono liquidare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante al figlio naturale, estromettendolo dalla comunione ereditaria;

- nella sfera familiare, i figli naturali instaurano rapporti di parentela soltanto con i genitori, i nonni ed i bisnonni, non invece verso i parenti collaterali, quali ad esempio gli zii.

Si precisa che il Senato ha approvato in data 16 maggio 2012 il Disegno di Legge recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, che supera, non appena entrerà in vigore, molti degli aspetti sopra elencati. Ne cito intanto uno, in tema di parentela, in cui all’art. 74 il legislatore la definisce come il vincolo “tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e` avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e` avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e` adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta`, di cui agli articoli 291 e seguenti”.

Una breve precisazione va fatta in merito ai matrimoni religiosi, che possono avere valore civile a seconda della normativa vigente. Con la circolare n. 32/2012 emanata dal Ministero dell’Interno, ci si è espressi sulle confessioni religiose, diverse da quella cattolica, che hanno stipulato intese ex art. 8, comma 3, della Costituzione, approvate con legge. Per esse valgono le stesse procedure disposte per le altre confessioni relativamente agli effetti civili del matrimonio. Le leggi n. 126, 127 è 128 del 2012 hanno regolato i rapporti rispettivamente con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale,, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e la Chiesa Apostolica in Italia.