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S EZIONI PENALI (13)

- Cass. pen. Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 8626

In tema di inedificabilità assoluta, la deroga al divieto di costruzione di nuovi edifici nel raggio di duecento metri dal perimetro dei cimiteri è consentita unicamente con riguardo all'esecuzione di un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, con esclusione, quindi, dell'edilizia residenziale privata.

- Cass. pen. Sez. III, 14 gennaio 2009, n. 10394

Con l'art. 9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in deroga esplicita all'art. 110 c.p., è stato espressamente escluso il concorso tra l'emissione e la utilizzazione di documenti fittizi, perché consentire che l'emittente sia chiamato a rispondere tanto del delitto di emissione, quanto di concorso nel delitto di utilizzazione tramite dichiarazione fiscale, significherebbe punirlo due volte per la medesima condotta, e, specularmente è stato escluso il concorso dell'utilizzatore nel delitto di emissione, partendo dalla considerazione che l'emissione di documenti fittizi nasce normalmente da un accordo tra beneficiario ed emittente, di talché se il beneficiario utilizza poi effettivamente i documenti in una sua dichiarazione fiscale fraudolenta, egli non può essere punito due volte per lo stesso fatto, cioè sia per il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, sia a titolo di concorso morale per il reato di cui all'art. 8 dello stesso decreto.

- Cass. pen. Sez. I, 12 marzo 2009, n. 15553

La previsione normativa di deroga all'obbligo di denuncia, in favore del soggetto che abbia già denunciato il possesso di un arma e detenga mille cartucce "a pallini" per fucili da caccia, non trova applicazione nel caso di detenzione di un quantitativo di polvere da sparo destinato al confezionamento di cartucce, che costituisce materiale esplodente, la cui omessa denuncia ha rilevanza penale.

- Cass. pen. Sez. III, 16 aprile 2009, n. 22441

La regola generale che impone, a pena di inammissibilità, l'enunciazione dei motivi di impugnazione nell'atto di gravame (art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p.) trova una deroga nella specifica disciplina del procedimento del riesame. Ne deriva che il tribunale del riesame non può dichiarare inammissibile l'impugnazione avverso il provvedimento di

sequestro probatorio per mancanza di interesse senza attendere l'esito dell'udienza camerale.

- Cass. pen. Sez. III, 7 maggio 2009, n. 23829

Deve essere disapplicata la normativa contenuta nell'art. 3, comma secondo, lett. a) del

D.M. 22 dicembre 2000, che ammette una tolleranza di novellame di non più del 10%

calcolato sull'intero pescato, in quanto contrastante con la normativa comunitaria contenuta nel Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, che non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame.

- Cass. pen. Sez. V, 20 maggio 2009, n. 31168

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza - né viola il divieto di "reformatio in peius" - la decisione con la quale il giudice di appello applichi la circostanza aggravante speciale della bancarotta (pluralità di fatti di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 L. fall.) in riforma della statuizione del giudice di primo grado che abbia, invece, applicato la disciplina della continuazione (art. 81, comma secondo, cod. pen.), in quanto la predetta circostanza è, in realtà, una deroga in "favor rei" alla disciplina generale del concorso dei reati, del cumulo delle pene e della continuazione, i cui presupposti non si discostano da quelli di cui all'art. 81 cod. pen., con la conseguenza che l'imputato può ben conoscere sin dall'inizio il significato dell'accusa ed esercitare il relativo diritto di difesa.

- Cass. pen. Sez. III, 2 luglio 2009, n. 38087

L'ignoranza della norma extrapenale richiamata dall'art. 15, lett. c) della L. 14 luglio 1965,

n. 963 in tema di divieti di pesca marittima non può trasformarsi in un errore sul fatto che

costituisce il reato, rilevante ai sensi dell'art. 47, comma terzo, cod. pen.. (Nella specie, si trattava del Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626 che non consente alcuna deroga al divieto di pesca e commercializzazione del novellame, a differenza della normativa nazionale). - Cass. pen. Sez. III, 2 luglio 2009, n. 38087

Deve essere disapplicata, in quanto incompatibile con il Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, la normativa nazionale che contempla una percentuale di tolleranza di novellame nel pescato, non consentendo la normativa comunitaria alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame.

- Cass. pen. Sez. V, 18 settembre 2009, n. 42399

È legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ex art. 161,

comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore qualora l'imputato non sia stato reperito

al domicilio dichiarato e non abbia comunicato il diverso domicilio, ancorché risultante dagli atti (nella specie dal certificato anagrafico), in quanto non è consentita alcuna deroga all'espressa previsione dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen., che impone l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto stabilendo che, in caso contrario, la notifica sia eseguita mediante consegna al difensore.

- Cass. pen. Sez. III, 24 settembre 2009, n. 47279

Integra il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire la realizzazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge reg. Campania 28 novembre 2001, n. 16, di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto ove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, in difetto del permesso di costruire non oneroso, il quale è rilasciabile anche in deroga agli strumenti urbanistici. - Cass. pen. Sez. V, 8 ottobre 2009, n. 4977

La circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", disciplinata dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), non è soggetta al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., in quanto il legislatore, in caso di sua concessione, ha fatto ricorso, in deroga ad esso, a speciali criteri di diminuzione della pena che impongono, per i delitti puniti con l'ergastolo, la sostituzione di quest'ultimo con una pena detentiva temporanea compresa tra i dodici e i venti anni di reclusione.

Ai fini della deroga al divieto di sospensione dell'esecuzione della pena stabilita per i recidivi reiterati dall'art. 656, comma nono, lett. c), cod. proc. pen., in favore dei condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, per sentenza definitiva deve intendersi quella della Corte di cassazione per effetto della quale la condanna sia divenuta irrevocabile.

- Cass. pen. Sez. III, 10 dicembre 2009, n. 1989

I divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini. (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa in deroga, prevista dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991, n.

394 per i parchi nazionali, è inapplicabile ai parchi regionali ove la relativa legge istitutiva

preveda un obbligo di tabellazione o perimetrazione dell'area; nella specie, si trattava della legge reg. Puglia 20 dicembre 2005, n. 18, istitutiva del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine").