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crescente attenzione da parte della dottrina e giurisprudenza con particolare riguardo agli illeciti riconducibili al diritto penale economico Essa, infatti, stempera le

difficoltà conseguenti alla ritenuta qualificazione non condizionale delle soglie sia per

quanto attiene alla prova del dolo rispetto al dato numerico-quantitativo che alla

disciplina in punto di errore dell’agente sulla misura del discostamento dal valore.

In proposito illustre dottrina evidenzia come le cause di esclusione del tipo

rappresentino dei limiti esegetici della norma, restrizioni cioè della sua ampiezza

originaria conseguenti ad incisi o clausole per così dire di puntualizzazione del

233 Cfr., sul punto, ROMANO M., 2006, pp. 1729-1730, nota 19 e bibliografia ivi citata. Contra GIZZI

L., 2004, § 4, che invece ascrive natura condizionale ai parametri numerico-percentuali, pur assegnando loro la funzione di delimitare verso il basso l’elemento costitutivo della sensibilità dell’alterazione. Tuttavia, non emerge nel pensiero dell’Autrice l’interesse esterno che dovrebbe connotare l’evento condizionale; anzi, la stessa riconosce che le soglie operano come selettori negativi.

234 In tal senso, rispetto alle false comunicazioni sociali, ROMANO M., 2006, p. 173. Cfr. anche

MARTINI A., 2010, p. 364, nota 167, il quale però limita tale qualificazione alla soglia elastica, riconoscendo alle soglie quantitative natura condizionale; PREZIOSI S., 2000, pp. 215-216.

235 Cfr., in particolare, BRICOLA F., 1997d, pp. 1869 e ss., che contesta la tesi di LATAGLIATA A.R.,

1958, p. 49, a proposito della natura scriminante dell’art. 529, co. 2 c.p., escludendo la coesistenza nell’ipotesi de qua di un giudizio di disvalore tipico e di contro-valore oggettivo; ANGIONI F., 1989, p. 1519; NUVOLONE P., 1972, pp. 46-47, il quale affronta il tema alla luce della teoria della norma c.d. reale – i.e. frutto della simbiosi fra precetto ed eterolimitazioni dipendenti dall’intervento di norme esterne, che per l’Autore sarebbero rappresentate dalla cause esimenti – precisando che i limiti esegetici sono interni, anche materialmente, al precetto, e costituiscono requisiti negativi del medesimo e della norma intesa nella sua facies di garanzia; VASSALLI G., 1960, pp. 618 e 632-633, il quale osserva come la ratio politica retrostante all’opzione incriminatrice può ben essere alla base di quelle cause di esclusione della punibilità che si possono considerare come «limiti della fattispecie, cioè come cause di

esclusione del fatto tipico». Riferimenti, con riguardo all’art. 649 c.p., anche in CHIAROTTI F., 1946,

p. 20. Relativamente alla vecchia disciplina dell’art. 530 c.p., cfr. del pari, COPPI F., 1989, pp. 176 e ss., ove la condizione di previa corruzione morale viene qualificata come limite esegetico.

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giudizio di rilevanza dell’interesse c.d. interno: tanto nella disciplina codicistica (cfr.

ad es. gli artt. 361 co. 3, 362 co. 2, 365 co. 2

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e 529, co. 2 c.p.), quanto nella

legislazione penale complementare (cfr., ex multis, i previgenti artt. 2621 e 2622 c.c.,

nonché gli attuali artt. 19-ter att. c.p. e 10-bis, co. 13 l. 2000, n. 212

237

) sono

individuabili infatti incisi di autocorrezione dell’estensione della portata operativa del

precetto non qualificabili alla stregua di cause esimenti, scusanti o di non punibilità –

in quanto non comportanti un bilanciamento dell’interesse leso alla stregua dell’intero

ordinamento, né l’emersione di profili di inesigibilità della condotta conforme, né

alcuna esigenza di opportunità della sanzione

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– bensì espressive di una specifica

