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La costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.

D ECRETO LEGISLATIVO

5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.

8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola può procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.

- L. 3-8-2009 n. 108

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. Art. 5. (Disposizioni in materia contabile)

[1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell’Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti dispo-sizioni di contabilità generale dello Stato, possono:

a) accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l’attivazione delle procedure d’urgenza previste dalla normativa vigente per l’acquisizione di forniture e servizi;

b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l’esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l’acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d’armamento, equipaggiamenti individuali e materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

2. Nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di attività operative o addestrative propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in

deroga al limite di cui all’ articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- L. 3-8-2009 n. 108

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. Art. 3. (Disposizioni in materia di personale)

7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in

deroga a quanto previsto dall’ articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere

richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all’ articolo 25 del decreto

legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla

riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

- L. 3-8-2009 n. 108

Art. 1. (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di

stabilizzazione)

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

5. Per le finalità, nei limiti temporali e nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 13, 14 e 17, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di

nazionalità italiana o di al-tri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esi-stano le professionalità richieste.

- L. 23-12-2009 n. 192

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni

relative)

13. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, nelle pertinenti unità previsionali di base relative ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in

deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento

regionale delle regioni a statuto speciale; Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi. ...

29-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni di bilancio occorrenti per attribuire la somma di 10 milioni di euro, in termini di residui e di cassa, al fondo da ripartire per la realizzazione delle iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere

sul fondo da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, ivi compresa l'assunzione di personale in deroga, nonché per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni, previsto dal medesimo articolo 61, comma

17, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

- L. 23-12-2009 n. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

Art. 2. (Disposizioni diverse)

[36. La pubblicazione del decreto di cui al comma 34 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle sociètà previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell’applicazione dei commi 27 e da 32 a 35 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell’ articolo 23-bis

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale

militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo. ]

68. Al fine di consentire in via anticipata l’erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012: a) in deroga a quanto stabilito dall’ articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18

febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle

regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell’ articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 77-

quater, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

91. Limitatamente ai risultati d’esercizio dell’anno 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi

sanitari, di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’ articolo 1, comma 180, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:

a) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;

b) si applicano, secondo le procedure previste dall’ articolo 1, comma 174, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, le

disposizioni di cui al comma 86 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall’

articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PRASSI (6)

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Circ. 18-2-2009 n. 16350/DIV2/C

Circolare n. 104449/DIV2/C del 29 dicembre 2008. Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell’art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 1° gennaio 2009, dei veicoli non conformi alla direttiva 2004/104/CE (compatibilità elettromagnetica). Aggiornamento del prospetto relativo alle Case costruttrici che hanno richiesto deroga.

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)

Circ. 12 marzo 2009, n. 12 (1).

Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale [1]. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2009. [1] Decreto legge n. 317/1987 convertito in legge n. 398/1987, artt. 1 e 4, comma 1. Norma speciale che si applica anche alle qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo n. 38/2000, art. 4, comma 1.

- I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)

Msg. 25 marzo 2009, n. 6797 (1).

Deroga requisiti pensione di vecchiaia ex art. 2, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 503/1992.

Chiarimenti.

- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Nota 15-5-2009 n. 25/I/0007174

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 - Deroga alla durata del riposo giornaliero.

Si riferisce all’art. 17 del d.lgs 66/2003 “Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale…”

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 29-5-2009 n. 55221

Richiesta di deroga alla installazione o attivazione del dispositivo limitatore della velocità sugli autoveicoli adibiti a servizi di viabilità in autostrada. Direttiva 2002/85/CE.

- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Circ. 9-9-2009 n. 13647

Reg. (CE) n. 1234/2007, all. XV bis, parte B.7, lett. b) - Deroga per la determinazione del titolo alcolometrico volumico totale per i vini a Denominazione di Origine arricchiti Si fa riferimento all’argomento indicato in oggetto e seguito alle determinazioni emerse nel corso dell’apposita riunione tecnica tenuta da questo Ministero con codeste Regioni e Province autonome ed Organizzazioni, nel corso della quale è stata in particolare valutata la specifica istanza presentata dalla Provincia autonoma di Trento.

Al riguardo, considerato che: ...

la disposizione innovativa di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007, all. XV bis, parte B.7, lett. b, in base alla quale, in deroga alle disposizioni di cui al punto 6, “… gli Stati membri possono portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione dei vini a denominazione di origine ad un livello che essi determinano”, rientra nell’ambito della disciplina generale dell’arricchimento dei prodotti in questione a denominazione di origine;

- …

lo scrivente, ritiene che le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito delle competenze di cui al citato articolo 9, comma 2, della L. 20 febbraio 2006, n. 82 possano, con proprio provvedimento, in applicazione del disposto di cui all’allegato XV bis, parte B.7, lett. b) del Reg. (CE) n. 1234/2007, procedere alla determinazione del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla predetta vigente normativa comunitaria e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione.