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4 0. U n ’ am p ia g a m m a di regolam entazioni a livello nazionale potrebbero ostacolare l’a v v io delle a ttiv ità dei fornitori di servizi al di là delle frontiere. Si tra tta , tra l ’altro, delle differenti co m p eten ze professionali richieste, dei d ifferenti sistem i cautelari e di supervisione, com e pure delle esigenze in m a ­ teria di n otifica e o di autorizzazione (ad esem pio, per le professioni regola­ m e n ta te o per i servizi finanziari). P erta n to, la Com m issione sta esam inando il m o d o m igliore per elim inare tali ostacoli, sem pre co m u n qu e rispettand o gli ob iettiv i d ’interesse generale, e presenterà ulteriori p roposte in tal senso.

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41. Il nuovo am biente virtuale rende anche più difficile determ inare l ’i­ d entità dei partner contraenti, di definire l ’ubicazione di un operatore co m ­ merciale « elettronico » e di stabilire se tale operatore si conform a a tu tti i re­ quisiti pertinenti sul piano giuridico. Ciò può creare u n ’incertezza del diritto in merito a quale S tato m em bro sia in effetti com p etente, e quale diritto si d eb ba applicare nei casi di controversia. Ciò com plica inoltre l ’applicazione dei principi del m ercato unico, in particolare del principio del controllo del paese d ’origine. L a Com m issione esaminerà tali problem i e altri correlati, per chiarire eventuali dubbi ed incoerenze — tra l ’altro, per q u a n to concerne 1 applicazione della convenzione di R o m a (37) e della convenzione di B r u x e l­ les (38) nel n u o vo contesto elettronico — ed opererà per migliorare l ’accesso dei consum atori alla giustizia, in particolare per q u a n to riguarda le possibili­ tà di im pugnazione.

...alla promozione e alla fornitura di attività di commercio elettronico...

4 2.

Il prestatore di servizi on-line e la società che crea un sito web sono

soggetti a regolamentazioni nazionali divergenti, comprese tra l’altro quelle

relative alle comunicazioni commerciali (che riguarda la pubblicità, la vendi­

ta diretta, l’autopromozione, la sponsorizzazione e le pubbliche relazioni). Ciò

ostacola l’impiego di efficienti e creative strategie di comunicazione commer­

ciali transfrontaliere e crea un’incertezza del diritto. Dando seguito al Libro

verde sulle comunicazioni commerciali, la Commissione presenterà proposte

dettagliate per risolvere le difficoltà esistenti o potenziali.

4 3.

Attualmente gli Stati membri applicano talune restrizioni alla com­

mercializzazione di determinati servizi finanziari, per tutelare il pubblico in­

teresse. Conseguenza di tali restrizioni è la frammentazione del mercato unico

dei servizi finanziari, compresi i servizi finanziari forniti per via elettronica.

Prima della fine dell anno, la Commissione avanzerà una proposta di diretti­

va relativa ai contratti di servizi finanziari negoziati a distanza, intesa ad eli­

minare gli ostacoli alla fornitura di servizi transfrontaliera sempre comunque

tenendo presente la protezione del consumatore.

...attraverso la negoziazione e la conclusione di contratti...

4 4 . Sono sta te a d o tta te u n a d irettiva relativa ai co n tratti negoziati a d i­ sta n za, che riguarda tra l ’altro le transazioni elettroniche, e u n a serie di d iret­ tiv e « orizzontali » (clausole ab u sive nei co n tratti, p u b b licità in gan n evole) e « settoriali » (crediti al co n su m o, viaggi « tu t to com p reso », m u ltip rop rietà ), È inoltre in fase di c o m p le ta m e n to u na p ro p o sta di d ire ttiv a sulla v e n d ita e sulle garanzie relative ai beni di con su m o. T ali d irettive istituiscono un liv e l­ lo m im m o di p rotezione dei con su m atori, che si ap p lica egu alm ente alle tr a n ­ sazioni del co m m ercio elettronico n ell’U n io n e europea.

(37) 8 0/934/C E E :

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrat­

tuali aperta alla firma a Roma il

19..giugno 1980

(GU

L 266

del 9 ottobre

1980,

p. ]).

(38) Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Bruxelles, 1968, GU C 97 dell’ U aprile 1983.

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45. U n a serie di regolam entazioni degli Stati m em bri relative alla form a­ zione e all’esecuzione di contratti non sono appropriate al contesto del co m ­ mercio elettronico e sono fonte di incertezze in m erito alla validità e all’ esecu­ torietà dei contratti per via elettronica (ad esem pio, l’ esigenza di docum enti scritti e di firm e m anoscritte; le regole sugli elem enti di prova, che non preve­ dono l ’esistenza di d ocum enti elettronici). L a Commissione adotterà misure concrete per eliminare gli ostacoli al riconoscim ento giuridico dei contratti elettronici entro il m ercato unico. Inoltre, la questione della protezione dei consum atori nel settore del com m ercio elettronico sarà trattata nella co m u n i­ cazione relativa alla società dell’ inform azione dal punto di vista del co n su m a­ tore.

46. L e regole sulla ten u ta dei libri contabili, in m ateria di contabilità e di audit d eb bono essere ad a tta te al contesto del com m ercio elettronico e d eb ­ bono consentire, ad esem pio, verifiche di tipo elettronico in assenza di d ocu­ m enti cartacei o l ’im piego di fatture elettroniche. L e regolam entazioni nazio­ nali potrebbero dar origine a prassi divergenti e m inacciare il m ercato unico. L a Com m issione avvierà d ibattiti con gli Stati m em bri per predisporre azioni appropriate.

