4 0. U n ’ am p ia g a m m a di regolam entazioni a livello nazionale potrebbero ostacolare l’a v v io delle a ttiv ità dei fornitori di servizi al di là delle frontiere. Si tra tta , tra l ’altro, delle differenti co m p eten ze professionali richieste, dei d ifferenti sistem i cautelari e di supervisione, com e pure delle esigenze in m a teria di n otifica e o di autorizzazione (ad esem pio, per le professioni regola m e n ta te o per i servizi finanziari). P erta n to, la Com m issione sta esam inando il m o d o m igliore per elim inare tali ostacoli, sem pre co m u n qu e rispettand o gli ob iettiv i d ’interesse generale, e presenterà ulteriori p roposte in tal senso.
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41. Il nuovo am biente virtuale rende anche più difficile determ inare l ’i d entità dei partner contraenti, di definire l ’ubicazione di un operatore co m merciale « elettronico » e di stabilire se tale operatore si conform a a tu tti i re quisiti pertinenti sul piano giuridico. Ciò può creare u n ’incertezza del diritto in merito a quale S tato m em bro sia in effetti com p etente, e quale diritto si d eb ba applicare nei casi di controversia. Ciò com plica inoltre l ’applicazione dei principi del m ercato unico, in particolare del principio del controllo del paese d ’origine. L a Com m issione esaminerà tali problem i e altri correlati, per chiarire eventuali dubbi ed incoerenze — tra l ’altro, per q u a n to concerne 1 applicazione della convenzione di R o m a (37) e della convenzione di B r u x e l les (38) nel n u o vo contesto elettronico — ed opererà per migliorare l ’accesso dei consum atori alla giustizia, in particolare per q u a n to riguarda le possibili tà di im pugnazione.
...alla promozione e alla fornitura di attività di commercio elettronico...
4 2.
Il prestatore di servizi on-line e la società che crea un sito web sono
soggetti a regolamentazioni nazionali divergenti, comprese tra l’altro quelle
relative alle comunicazioni commerciali (che riguarda la pubblicità, la vendi
ta diretta, l’autopromozione, la sponsorizzazione e le pubbliche relazioni). Ciò
ostacola l’impiego di efficienti e creative strategie di comunicazione commer
ciali transfrontaliere e crea un’incertezza del diritto. Dando seguito al Libro
verde sulle comunicazioni commerciali, la Commissione presenterà proposte
dettagliate per risolvere le difficoltà esistenti o potenziali.
4 3.
Attualmente gli Stati membri applicano talune restrizioni alla com
mercializzazione di determinati servizi finanziari, per tutelare il pubblico in
teresse. Conseguenza di tali restrizioni è la frammentazione del mercato unico
dei servizi finanziari, compresi i servizi finanziari forniti per via elettronica.
Prima della fine dell anno, la Commissione avanzerà una proposta di diretti
va relativa ai contratti di servizi finanziari negoziati a distanza, intesa ad eli
minare gli ostacoli alla fornitura di servizi transfrontaliera sempre comunque
tenendo presente la protezione del consumatore.
...attraverso la negoziazione e la conclusione di contratti...
4 4 . Sono sta te a d o tta te u n a d irettiva relativa ai co n tratti negoziati a d i sta n za, che riguarda tra l ’altro le transazioni elettroniche, e u n a serie di d iret tiv e « orizzontali » (clausole ab u sive nei co n tratti, p u b b licità in gan n evole) e « settoriali » (crediti al co n su m o, viaggi « tu t to com p reso », m u ltip rop rietà ), È inoltre in fase di c o m p le ta m e n to u na p ro p o sta di d ire ttiv a sulla v e n d ita e sulle garanzie relative ai beni di con su m o. T ali d irettive istituiscono un liv e l lo m im m o di p rotezione dei con su m atori, che si ap p lica egu alm ente alle tr a n sazioni del co m m ercio elettronico n ell’U n io n e europea.
(37) 8 0/934/C E E :
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrat
tuali aperta alla firma a Roma il
19..giugno 1980(GU
L 266del 9 ottobre
1980,p. ]).
(38) Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Bruxelles, 1968, GU C 97 dell’ U aprile 1983.
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45. U n a serie di regolam entazioni degli Stati m em bri relative alla form a zione e all’esecuzione di contratti non sono appropriate al contesto del co m mercio elettronico e sono fonte di incertezze in m erito alla validità e all’ esecu torietà dei contratti per via elettronica (ad esem pio, l’ esigenza di docum enti scritti e di firm e m anoscritte; le regole sugli elem enti di prova, che non preve dono l ’esistenza di d ocum enti elettronici). L a Commissione adotterà misure concrete per eliminare gli ostacoli al riconoscim ento giuridico dei contratti elettronici entro il m ercato unico. Inoltre, la questione della protezione dei consum atori nel settore del com m ercio elettronico sarà trattata nella co m u n i cazione relativa alla società dell’ inform azione dal punto di vista del co n su m a tore.
