• Non ci sono risultati.

Crediti formativi dell’Educazione Continua in Medicina e

CAPITOLO 2: L’EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

2.2 La formazione continua in medicina, ECM

2.2.4 Crediti formativi dell’Educazione Continua in Medicina e

I crediti formativi E.C.M. sono una misura dell'impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità. Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. A titolo esemplificativo, per quanto concerne i medici, una giornata di formazione completamente dedicata alla E.C.M. - ai massimi livelli qualitativi riconosciuti dalla Commissione nazionale - corrisponde a circa a 10 crediti formativi E.C.M.

Naturalmente, il "valore" in Crediti formativi E.C.M. non deve essere visto dagli organizzatori degli eventi formativi come elemento di "giudizio" sul valore scientifico globale della manifestazione; esso indicherà invece esclusivamente la rilevanza professionale (o la non rilevanza) di quella particolare manifestazione ai soli ed esclusivi fini del programma nazionale di E.C.M., anche alla luce degli obiettivi formativi d'interesse nazionale.

I Crediti formativi E.C.M. sono espressi in numeri interi: ogni attività formativa programmata, ossia ogni evento formativo, si vedrà assegnato un numero di Crediti formativi E.C.M. calcolato sulla base di una serie di indicatori appositamente definiti (griglia di valutazione).

Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente, istituendo un programma definito per i cinque anni a partire dal 2002 fino al 2006; dovevano essere conseguiti progressivamente fino ad un totale di 150 crediti formativi.

35

In data 1° agosto 2007 l'accordo Stato–Regioni concernente il Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina. Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni professionista sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007. In data 5 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato–Regioni concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina", nel quale viene stabilito quanto segue: "La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti."

Nell'Accordo Stato-Regioni siglato il 19 aprile 2012 è riportato quanto segue: "In considerazione del contesto generale e ritenendo comunque opportuno confermare il debito complessivo dei crediti a 150 per il triennio 2011-2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75) si prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti.

Per quanto riguarda i professionisti sanitari operanti nel territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, in base alla determina della Commissione nazionale per la formazione continua, il debito formativo per il 2011 è di 30 crediti di cui obbligatori 15."

La Commissione nazionale per la Formazione Continua ha determinato che il debito formativo per tutte le professioni è di 150 crediti anche per il triennio 2014-2016. Il debito formativo individuale può però variare applicando i criteri fissati dalla Determina della CNFC del 17 Luglio 2013.

36

In base a tali criteri chi ha acquisito almeno 101 crediti nel triennio precedente ha diritto ad uno "sconto" di quarantacinque crediti. Occorre poi tenere presente che mentre per i liberi professionisti non esiste una calendarizzazione annuale vincolante, i lavoratori dipendenti (o parasubordinati) sono tenuti a rispettare una pianificazione di 50 crediti/anno salvo eventuali riduzioni od esoneri. Diversamente dal triennio precedente tutti i crediti possono essere ottenuti mediante la partecipazione a corsi FAD senza più alcuna limitazione.

Tra le novità del 2014 vi è inoltre la sperimentazione nazionale del 'dossier formativo' gestita dal COGEAPS, il consorzio di gestione dell'anagrafe delle professioni sanitarie. Scopo del progetto è quello di valorizzare al meglio, dopo una fase sperimentale di assestamento, il percorso del professionista nel conseguimento del suo fabbisogno formativo. Il dossier sarà composto dinamicamente in autonomia da ciascun professionista a partire dall'individuazione degli obiettivi formativi nazionali e, nelle intenzioni, dovrebbe consentire di valutare nel tempo la coerenza oltre che la costanza della formazione.

Dal 2017 ci saranno nuovi criteri per l’attribuzione dei crediti agli eventi, ad esempio alla formazione sul campo verranno riconosciuti un numero

maggiore di crediti ECM.

Nel triennio 2017-2019, vengono confermati dalla CNFC 150 crediti complessivi, ma si abolisce il limite di minimo 25 e massimo 75 crediti l'anno. Ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti. Dal 2017, viene poi introdotto un criterio che premia la regolarità formativa pregressa: chi ha acquisito da 80 a 120 crediti ECM tra il 2014 ed il 2016, avrà una riduzione di 15 crediti per il nuovo triennio (riduzione da 150 a 135). Chi, invece, ha acquisito da 121 a 150 crediti nel triennio che volge al termine, avrà una riduzione di 30 crediti tra il 2017 ed il 2019 (da 150 a 120). Documento Delibera CNFC

37

in merito assegnazione crediti. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti in precedenza.

Le condizioni per il riconoscimento dei crediti sono i seguenti:

 Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale acquisito come partecipante a eventi ECM

 Autoformazione: massimo il 10% dell’obbligo formativo individuale  Formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo

individuale.

Altro elemento di rilievo è che ciascun professionista dovrà fare almeno il 40% di formazione accreditata (provider) per il rimanente 60% ha la possibilità di utilizzare percorsi formativi scelti individualmente, facendo riferimento ai crediti individuali (tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, etc.).

Documenti correlati