• Non ci sono risultati.

Il CTS e i possibili nuovi campi di operatività delle SMS

Nel documento I significati della mutualità (pagine 52-56)

Appunti per una discussione sul mutuo soccorso Guido Bonfante

2. Il CTS e i possibili nuovi campi di operatività delle SMS

Assodato dunque che anche le SMS possono svolgere attività di im- presa purché non lucrativa, si tratta di verifi care se l’emanazione del CTS

7. Si veda sull’impresa sociale E. Cusa, Cooperative sociali come imprese sociali di diritto, studio n. 205/2018, nonché A. Ruotolo, D. Boggioli, La nuova disciplina dell’impresa sociale, studio n. 91/2018, in “Consiglio Nazionale del Notariato”- studi e materiali, n. 3-4, 2018. In ge- nerale E. Desana, L’impresa fra tradizione e innovazione, Giappichelli, Torino, 2018, passim.

abbia consentito al mutuo soccorso di ampliare la propria operatività e, in caso di risposta positiva, in quali termini.

Per rispondere al quesito occorre preliminarmente accennare al rap- porto intercorrente fra le norme delle SMS e quelle del CTS8.

A questo proposito mentre da un lato l’art. 42 del d.lgs. 117/2017 stabilisce espressamente che le SMS sono disciplinate dalla legge n. 3818/1886 e sue modifi cazioni, per altro verso l’art. 3 prevede che ove non derogate ed in quanto compatibili trovino applicazione le norme del CTS anche agli enti (come le SMS) che hanno una disciplina parti- colare.

In questo ambito un punto centrale delle materie direttamente ed esclu- sivamente regolate dalla legge n. 3818 è rappresentato dall’elencazione delle attività che possono svolgere le SMS con espressa previsione del di- vieto di svolgerne altre non previste dalla legge. In questo senso è dunque pacifi co che l’art. 2 della legge 3818 è tassativo nel derogare al disposto del CTS che in tema di oggetto sociale degli ETS prevede una varietà di oggetti sociali di cui alle lettere A-Z dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017.

Semmai si potrebbe discutere se sia legittima anche per le SMS la pos- sibilità di svolgere in parte attività differenti a condizione che lo statuto lo consenta e queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività con- sentite così come prevede l’art. 6 del CTS, ancorché anche questa pos- sibilità potrebbe essere discutibile atteso il carattere tassativo del divieto di svolgere attività “diverse” come stabilisce l’art. 2 della legge 3818/86.

Una tale conclusione non esclude però che altre norme del CTS in quanto compatibili con la disciplina delle SMS possano trovare applica- zione.

Lasciate da parte in questa sede le regole organizzative in tema di fun- zionamento dell’assemblea, del consiglio di amministrazione e dell’orga- no di controllo così come la disciplina in materia di scritture contabili e libri sociali obbligatori, è da ritenersi applicabile in quanto compatibile l’art. 7 del CTS in ordine all’attività di raccolta fondi in conformità a li- nee guida da adottarsi con decreto del Ministero del Lavoro.

In attesa che tali linee guida chiariscano al meglio il perimetro entro cui può svolgersi l’attività in questione, di particolare interesse appare la possibilità che la raccolta fondi possa avvenire anche in forma organiz- zata e continuativa vuoi mediante sollecitazione al pubblico nonché at- traverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore. Di- sposizione che va letta sul versante tributario all’unisono con il disposto

dell’art. 79, anch’esso applicabile alle SMS, in cui fra l’altro, è precisato che non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti a segui- to di raccolte pubbliche effettuate, in questo caso, occasionalmente anche mediante offerte di beni o servizi ai sovventori purché di modico valore9,

in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizza- zione. E, di tutta evidenza, l’importanza di tali disposizioni che danno il via libera anche alle SMS ad attività di crowdfunding fi nalizzate al soste- gno dalle proprie fi nalità istituzionali.

Ugualmente applicabile alle SMS è il disposto dell’art. 10 del CTS che prevede la possibilità di creare patrimoni destinati a specifi ci affari ai sen- si e per gli effetti degli artt. 2447 bis e seguenti del Codice civile.

Si tratta di un istituto che consente di destinare e separare una parte del patrimonio per il raggiungimento di una specifi ca attività della SMS prevista in statuto, consentendo ad esempio che gli esiti di un eventuale

crowdfunding siano di esclusivo appannaggio di tale patrimonio separato.