236 Secondo CICALA S., 1947, p. 194, l’art. 365, co. 2 c.p. individuerebbe una norma impeditiva di un

obbligo penalmente sanzionato, salvo poi dedurne la natura di causa di liceità penale

237 Cfr. sul punto l’analisi di DI VETTA G, 2016, p. 1069, secondo il quale «la norma pretende anche

di specificare, per sottrazione o per differenza la tipicità della condotta e di ogni singola frazione che la compone. Si circoscrive lo spettro tipico della fattispecie incriminatrice; e così ragionando, è la stessa previsione incriminatrice ad introiettare la norma di cui all’art. 10-bis, comma 13, come un limite esegetico interno alla fattispecie, nonostante la sua collocazione estrinseca rispetto alla disposizione penale». Analogamente INGRASSIA A., 2016, pp. 92-93; MUCCIARELLI F., 2015a, pp.

4 e ss. Riferisce la portata ablativa dell’art. 10-bis, co. 13 non alla prassi contrattuale, bensì all’effetto fiscale di questa sul piano dichiarativo MARTINI A., 2016, p. 16, rilevando come la giurisprudenza intervenuta in materia sembri proclamare una residualità valutativa dell’abuso del diritto rispetto al riscontro della tipicità dell’operazione fiscale posta in essere (p. 19). Illuminante, sotto il profilo della rilevanza dell’elemento psicologico nella diagnosi dell’abuso del diritto, anche in relazione alla configurabilità di fattispecie residue punibili a tale titolo (esterovestizione societaria, stock lending e

transfer pricing, in particolare), è l’analisi di SANTORIELLO C., 2016b, pp. 44 e ss. e pp. 82 e ss.

Impostazione contraria al testo in PICOTTI L., 2017, pp. 12 e ss., e – pur se in chiave dubitativa - DORIGO S., 2017, p. 18. Il primo Autore, in particolare, ritiene che la nuova disciplina sull’irrilevanza penale dell’abuso del diritto configuri una causa di non punibilità, non anche una causa di esclusione del tipo, giusta la mancanza di una abolitio criminis, rinvenendosi piuttosto una mera modifica ex art. 2, co. 4 c.p. La tesi, che richiama esigenze di opportunità della previsione, senza tuttavia indicarne un fondamento diverso dalla mera non riconducibilità al contenuto di disvalore del tipo, appare confutabile laddove arguisce la natura giuridica dalla circostanza che sul piano del dato positivo la rilevanza penale dell’elusione fisale aveva trovato affermazione solo in giurisprudenza, sicché di crimen non potrebbe parlarsi. L’osservazione è a nostro avviso inappagante, dovendosi osservare che del pari occorrerebbe un crimen anche per l’applicazione di una causa di non punibilità, in specie accedendo all’orientamento ermeneutico che istituisce una correlazione in termini assiologico-teleologici fra tipo e causa originaria o sopravvenuta di non punibilità.

238 Di diversa opinione, con riguardo alle soglie nelle previgenti fattispecie di false comunicazioni

sociali, era PULITANÒ D., 2002b, p. 162, che ravvisava la presenza di cause di non punibilità estrinseche ed originarie. Appare in qualche misura confermare le osservazioni di cui al testo il meccanismo di tax compliance introdotto dagli artt. 3-7 D.lgs. 128/2015: in particolare la disciplina prevede all’art. 6, co. 2 decr. una forma di interpello abbreviato in merito all’applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti che sottendono profili di rischio fiscale. Il meccanismo, che richiama il previgente interpello antielusivo di cui all’art. 16 D.lgs. 74/2000 sembra avere riflessi in sede penale, giacché l’adesione del contribuente alla soluzione fornita dall’amministrazione fiscale preclude alla configurabilità del dolo specifico di evasione, i.e. “devitalizza” la contestazione di un reato tributario

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