46. L e regole sulla ten u ta dei libri contabili, in m ateria di contabilità e di audit d eb bono essere ad a tta te al contesto del com m ercio elettronico e d eb bono consentire, ad esem pio, verifiche di tipo elettronico in assenza di d ocu m enti cartacei o l ’im piego di fatture elettroniche. L e regolam entazioni nazio nali potrebbero dar origine a prassi divergenti e m inacciare il m ercato unico. L a Com m issione avvierà d ibattiti con gli Stati m em bri per predisporre azioni appropriate.
... all’emissione e alla ricezione di pagamenti elettronici
4 7. I l com m ercio elettronico si svilupperà solo in presenza di sistemi di p agam en to elettronici validi, di agevole im piego per l ’utilizzatore, efficaci e sicuri. L a Com m issione, T I M E e gli S tati m em bri stanno attu a lm en te v a lu tan d o il quadro più ap propriato per sovrintendere all’ emissione di m oneta elettronica. A lla luce di tale discussione, la Com m issione intende presentare entro la fine del 199 7 (scadenza per il co m p leta m en to dei lavori) una p ropo sta di d irettiva relativa all’ emissione di m o n eta elettronica, per garantire la sta bilità e l’ affida bilità degli em itten ti di tali p rodotti elettronici. Ciò contri buirà a stim olare la fiducia dei consum atori. N e l fra tte m p o , la Com m issione p revede di m odernizzare e di aggiornare, entro il prim o sem estre del 1 9 9 7 , la raccom an dazione del 1 9 8 8 relativa ai sistem i di p ag am en to (39 ), per fornire orientam enti in m erito alla relazione tra gli e m itten ti e gli utilizzatori di tu tti i nuovi sistem i di p ag am e n to (ad esem pio in term ini di affidabilità, di trasp a renza e di m ezzi di im p u gn azion e).
4 8 . L a co m p atib ilità tra i sistem i di p ag am e n to elettronici, che interessa ta n to i consum atori q u a n to le im prese, si baserà sostanzialm ente su accordi tra gli operatori. T ali accordi d ovrann o essere conform i alle regole di concor renza com unitarie. P er fornire orientam enti, la Com m issione p ubblicherà nel corso del 1 9 8 8 una nota che preciserà le m o d a lità d ’applicazione delle regole di concorrenza ai n u o vi m ezzi di p ag am en to .
4 9 . L ’uso frau dolento e la contraffazione, che rappresentano gravi pro blem i nel ca m p o dei p ag am en ti elettronici, sono punibili solo in un ridotto
(89) 88/590/C E E : Raccomandazione della Commissione del 17 novembre 1988 concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l’emittente della carta. GU L 317 del 24 novembre 1988, p. 55.
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numero di Stati m em bri. Il settore della finanza e gli utilizzatori hanno chie sto alla Com m issione di adottare iniziative relative a tu tti i m ezzi di p ag a m en to diversi dai p agam enti in contanti, per migliorare la sicurezza dei nuovi m ezzi di p agam ento.
Un approccio regolatore che sviluppi appropriate politiche « orizzontali ».
Garantire la sicurezza e la riservatezza.
50. L ’im piego di com plesse procedure di crittazione, che garantisce la ri servatezza delle inform azioni com m erciali delicate com e pure dei dati perso nali, è una delle pietre miliari del com m ercio elettronico. Legislazioni n azio nali am piam en te divergenti lim itano l’ im piego, l ’esportazione, l ’im portazione e l ’offerta delle tecnologie di crittazione e dei relativi prodotti, e rappresenta no im p ortanti ostacoli allo svilup p o del com m ercio elettronico in E u ropa. L ’elim inazione di tali ostacoli transfrontalieri è decisiva ai fini della realizza zione del m ercato unico del com m ercio elettronico. L a Com m issione intende sviluppare una politica intesa a garantire la libera circolazione delle tecn olo gie di crittazione e dei p ro do tti correlati, sem pre com unque tenendo conto degli interessi relativi alla p u b b lica sicurezza. L a C om unità opererà a livello internazionale per eliminare tali ostacoli com m erciali relativi ai p rodotti di crittazione. Gli orientam enti recentem ente a d o tta ti d all’Ocse in m ateria di crittografia costituiscono un prim o te n ta tiv o di conseguire un consenso inter nazionale in m ateria.
51. U n p ro blem a più specifico è quello delle firm e elettroniche, che sarà oggetto di u n ’iniziativa della Com m issione. T ale iniziativa sarà intesa a g a rantire un quadro giuridico com u n e che com prenda il riconoscim ento giuridi co delle firm e elettroniche nel m ercato unico e la definizione di criteri m inim i per le au torità di certificazione. Saranno inoltre necessari accordi su scala m ondiale relativi alle firm e elettroniche.
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