Non è qui la sede per illustrare le caratteristiche dell’istituto in tutti i suoi aspetti così come disciplinati dalle norme del Codice civile10, ba-

stando sottolineare la piena applicabilità di questa fi gura anche alle SMS come indirettamente confermato da uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 19/04/2018 n. 102 a condizione che si tratti di enti non solo dotati di personalità giuridica, ma anche iscritti al Registro Imprese.

Infi ne, sempre attingendo alle varie norme del CTS, interesse suscita l’art. 41 in tema di reti associative. Posto che il far rete con lo scambio delle reciproche esperienze costituisce un punto essenziale per lo svilup- po del movimento, allo stato non pare peraltro che la disciplina prevista dal CTS, se non altro per l’alto numero di adesioni richieste (100), sia adattabile al mutuo soccorso senza contare che le Associazioni di rappre- sentanza sindacale come la FIMIV e i vari coordinamenti territoriali svol- gono già in parte le funzioni previste dalle reti associative.

Semmai, viene da aggiungere a questo riguardo, che un certo rilie- vo può assumere la disciplina delle cooperative, come noto, applicabile in terza battuta alle SMS in quanto compatibile in primis con la legge n. 3818/1886 e con il CTS a cominciare dalla disciplina dei consorzi e del gruppo paritetico cooperativo. Non vi è dubbio che il ricorso con gli eventuali adattamenti a queste fi gure potrebbe consentire una maggiore

9. Allo stato il concetto di modico valore è indeterminato e dovrà essere, si spera, precisa- to dalle citate linee guida del Ministero.

10. Sul tema si veda per tutti B. Inzitari, I patrimoni destinati ad uno specifi co affare, in “Le società”, n. 2 bis, 2003.

effi cacia all’attività delle SMS, ma in questo caso occorre vincere la diffi - denza delle singole esperienze poco o nulla propense alla collaborazione reciproca11.

Resta da dire da ultimo della fattispecie che sin da ora se praticata può consentire alle singole SMS di ampliare il proprio raggio d’azione senza violare i ricordati limiti operativi posti dalla legge.

Si allude alla nuova disciplina dell’impresa sociale che può assumere varie vesti giuridiche fra cui la società a responsabilità limitata e che in quanto ente non profi t può essere pacifi camente partecipata, anche con partecipazione di maggioranza, da una SMS che in tal modo in via indi- retta può allargare in modo considerevole lo spazio delle proprie attività. Anche se, va aggiunto, affi nché questo percorso sia pienamente praticabi- le, occorre che vengano rimossi a livello europeo i limiti attuali che impe- discono allo stato alle imprese sociali di godere dei vantaggi fi scali previ- sti dalla legge. Fino a che un tale ostacolo non verrà rimosso, di fatto una tale opportunità in grado di modifi care in modo signifi cativo l’operatività delle SMS resterà lettera morta. Da ultimo in margine al tema dell’ambito di operatività delle SMS si è posta la questione se esse possano o meno investire parte del loro patrimonio disponibile in obbligazioni, titoli azio- nari, fondi e strumenti fi nanziari in genere.

Pur nel silenzio delle norme è da escludere che una SMS possa inve- stire il suo patrimonio in azioni o quota di società lucrative siano esse società di capitale o di persone e a maggior ragione detenere partecipa- zioni di maggioranza essendo evidente in questi casi lo snaturamento del carattere non lucrativo della SMS, snaturamento che evidentemente non sussiste, come si è visto, se l’investimento riguarda una società non profi t come l’impresa sociale.

Più delicato il discorso relativo all’investimento in titoli obbligaziona- ri o azionari mancando nella legge precise indicazioni di comportamento.

Nulla quaestio per l’investimento in titoli di Stato mentre quando si

esce da questo percorso per simmetria con quanto sostenuto per l’inve- stimento in società, parrebbe improprio o comunque discutibile quanto- meno l’investimento in titoli e strumenti fi nanziari a forte connotazione speculativa e come tali estremamente rischiosi e in questo senso un chia- rimento legislativo parrebbe opportuno.

11. Un esempio di gruppo paritetico fra SMS potrebbe essere rappresentato da un contrat- to a cui aderiscono varie SMS in cui si dà un incarico ad una di esse di coordinare l’attività sul territorio ferma restando la possibilità per ciascuna SMS di recedere liberamente ove non ritenga conveniente l’adesione al gruppo.

Nel documento I significati della mutualità (pagine 52-56)