... all’emissione e alla ricezione di pagamenti elettronici

4 7. I l com m ercio elettronico si svilupperà solo in presenza di sistemi di p agam en to elettronici validi, di agevole im piego per l ’utilizzatore, efficaci e sicuri. L a Com m issione, T I M E e gli S tati m em bri stanno attu a lm en te v a lu ­ tan d o il quadro più ap propriato per sovrintendere all’ emissione di m oneta elettronica. A lla luce di tale discussione, la Com m issione intende presentare entro la fine del 199 7 (scadenza per il co m p leta m en to dei lavori) una p ropo­ sta di d irettiva relativa all’ emissione di m o n eta elettronica, per garantire la sta bilità e l’ affida bilità degli em itten ti di tali p rodotti elettronici. Ciò contri­ buirà a stim olare la fiducia dei consum atori. N e l fra tte m p o , la Com m issione p revede di m odernizzare e di aggiornare, entro il prim o sem estre del 1 9 9 7 , la raccom an dazione del 1 9 8 8 relativa ai sistem i di p ag am en to (39 ), per fornire orientam enti in m erito alla relazione tra gli e m itten ti e gli utilizzatori di tu tti i nuovi sistem i di p ag am e n to (ad esem pio in term ini di affidabilità, di trasp a­ renza e di m ezzi di im p u gn azion e).

4 8 . L a co m p atib ilità tra i sistem i di p ag am e n to elettronici, che interessa ta n to i consum atori q u a n to le im prese, si baserà sostanzialm ente su accordi tra gli operatori. T ali accordi d ovrann o essere conform i alle regole di concor­ renza com unitarie. P er fornire orientam enti, la Com m issione p ubblicherà nel corso del 1 9 8 8 una nota che preciserà le m o d a lità d ’applicazione delle regole di concorrenza ai n u o vi m ezzi di p ag am en to .

4 9 . L ’uso frau dolento e la contraffazione, che rappresentano gravi pro­ blem i nel ca m p o dei p ag am en ti elettronici, sono punibili solo in un ridotto

(89) 88/590/C E E : Raccomandazione della Commissione del 17 novembre 1988 concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l’emittente della carta. GU L 317 del 24 novembre 1988, p. 55.

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numero di Stati m em bri. Il settore della finanza e gli utilizzatori hanno chie­ sto alla Com m issione di adottare iniziative relative a tu tti i m ezzi di p ag a­ m en to diversi dai p agam enti in contanti, per migliorare la sicurezza dei nuovi m ezzi di p agam ento.

Un approccio regolatore che sviluppi appropriate politiche « orizzontali ».

Garantire la sicurezza e la riservatezza.

50. L ’im piego di com plesse procedure di crittazione, che garantisce la ri­ servatezza delle inform azioni com m erciali delicate com e pure dei dati perso­ nali, è una delle pietre miliari del com m ercio elettronico. Legislazioni n azio­ nali am piam en te divergenti lim itano l’ im piego, l ’esportazione, l ’im portazione e l ’offerta delle tecnologie di crittazione e dei relativi prodotti, e rappresenta­ no im p ortanti ostacoli allo svilup p o del com m ercio elettronico in E u ropa. L ’elim inazione di tali ostacoli transfrontalieri è decisiva ai fini della realizza­ zione del m ercato unico del com m ercio elettronico. L a Com m issione intende sviluppare una politica intesa a garantire la libera circolazione delle tecn olo­ gie di crittazione e dei p ro do tti correlati, sem pre com unque tenendo conto degli interessi relativi alla p u b b lica sicurezza. L a C om unità opererà a livello internazionale per eliminare tali ostacoli com m erciali relativi ai p rodotti di crittazione. Gli orientam enti recentem ente a d o tta ti d all’Ocse in m ateria di crittografia costituiscono un prim o te n ta tiv o di conseguire un consenso inter­ nazionale in m ateria.

51. U n p ro blem a più specifico è quello delle firm e elettroniche, che sarà oggetto di u n ’iniziativa della Com m issione. T ale iniziativa sarà intesa a g a ­ rantire un quadro giuridico com u n e che com prenda il riconoscim ento giuridi­ co delle firm e elettroniche nel m ercato unico e la definizione di criteri m inim i per le au torità di certificazione. Saranno inoltre necessari accordi su scala m ondiale relativi alle firm e elettroniche.

5 2.

Decisiva, nel quadro delle misure intese a creare fiducia,

è

l’esigenza

di tutelare il diritto dell’individuo e dell’impresa alla riservatezza, e contem­

poraneamente di evitare gli ostacoli alla fornitura transfrontaliera di servizi

per il commercio elettronico. La direttiva quadro dell’Unione europea sulla

protezione dei dati personali soddisfa questi due obiettivi. Resta da verificare

se possano essere necessarie ulteriori misure di regolamentazione per affronta­

re problemi specifici derivanti dall’evoluzione del commercio elettronico. In

particolare, è necessario tutelare i principi relativi alla riservatezza nel settore

dei sistemi di pagamento elettronici, della fiscalità e dei sistemi di gestione

dei diritti d autore. La Commissione darà seguito ad un’iniziativa dell’OMC

intesa a conseguire un accordo multilaterale sugli aspetti dei flussi informati­

vi globali relativi al commercio, sempre comunque tutelando il diritto alla

protezione della vita privata e dei dati personali.

Garantire un’adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale e dei

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